I termini di rilascio della procura alle liti

In virtù dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2342/20, depositata il 3 febbraio. Il caso. Con apposito decreto il Tribunale respingeva il ricorso proposto da un cittadino bengalese avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale, rilevando che i motivi di allontanamento erano di carattere puramente economico, non attuali ed estranei ai presupposti da tener presente per il riconoscimento della protezione medesima. Ricorre per la cassazione di tale decisione il cittadino straniero. Conferimento procura alle liti. Il ricorso viene presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e congiunta materialmente all’atto, priva però dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita. Ai sensi dell’art 35- bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introdotto dal d.l. n. 13/2017 prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tale scopo il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura stessa. Tale articolo è applicabile al caso di specie, dove la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della certificazione correlata impedisce di verificare il conferimento della stessa in un momento successivo alla comunicazione del decreto impugnato. Per tali ragioni e per essere stata presentata in tali termini la procura alle liti, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 27 settembre 2019 – 3 febbraio 2020, n. 2342 Presidente Bisogni – Relatore Pazzi Rilevato che 1. con decreto in data 7 dicembre 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto dal cittadino bengalese S.M. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso, al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e s.s. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in particolare il Tribunale rilevava che i motivi di allontanamento prospettati dal migrante erano di carattere puramente economico, inattuali, riferendosi a fatti risalenti al 2015, ed estranei ai presupposti da apprezzare per il riconoscimento della protezione internazionale il collegio di merito riteneva inoltre che il migrante, in caso di rimpatrio, non sarebbe stato soggetto a un pericolo grave per la propria incolumità personale, tenuto conto vuoi della situazione non allarmante esistente in Bangladesh, dove non operavano gruppi terroristici armati nè sussisteva una situazione di violenza indiscriminata, vuoi della sua specifica condizione personale, che, a prescindere dall’inattendibilità del racconto, non lo esponeva comunque ad alcun peculiare rischio il Tribunale da ultimo constatava come il richiedente asilo non avesse neppure allegato evenienze tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria 2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia S.M. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa Considerato che 3. il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura 4. il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.