Domicilio digitale e luogo fisico per la notificazione degli atti del processo: si escludono a vicenda?

Il principio per cui, con l’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore risultante dal ReGIndE, non trova applicazione ove la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite non rilevi quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio ma rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell’interessato. Infatti, il regime normativo concernente l’identificazione del domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento anche in associazione con il domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati.

Questo ciò che è stato precisato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1982/20, depositata il 29 gennaio. Sentenza notificata presso la cancelleria. In un contezioso instaurato tra due società una s.r.l. e una s.a.s per il pagamento di somme a titolo di canoni di locazione, la Cassazione in via preliminare rileva che il ricorso della s.r.l. è inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine perentorio dei 60 giorni, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie la sentenza impugnata risulta essere stata notificata al difensore della s.r.l. presso la cancelleria della Corte d’Appello indicata quale domicilio eletto per il giudizio. La società ricorrente, al fine di negare la validità della notificazione, ha dedotto che nel caso di specie fosse applicabile il principio per cui, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale art. 16- sexies , d.l. n. 179/2012 , la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo. Pertanto, è viziata da nullità la notifica eseguita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario non abbia eletto il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo. Identificazione elettiva del domicilio. Il Collegio, tuttavia, osserva che se il sopradetto principio è applicabile ai casi in cui il destinatario della notificazione abbia omesso di eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite, esso non trova applicazione ove la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice, rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell’interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico, nella specie, anche la cancelleria dell’ufficio giudiziario come valido riferimento anche in associazione con il domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati . Nel caso in esame i Giudici osservano che, essendo valida la notificazione eseguita presso la cancelleria, risulta che la società ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione ben oltre il termine dei 60 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c Svolte queste considerazioni, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 19 novembre 2019 – 29 gennaio 2020, n. 1982 Presidente Graziosi – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto Rilevato che, con sentenza resa in data 25/5/2017, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Boutique della Pizza di R.I.A. & amp C. s.a.s., ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca nei confronti della società opponente per il pagamento, in favore della New Invest s.r.l., di somme a titolo di canoni di locazione pretesamente non corrisposti che, a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione sollevata dalla New Invest s.r.l., avendo quest’ultima tardivamente eccepito la mancata introduzione del procedimento di mediazione da parte della società conduttrice, con la conseguente irrilevanza della dedotta eccezione di improcedibilità che, avverso la sentenza d’appello la New Invest s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione che la Boutique della Pizza di R.I.A. & amp C. s.a.s. resiste con controricorso che la New Invest s.r.l. ha depositato memoria considerato, preliminarmente, di dover rilevare l’inammissibilità del ricorso, avendo la New Invest s.r.l. provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge che, infatti, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata che, nel caso di specie, dall’esame degli atti del giudizio cfr. la relazione di notificazione in atti , emerge che la sentenza impugnata risulta esser stata notificata, in data 31/5/2017, al difensore della New Invest s.r.l. costituito per il giudizio d’appello presso la cancelleria della Corte d’appello di Firenze espressamente indicata quale domicilio eletto per il giudizio cfr. l’intestazione della sentenza d’appello che, al riguardo, al fine di negare la validità di detta notificazione, la società ricorrente ha in questa sede dedotto l’applicabilità, al caso di specie, del principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 201, art. 16 sexies conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014 , la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019, Rv. 654325 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 08/06/2018, Rv. 649318 - 01 che, tuttavia, osserva il Collegio come il principio così richiamato dalla società odierna ricorrente, mentre deve trovare certamente applicazione nei casi in cui il destinatario della notificazione abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite con la conseguente necessità di ricorrere, per tale ipotesi, alla notificazione presso il c.d. domicilio digitale del destinatario , non spiega alcuna efficacia nei casi in cui la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 , rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell’interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico nella specie, anche la cancelleria dell’ufficio giudiziario come valido riferimento eventualmente in associazione al domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati che, ciò posto, osserva il Collegio come, a fronte dell’avvenuta valida notificazione della sentenza d’appello alla ridetta data 31/5/2017, risulta che l’odierna società ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione solo in data 27/12/2017 cfr. la relazione di notificazione allegata al ricorso e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione che, sulla base delle considerazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso che la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.