Inchiodato dall’autovelox: multa a rischio perché la conformità è successiva all’infrazione

Riacquista forza la posizione della società proprietaria di un veicolo beccato in eccesso di velocità. Multa fortemente a rischio, poiché, come annotato dai Giudici della Cassazione, la dichiarazione di conformità dell’apparecchio è datata alcuni mesi dopo l’infrazione in discussione.

A posteriori – rispetto alla sanzione comminata all’automobilista – la dichiarazione di conformità dell’autovelox. Questo dato mette fortemente in discussione l’operato della Polizia locale e la legittimità della multa per eccesso di velocità Cassazione, ordinanza n. 33164/19, sez. II Civile, depositata oggi . Date. Scenario del controllo è una strada nella provincia abruzzese lì, nell’estate del 2007, gli agenti della Polizia locale rilevano tramite autovelox l’accesso di velocità di un veicolo, risultato poi essere di proprietà di una società. Multa inevitabile, quindi, e su questo aspetto concordano anche il Giudice di pace e i giudici del Tribunale, che respingono le obiezioni proposte dal legale della società. Di parere opposto, invece, i Giudici della Cassazione, i quali si limitano ad una annotazione decisiva erroneamente si è ritenuta accertata la funzionalità dell’apparecchio sulla base di una dichiarazione di conformità recante però una data 24 gennaio 2008 successiva a quella di rilevazione dell’infrazione , risalente all’agosto del 2007. In sostanza, quella dichiarazione di conformità non può avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione , concludono i magistrati della Cassazione, fornendo una linea guida precisa ai giudici del Tribunale, che dovranno riesaminare la vicenda.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 novembre – 16 dicembre 2019, n. 33164 Presidente/Relatore Lombardo Fatti di causa 1. - La società Sicomed s.n.c. propose opposizione avverso il verbale di contestazione del 23/8/2007, col quale le era stata comminata sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 comma 9 del codice della strada, in ragione dell'eccesso di velocità rilevato dalla Polizia locale dell'Unione dei Comuni Città di Frentania e Costa dei Trabocchi , relativamente ad un autoveicolo di sua proprietà. Il Giudice di pace di Casalbordino rigettò l'opposizione. 2. - Sul gravame proposto dalla Sicomed s.n.c, il Tribunale di Vasto confermò la sentenza di primo grado. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ha la Sicomed proposto ricorso sulla base di sette motivi. L'Unione dei Comuni Città di Frentania e Costa dei Trabecchi , ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto la conformità a legge della sanzione irrogata, nonostante la mancata prova della taratura e della conformità dell'autovelox utilizzato per rilevare l'infrazione. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura Corte cost, n. 113 del 29.4.2015 . Per effetto di tale pronuncia, quindi, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità ne deriva che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura Cass., Sez. 2, n. 9645 del 11/05/2016 Cass., Sez. 6 - 2, n. 533 del 11/01/2018 . L'onere di provare che l'apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione per il principio secondo cui, una volta provata l'omologazione dell'apparecchio, la pubblica amministrazione non ha l'onere di provare la perdurante funzionalità del medesimo, Cass., Sez. 2, n. 17361 del 25/06/2008 Sez. 6 - 2, n. 21267 del 08/10/2014 . Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto la funzionalità dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione p. 3 della sentenza impugnata , sulla base di una dichiarazione di conformità recante una data successiva 24/1/2008 a quella di rilevazione dell'infrazione 23/8/2007 . Evidente che quella dichiarazione di conformità non può avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo sul punto, con conseguente assorbimento degli altri motivi. 2. - Il ricorso va, pertanto, accolto relativamente al primo motivo per quanto di ragione vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi la sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione alla censura accolta. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Vasto in persona di altro magistrato.