Avvocati stabiliti: per la rappresentanza processuale serve l’intesa tra “avocat” e avvocato

Per l’esercizio della professione degli avvocati stranieri stabiliti, l’atto d’intesa tra l’avvocato che ha conseguito l’abilitazione all’estero e che risulta iscritto in Italia nell’apposito albo speciale e l’avvocato italiano, è idoneo a fondare una legittima rappresentanza processuale, senza che sia necessario lo svolgimento di attività processuali congiunte .

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1789/20 depositata il 27 gennaio. Il caso. Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la concessione della protezione umanitaria, il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per nullità della procura poiché, secondo l’Amministrazione, in quel momento l’avvocato non era abilitato alla sottoscrizione. Intesa avocat”-avvocato. Dichiarata l’inammissibilità del motivo di ricorso perché non pertinente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la Corte afferma che la questione è rilevante non sulla base dell’iscrizione o meno all’elenco dei praticanti abilitati al COA di Parma, quanto sul possesso del titolo di abilitazione forense di avocat” conseguito dal difensore in Romania. A tal proposito, il d.lgs. n. 96/2001 che ha recepito la direttiva 98/5/CE, prevede che l’avvocato stabilito può esercitare la professione forense in uno Stato membro diverso e può svolgere le funzioni di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, agendo d’intesa con un professionista abilitato, dotato del titolo di avvocato che assicura i rapporti con l’autorità giudiziaria ed è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti, secondo un’intesa risultante da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità precedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito . Nella fattispecie, la Cassazione rileva come l’avvocato stabilito aveva correttamente provveduto ad indicare nella procura a margine del ricorso di primo grado la propria qualifica di avocat” e lo svolgimento dell’attività congiunta a quella dell’avvocato del Foro di Parma. Pertanto, data l’inammissibilità della questione e l’infondatezza del restante motivo, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 12 settembre 2019 – 27 gennaio 2020, n. 1789 Presidente Campanile – Relatore Scotti Fatti di causa 1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 depositato il 8/10/2014 O.I. , cittadina nigeriana, ha adito il Tribunale di Bologna impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. L’Amministrazione ha eccepito la strumentalità della domanda di asilo proposta dalla O. , in Italia dal 2002 e sottoposta a misure cautelari per reati relativi allo sfruttamento della prostituzione ha altresì eccepito la nullità del ricorso perché sottoscritto il 23/9/2014 dall’avv. Luigi Peluso del Foro di Bucarest, iscritto al Foro di Cosenza solo dal 10/11/2014. Con ordinanza del 15/1/2015 il Tribunale ha accolto il ricorso limitatamente alla sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ordinando la trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso. 2. L’appello proposto dall’Amministrazione dell’Interno, fondato sulla nullità della procura e sulla insussistenza dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria è stato rigettato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 26/4/2016. 3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso l’Amministrazione dell’Interno, con atto notificato il 25/11/2016, svolgendo due motivi. L’intimata O.I. non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il Ministero ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge e deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per nullità della procura. 1.1. Secondo il Ministero, il difensore della ricorrente non era in quel momento abilitato a sottoscrivere il ricorso. Il Dott.Peluso del Foro di Bucarest era stato cancellato dall’elenco dei praticanti abilitati del Consiglio dell’Ordine di Parma in data 8/11/2013 per scadenza del patrocinio e in data 11/11/2014 era stato cancellato dal registro dei praticanti a richiesta. Il ricorso sottoscritto dal solo avvocato Peluso era stato depositato il 23/9/2014 e non recava la sottoscrizione dell’avv. Saggioro. Faceva quindi difetto idonea rappresentanza tecnica processuale poiché il praticante abilitato può patrocinare solo le cause di cui alla L. n. 479 del 1999, art. 7. 1.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta in modo pertinente e critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che per ritenere la sussistenza dello jus postulandi dell’avvocato Luigi Peluso non si è affatto basato sulla sua iscrizione all’elenco dei praticanti abilitati del Consiglio dell’Ordine di Parma, ma sul titolo di abilitazione forense di avocat da lui conseguito in Romania, paese membro dell’Unione Europea dal 2007, sulla Direttiva 98/5/CE, disciplinante specificamente l’esercizio della professione di avvocato nei Paesi membri diversi da quello in cui è stata conseguita l’abilitazione e sul D.Lgs. n. 96 del 2001 che ha recepito la predetta Direttiva in Italia. Secondo tale disciplina, l’avvocato stabilito può esercitare la professione forense in uno Stato membro diverso e può svolgere le funzioni di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, agendo d’intesa con un professionista abilitato, dotato del titolo di avvocato che assicura i rapporti con l’autorità giudiziaria ed è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti, secondo una intesa risultante da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito. Adempimento questo ritenuto espletato dalla