Vettore responsabile anche per i danni subiti in occasione del trasbordo da un bus all’altro

Nel caso di trasporto di persone effettuato senza soluzione di continuità nell’esecuzione negoziale con trasbordo da un’autovettura a un’altra, secondo quanto previsto dall’unico contratto con unico vettore, questo risponde dei danni subiti al trasportato nel piazzale in cui il trasferimento è avvenuto.

Sul tema l’ordinanza n. 33449/19 della Suprema Corte depositata il 17 dicembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Potenza veniva adito per il risarcimento chiesto dall’attore per i danni subiti a causa di una caduta mentre, in occasione di una sosta dell’autobus su cui stava viaggiando presso il dissestato piazzale di una vecchia stazione per il trasbordo all’altro mezzo, inciampava in una buca e rovinava a terra. La domanda veniva accolta, decisione confermata anche in seconde cure dal Tribunale ritenendo che, essendo il trasbordo parte necessaria dell’esecuzione contrattuale, il vettore non aveva provato l’imprevedibilità o inevitabilità dell’accaduto. Il vettore ha impugnato la pronuncia con ricorso per cassazione. Trasporto. Nel contratto di trasporto di persone, ricorda la Corte, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, anche il nesso tra il trasporto e l’evento. Il vettore invece può liberarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico art. 1681 c.c. provando che l’evento era imprevedibile ed inevitabile usando la normale diligenza. Resta comunque ferma la possibilità che la condotta colposa del danneggiato abbia assunto rilievo ai sensi dell’art. 1227 c.c La giurisprudenza ha poi aggiunto che tali presunzioni operano per i fatti accaduti nel corso del trasporto considerando verificati durante il viaggio” anche i sinistri avvenuti durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri. In conclusione, la Suprema Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui nel caso di trasporto di persone effettuato senza soluzione di continuità nell’esecuzione negoziale, come accertata in fatto dal giudice di merito, con trasbordo da un’autovettura a un’altra, previsto dall’unico contratto con l’unico vettore, quest’ultimo risponde dei danni occorsi al soggetto trasportato nel piazzale in cui il trasferimento stesso risulta essere avvenuto, trattandosi di operazione necessaria al servizio reso e facente parte di questo, secondo la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 1681, comma 1, c.c. . Il ricorso viene dunque rigettato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di controparte.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 25 settembre – 17 dicembre 2019, n. 33449 Presidente Frasca – Relatore Porreca Considerato che Or. Pa. conveniva in giudizio la Sita s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni per aver subito lesioni personali viaggiando a bordo di un autobus della società adibito a trasporto pubblico, quando, in occasione della sosta del mezzo in un piazzale dissestato antistante una vecchia stazione, effettuata per consentire il trasbordo da una vettura all'altra dello stesso trasportatore, inciampava in una buca e cadeva il Giudice di pace di Potenza accoglieva la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale di Potenza che, per quanto qui ancora rileva, spiegava come il trasbordo fosse parte necessaria dell'esecuzione contrattuale, sicché, mentre la danneggiata aveva provato il nesso causale con il trasporto, il vettore non aveva provato l'imprevedibilità o inevitabilità dell'accaduto non riconducibile, in base alle risultanze istruttorie, a fatto del terzo o dello stesso soggetto leso avverso questa decisione ricorre per cassazione la Sita s.p.a. formulando due motivi e depositando memoria resiste con controricorso l'ANAS, chiamata in giudizio nelle fasi di merito quale ente pretesamente responsabile del piazzale di sosta Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1681, cod. civ., poiché il tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'incidente non era avvenuto durante il viaggio, sicché non poteva risponderne il vettore con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché il tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il vettore non poteva che effettuare quella sosta tenuto conto dei vincoli posti al servizio di trasporto pubblico Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato questa Corte ha chiarito che nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, primo comma, cod. civ., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 cod. civ. Cass., 10/01/2017, n. 249 tale presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi verificatisi durante il viaggio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie ovvero la salita e la discesa dei passeggeri in occasione delle soste Cass., 20/07/2010, n. 16893 si deve quindi trattare di operazioni direttamente riferibili al trasporto, necessarie rispetto alla concreta articolazione dello stesso, e senza soluzione di continuità rispetto al medesimo, con accertamento in fatto demandato come tale al giudice di merito e non sindacabile in sede di giudizio di legittimità, ferma la possibilità di dedurre, nei limiti in cui è ammesso, il vizio motivazionale ovvero quello di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta - ovvero riconducibile in via generalmente propria a quella - prevista dallo schema legale quale così ricostruito nel caso in scrutinio il Tribunale ha fatto applicazione della richiamata nomofilachia accertando, in fatto, che il cambio di vettura con relativo trasbordo era parte necessaria della prestazione di trasporto in cui quindi s'iscriveva, e, in questa cornice, non emerge alcuna soluzione di continuità nel senso appena esposto può quindi formularsi il seguente principio di diritto nel caso di trasporto di persone effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale, come accertata in fatto dal giudice di merito, con trasbordo da un'autovettura a un'altra, previsto dall'unico contratto con l'unico vettore, quest'ultimo risponde dei danni occorsi al soggetto trasportato nel piazzale in cui il trasferimento stesso risulta essere avvenuto, trattandosi di operazione necessaria al servizio reso e facente parte di questo, secondo la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 1681, primo comma, cod. civ. il secondo motivo è manifestamente infondato premesso che la necessità di una sosta nulla dice in ordine alle modalità con cui quella e il conseguente trasbordo debba avvenire, le norme invocate non risultano essere in alcun modo violate va ribadito che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione qui non dedotto , e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Cass., 12/10/2017, n. 23940 , salva l'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. ciò posto, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime mentre la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33 nella fattispecie nulla di tutto ciò viene in rilievo spese secondo soccombenza P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.