Conseguenze dell’omesso deposito dell’atto di ricorso

Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., laddove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso stesso e gli altri atti indicati dalla norma. In tal caso, la parte alla quale sia stato notificato il ricorso ha il potere di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di farne dichiarare l’improcedibilità.

Così l’ordinanza della Suprema Corte n. 4917/20, depositata il 25 febbraio. Il caso. Il Giudice del lavoro di Messina rigettava la domanda proposta da una lavoratrice per ottenere dal Comune il risarcimento del danno per l’illegittimo rinnovo del contratto di lavoro part-time per lavori socialmente utili, malgrado dopo la scadenza annuale del contratto le fosse stata confermata la proroga anche per un secondo anno. La Corte d’Appello confermava la decisione. La lavoratrice ha dunque proposto ricorso per cassazione. Improcedibilità o inammissibilità? Il Collegio sottolinea che il ricorso sarebbe improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in quanto il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati dalla norma. In tal caso la parte alla quale sia stato notificato il ricorso ha il potere di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso stesso, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c L’iniziativa trova giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e ad evitare che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non ancora decorso il termine per l’impugnazione. Nel caso di specie però, sottolinea la Corte, il controricorso è inammissibile e non è dunque possibile disporre sulle spese poiché non è stato depositato il ricorso notificato. Infatti qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che l’intimato alleghi copia del ricorso a lui notificato atto . In assenza di detto deposito, non può riconoscersi la legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione. In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile non risultando depositato il ricorso notificato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 aprile 2019 – 25 febbraio 2020, n. 4917 Presidente Frasca – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. Con sentenza n. 528/2016, il Giudice del Lavoro di Messina rigettava la domanda proposta da C.M. diretta ad ottenere dal Comune di Torregrotta il risarcimento del danno cagionatole dall’illegittimo mancato rinnovo del contratto di lavoro part-time per i lavori socialmente utili, malgrado detto contratto, della durata di un anno, le era stato confermato anche per il secondo anno. 2. Parte soccombente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, che veniva dichiarato infondato dalla Corte d’Appello di Messina, con sentenza 481/2018, pubblicata il 11/07/2018. Nel merito, il giudicante rilevava che il mancato rinnovo del contratto fosse dipeso dalla stessa condotta della C. , assentatasi dal lavoro per 212 giorni, che, tra l’altro, aveva comunicato di non potere più espletare le mansioni gravose affidatele. 3. C.M. ha notificato il ricorso per cassazione al Comune di Torregotta che ha resistito con controricorso. La ricorrente non ha depositato il ricorso. Considerato che 4. Il ricorso sarebbe improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione Cass. n. 21969/2008 . 5. Ma, nel caso di specie il controricorso è inammissibile e conseguentemente non si può disporre sulle spese perché non è stato depositato il ricorso notificato. Qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che dello intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atto che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione Cass. n. 10810/2011 Cass. S.U. n. 4500 1988 . 6. Pertanto il ricorso si sarebbe potuto dire improcedibile, per violazione dell’art. 369 c.p.c., per mancato deposito del ricorso soltanto se parte controricorrente avesse depositato la copia notificata. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che il controricorso è inammissibile in quanto non risulta depositato il ricorso notificato. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il controricorso.