Corte felsinea nel caso concreto dall’avvocato stabilito Luigi Peluso, che aveva indicato nella procura a margine del ricorso di primo grado, primo atto difensivo, la propria qualifica di avocat e lo svolgimento dell’attività congiunta a quella dell’avvocato Saggioro Francesco del Foro di Parma. Tale statuizione non risulta censurata, tantomeno in modo specifico e puntuale, dal Ministero ricorrente, che si limita a rilevare che il ricorso era stato sottoscritto unicamente dall’avvocato stabilito Peluso e non dall’avvocato Saggioro, senza contestare che quest’ultimo avesse manifestato la prescritta dichiarazione di intesa. Occorre a tal proposito ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 8 recante attuazione direttiva 98/5/CE per l’esercizio della professione degli avvocati stranieri stabiliti , l’atto d’intesa tra l’avvocato che ha conseguito l’abilitazione all’estero e che risulta iscritto in Italia nell’apposito albo speciale e l’avvocato italiano, è idoneo a fondare una legittima rappresentanza processuale, senza che sia necessario lo svolgimento di attività processuali congiunte Sez. lav., 21/12/2017, n. 30709 . 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 5, comma 6, TUI. 2.1. Il ricorrente precisa che le uniche misure umanitarie previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998 sono quelle previste dall’art. 18 protezione sociale , art. 19 categorie vulnerabili e 20 misure straordinarie di accoglienza nè poteva venire in considerazione la condizione di prostituta straniera perché l’art. 18 subordina la misura umanitaria a specifiche condizioni insussistenti nel caso concreto ossia il contributo offerto all’efficace contrasto dell’organizzazione criminale o alla individuazione e cattura dei responsabili . La Corte di appello non poteva estendere l’applicazione dell’istituto a casi non espressamente previsti dalla legge non esistendo un generico diritto di asilo ex art. 10 Cost Erano state poi violate le norme di legge in tema di riconoscimento di effettive situazioni di rilevanza umanitaria pescando da altri istituti asserita apolidia, legame di sangue con altro soggetto in Italia, mentre i permessi di soggiorno per motivi familiari sono regolati da altre norme . 2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, con la sentenza del 23/1/2019 n. 4890, recentemente avallata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29460 del 13/11/2019, ha precisato che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore 5/10/2018 della nuova legge, le quali devono essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. La stessa sentenza 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito aderisce al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza. In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, efficacemente riassunta nella menzionata sentenza 4455/2018, il permesso di soggiorno per motivi umanitari è regolato, nei suoi presupposti, dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, Testo unico dell’immigrazione , che attribuisce rilievo a tal fine alla sussistenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano , nonché dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, lett. c-ter , che regola il rilascio da parte della Questura di tale titolo di soggiorno su richiesta del parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o previa acquisizione di documentazione riguardante i motivi della richiesta stessa, relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale , nonché, infine, dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, lett. d , disciplina l’ipotesi del rilascio del permesso umanitario nei casi in cui non possa disporsi l’allontanamento verso un altro Stato a cagione del rischio di persecuzioni o torture, in attuazione del principio del non-refoulement sancito dall’art. 19, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La protezione umanitaria costituiva quindi ratione temporis una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplinava la protezione internazionale degli stranieri in Italia, come rende evidente l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in base a cui nei casi in cui non accoglieva la domanda di protezione internazionale e riteneva che potessero sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmetteva gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Di conseguenza, la protezione umanitaria era collocata in posizione di alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale, potendo l’autorità amministrativa e giurisdizionale procedere alla valutazione della ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente all’accertamento negativo della sussistenza dei presupposti delle seconde cfr. Cass. n. 15466 del 07.07.2014 . I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano art. 5, comma 6, cit. , alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017 , non erano tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, e pertanto costituivano un catalogo aperto Cass. n. 26566/2013 , pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale cfr. Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3 . Infine, la protezione umanitaria costituiva una delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale art. 10 Cost., comma 3 , secondo il costante orientamento di questa Corte, unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d’asilo contenuto nella norma costituzionale. 3. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis trattandosi di Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis trattandosi di Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.