Il decesso del difensore interrompe automaticamente il processo

Deve essere annullata la sentenza d’appello pronunciata nonostante il processo versasse in stato di interruzione ex lege, a causa del decesso dell’unico difensore a mezzo del quale era costituita una delle parti.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1574/20, depositata il 24 gennaio, decidendo in merito ad una controversia avente ad oggetto la domanda presentata dai genitori di due minori volta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza ad un incendio sviluppatosi nell’immobile dei fratelli convenuti. Morte del difensore. Al di là delle censure di merito, i ricorrenti lamentano la nullità degli atti processuali e della sentenza d’appello a causa della mancata interruzione del processo per decesso del loro unico difensore costituito. Dagli atti risulta infatti che il decesso dei ricorrenti era avvenuto prima dell’udienza di precisione delle conclusioni in appello, udienza che si era comunque tenuta nonostante il processo versasse in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’art. 301 c.p.c Il Collegio richiama dunque il consolidato principio secondo cui la morte, così come la radiazione o la sospensione dall’albo, dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio determina automaticamente l’interruzione del processo anche laddove il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con preclusione di qualsiasi ulteriore attività processuale che, se compiuta, comporta la nullità degli atti successivi e della sentenza. L’irrituale prosecuzione del giudizio può essere dedotta in sede di legittimità solo dalla parte colpita dall’evento, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte. Per questi motivi, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 settembre 2019 – 24 gennaio 2020, n. 1574 Presidente Vivaldi – Relatore Scrima Fatti di causa Con sentenza n. 110/2010, il Tribunale di Nola, decidendo la causa promossa da G.R. e nella quale erano intervenuti Gr.Ca.To. e D.G. , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Ra. ed An. , rigettò la domanda proposta dai predetti e volta alla condanna dei fratelli F. , G. e D.M.S. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incendio sviluppatosi il giorno omissis al piano seminterrato dell’immobile di proprietà degli indicati germani, sito in omissis . Il Tribunale motivò la sua decisione escludendo la responsabilità dei proprietari sul rilievo che, in virtù del contratto di locazione, la custodia dell’immobile era passata alla conduttrice società C.M.E. Campania S.r.l., non evocata il, giudizio, e regolò le spese tra le parti. Avverso tale sentenza, propose appello G.R. , censurando la sentenza di primo grado per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione la circostanza - apoditticamente, a suo avviso, affermata dal CTU. nell’accertamento tecnico preventivo - che l’incendio fosse divampato a causa della combustione di materiale elettrico depositato all’interno dei locali condotti in locazione dalla società C.M.E. Campania, e pec aver fatto errata applicazione dell’art. 2051 c.c., in contrasto con i principi al riguardo affermati dalla giurisprudenza. L’appellante chiese, quindi, che, in totale riforma della sentenza impugnata, i fratelli D.M. fossero condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 14.924,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario. Si costituirono in secondo grado anche Gr.Ca.To. e D.G. , in proprio e nella qualità di genitori di Gr.An. , i quali censurarono la sentenza del Tribunale in base, sostanzialmente, agli stessi rilievi del G. e dedussero, inoltre, che il verbale dei VV.FF. accorsi sul posto testualmente afferma va che l’incendio scaturì da strutture ed impianti rientranti nel bene locato predetti chiesero che, in integrale riforma della sentenza impugnata, la responsabilità esclusiva - o, in via subordinata, concorsuale - dei danni da loro riportati fosse ascritta ai fratelli D.M. e questi fossero condannati al pagamento della somma di Euro 5.826,22 come quantificati dal C.T.U. , oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli ulteriori danni patrimoniali, morali, psico-fisici ed alla vita di relazione riportati da essi appellanti incidentali e dalla loro figlia minore An. , nella misura da determinarsi in corso di causa o in quella eventualmente stabilita dalla Corte in via equitativa. Si costituirono in giudizio anche i fratelli F. , G. e D.M.S. , chiedendo il rigetto dell’appello proposto dal G. e la conferma della sentenza del Tribunale, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1054/2017, pubblicata il 9 marzo 2017, accolse le impugnazioni proposte dall’appellante principale e agli appellanti incidentali Gr.Ca.To. e D.G. e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condannò D.M.F. , D.M.G. e D.M.S. , in solido tra loro, al pagamento, in favore di G.R. , della somma di Euro 14.924,67, oltre interessi come indicato nella motivazione di quella sentenza, e, in favore di Gr.Ca.To. e D.G. , della somma di Euro 5.826,29, oltre interessi come indicato nella motivazione di quella sentenza rigettò l’appello incidentale proposto da Gr.Ca.An. e regolò tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito. Avverso la sentenza della Corte di merito D.M.F. e D.M.G. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Con O.I. n. 33527/18 depositata il 27 dicembre 2018, la Sesta Sezione - 3 di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c Ragioni della decisione 1. Il ricorso è procedibile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22438 del 24/09/2018 v. anche Cass., ord., 30/10/2018, n. 27480 , avendo il ricorrente depositato prima dell’adunanza in camera di consiglio - trattandosi, nella specie, di ricorso cartaceo, notificato in via telematica, e non avendo gli intimati svolto attività difensiva - atto di asseverazione di conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico via pec, nonché della relata di notifica e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna mediante sottoscrizione autografa del difensore. 2. Con il primo motivo si lamenta Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per gli appellati . Sostengono i ricorrenti che, nel corso del giudizio di appello, in data 1 aprile 2013, prima che la causa venisse assegnata a sentenza e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per la data del 20 gennaio 2015 e poi differita al 4 ottobre 2016, è deceduto l’unico difensore dei medesimi, appellati in secondo grado, avv. N.R. , come risultante dal certificato di morte e dell’attestazione del COA di Napoli, senza che sia stata disposta l’interruzione del processo. 2.1. Il motivo è fondato. Risulta, infatti, che il decesso del difensore degli attuali ricorrenti è avvenuto in data 1 aprile 2013, prima della data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello v. certificato di morte . Ne consegue che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, l’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, come si evince dalla stessa sentenza impugnata in questa sede, in data 4 ottobre 2016, e la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’art. 301 c.p.c. per morte del difensore degli attuali ricorrenti e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetto da nullità. Viene in rilievo, in conseguenza, il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la morte come la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento , con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza Cass. 2/11/2010, n. 22268 Cass. 28/10/2013, n. 24271 Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002 Cass., ord., 12/11/2018, n. 28846 , sicché l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità Cass. Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002, già citata ma solo - come nella specie - dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza Cass. 14/12/2010, n. 25234 . 3. Ne consegue che deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. 4. Resta assorbito l’esame dell’ulteriore motivo proposto, con il quale si lamenta Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1588 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 . 5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.