Appellabilità delle decisioni con cui il Giudice di Pace statuisce sulla propria incompetenza

In materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con cui il Giudice di Pace statuisce sulla propria incompetenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma sia una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza ma è solo appellabile ex art. 339 c.p.c

Questo quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4001/20, depositata il 18 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Crotone dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte avverso la pronuncia del Giudice di Pace, che aveva dichiarato la propria incompetenza Territoriale in merito alla opposizione all’ordinanza di ingiunzione notificata da una s.p.a. per il mancato pagamento delle rate relative all’utenza di acqua potabile. Avverso la decisione la parte ricorre in Cassazione lamentando l’erroneità della sentenza che non aveva applicato il principio secondo cui la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace non si può impugnare con il regolamento di competenza ma è impugnabile solo con appello. Principio. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, pronuncia il principio di diritto secondo cui anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con la quale il Giudice di Pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. . Alla luce di ciò la sentenza viene cassata con rinvio al Tribunale di Crotone per un nuovo della controversia in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 24 ottobre 2019 – 18 febbraio 2020, n. 4001 Presidente Amendola - Relatore Di Florio Ritenuto in fatto 1. M.R. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la pronuncia del Giudice di Pace il quale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in merito alla opposizione alla ordinanza ingiunzione notificata da Areariscossione Spa di Crotone per il mancato pagamento delle rate relative all’utenza di acqua potabile. 2. L’intimato non si è difeso. Considerato in diritto 1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 46 c.p.c Deduce l’erroneità della sentenza che aveva disconosciuto il principio di diritto secondo cui la declaratoria di incompetenza del giudice di pace non è impugnabile con il regolamento di competenza ma può essere soltanto impugnata con appello, ex art. 339 c.p.c., comma 3, in quanto il regolamento di competenza rimane precluso dalla disposizione di cui all’art. 46 c.p.c 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato, al quale questo Collegio intende dare seguito, secondo cui la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. cfr. Cass. 14185/2008 Cass. 23062/2018 . Lo stesso principio è stato specificamente affermato anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative cfr. Cass. 1812/2014 . Nel caso in esame, la decisione del Tribunale - che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la pronuncia del giudice di pace di Crotone che aveva declinato la propria competenza in favore di quella del giudice di pace di Mondovì - ha violato i principi sopra riportati, omettendo di considerare, nella ricostruzione della fattispecie, la rilevanza dell’art. 46 c.p.c., che esclude espressamente l’applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c., disciplinanti il regolamento di competenza, nei giudizi dinanzi ai giudici di pace in relazione ad essi, dunque, le norme sulla competenza devono farsi rientrare fra quelle - relative al procedimento - rispetto alle quali è previsto espressamente il grado di appello cfr. art. 339 c.p.c., comma 3 . In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Crotone, in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. . Il Tribunale deciderà altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.