Sul danno erariale per mala gestio del segretario della federazione sportiva decide la Corte dei Conti

Il precettore del finanziamento risponde per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, quando dispone della somma erogata in modo diverso da quello programmato, andando così a frustrare” lo scopo perseguito dall’ente pubblico.

Così la Cassazione con ordinanza n. 111/20, depositata il 7 gennaio. Il caso. Il ricorrente, chiamato precedentemente in giudizio dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione per rispondere del danno erariale cagionato per mala gestio , in veste di segretario generale di una federazione sportiva, propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della stessa Corte dei Conti., evidenziando tra l’altro il difetto dei presupposti necessari per la configurabilità pubblicistica” della federazione e delle somme oggetto di contestazione. La giurisdizione della Corte dei Conti. In particolare, il ricorrente sostiene che, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 15 d.lgs. n. 242/1999, tutte le federazioni sportive nazionali costituiscono enti non lucrativi con personalità giuridica di diritto privato. Nonostante ciò, i Giudici di legittimità sostengono che per rilevare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e allo stesso tempo sufficiente l’allegazione di una fattispecie che sia riconducibile allo schema del rapporto di servizio dei pretesi autori delle condotte contestate, come nel caso in oggetto, invece afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento. La federazione sportiva, in tal caso, è sì soggetto privato, ma destinataria di contributi finanziari del C.O.N.I. per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. E, in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice del contributo statale e i soggetti privati che abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato. Pertanto, il precettore del finanziamento risponde per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, quando appunto dispone della somma erogata in modo diverso da quello programmato, andando così a frustrare” lo scopo perseguito dall’ente pubblico.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 24 settembre 2019 – 7 gennaio 2020, n. 111 Presidente Mammone – Relatore Scaldaferri rRlevato che - B.S. , convenuto in giudizio dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio per rispondere, quale Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Equestri F.I.S.E. insieme con il Presidente della Federazione P.A. , del danno erariale cagionato per mala gestio spese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione con terzi recante l’esborso di un indennizzo di importo consistente nel quadriennio olimpico intercorso tra il 2009 ed il 2012, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti - resistono con distinti controricorsi, e successive memorie illustrative, il Comitato Olimpico Nazionale C.O.N.I. ed il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio - il Pubblico Ministero ha formulato le conclusioni trascritte in epigrafe. Considerato che - il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 20 del 1994, artt. 1 e segg. e del D.Lgs. n. 242 del 1999, art. 15, evidenziando in sintesi il difetto dei presupposti necessari per la configurabilità pubblicistica della F.I.S.E. e delle somme oggetto di contestazione, e dunque di un danno erariale - sostiene infatti che, a partire dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 242 del 1999, richiamato art. 15, tutte le federazioni sportive nazionali costituiscono enti non lucrativi con personalità giuridica di diritto privato, sì che, quando il pregiudizio riconducibile alle condotte dei propri amministratori è risentito dal patrimonio di queste, esula dall’ambito della giurisdizione contabile - e deve piuttosto valersi degli strumenti apprestati dal diritto privato - la azione di responsabilità nei confronti degli amministratori federali, ai quali non si trasferisce il rapporto di servizio che lega la federazione sportiva alla pubblica amministrazione in ragione dello svolgimento di funzioni anche pubblicistiche in tal senso anche queste Sezioni Unite si sono pronunciate sentenza n. 13619 del 31/7/2012 - sostiene inoltre che le somme oggetto di contestazione non sono qualificabili come pubbliche , atteso che i contributi del C.O.N.I. e le altre risorse di natura pubblica , che non sono mai state prevalenti nè principali rispetto alle entrate derivanti dalle quote associative, sono comunque stati tutti impiegati per le attività per le quali erano state destinate. ritenuto che - il ricorso è privo di fondamento - ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l’allegazione di una fattispecie che, come in questo caso, sia riconducibile allo schema del rapporto di servizio dei pretesi autori delle condotte contestate, mentre afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento ex multis Cass. S.U. n. 13567/15 n. 295/13 n. 9188/12 - la F.I.S.E., soggetto privato, è destinataria di contributi finanziari del C.O.N.I., in base all’art. 23, comma 2 dello Statuto di tale ente pubblico, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse segnatamente, promozione dello sport giovanile, preparazione olimpica e attività di alto livello - secondo l’orientamento consolidato di queste Sezioni unite da ultimo riassunto in Cass. S.U. n. 8676/19 e n. 18991/17 , da un lato, in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione Cass. S.U. n. 5019/10 , distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate Cass. S.U. n. 23897/15 pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico Cass. S.U. n. 1774/13 dall’altro lato, poiché la società beneficiaria dell’erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati e ciò in quanto nello schema sopra delineato, il parametro di riferimento della responsabilità erariale e, quindi, della giurisdizione contabile è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati Cass. S.U. n. 3310/14 n. 295/13 n. 5019/2010 n. 23332/09 n. 25513/06 - si impone dunque la declaratoria della giurisdizione contabile sulla controversia in esame - sul ricorrente debbono gravare, in ragione della soccombenza, le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore del C.O.N.I. non vi è invece luogo a provvedere sulle spese nei riguardi del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, che è parte solo in senso formale ex multis Cass. S.U. n. 11139/17 . P.Q.M. dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Condanna il ricorrente al rimborso in favore del C.O.N.I. delle spese di questo giudizio, in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.