Protezione internazionale: come dedurre la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo

In materia di protezione internazionale, la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla commissione territoriale assume rilievo ai fini della decisione laddove siano specificati i contenuti non consultati a causa del mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 35-bis, comma 8, d.lgs. n. 25/2008 e la decisività della relativa documentazione.

Lo ha affermato la Suprema Corte con l’ordinanza n. 32250/19, depositata il 10 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso di un cittadino straniero avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale locale. L’istante ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione. Mancata acquisizione del fascicolo amministrativo. Tra le diverse censure proposte merita attenzione quella relativa alla dedotta violazione degli artt. 112 e 132, comma 3, c.p.c. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla questione preliminare della regolarità della procedura amministrativa svoltasi dinanzi alla Commissione territoriale e sull’istanza istruttoria di acquisizione integrale del fascicolo di quest’ultima. Pur ritenendo inammissibile la doglianza, posto che la regolarità della procedura amministrativa e l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo non hanno autonoma rilevanza nel giudizio dinanzi al Tribunale, il Collegio evidenzia la mancanza di decisività della censura stessa. Il ricorrente non ha infatti indicato le ragioni per cui la documentazione trascurata avrebbe portato ad una decisione diversa e non ha offerto la prova delle circostanze che avrebbero invalidato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste dal giudice a fondamento della propria decisione. Il Collego coglie quindi l’occasione per affermare il principio di diritto secondo cui in tema di protezione internazionale, affinché la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla commissione territoriale assuma rilievo ai fini della decisione, occorre che siano specificati il contenuto del fascicolo amministrativo non consultato a causa del mancato assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 35- bis , comma 8, d.lgs. n. 25/2008 e la decisività della documentazione non consultata ai fini della valutazione della domanda relativa a questa o quella forma di richiesta di protezione . In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 ottobre – 10 dicembre 2019, n. 32250 Presidente Genovese – Relatore Pazzi Rilevato che 1. con decreto in data 2 ottobre 2018 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da T.P. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in particolare il Tribunale, una volta registrato che richiedente asilo assumeva di essere fuggito dal Senegal a causa di litigi insorti con i familiari per l’eredità del padre e per sfuggire alle conseguenze di una falsa denuncia presentata nei suoi confronti e alle pratiche di magia nera dei parenti i rilevava che nella vicenda narrata non si rinvenivano elementi di inclusione nelle fattispecie di protezione internazionale o umanitaria ii osservava che in Senegal non sussisteva una generalizzata situazione di violenza indiscriminata iii riteneva non dimostrata una situazione di effettivo radicamento in Italia ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria iv rigettava, di conseguenza, le domande proposte 2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia T.P. al fine di far valere cinque motivi di impugnazione l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che 3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, dell’art. 111 Cost., dell’art. 47 della Carta di Nizza, dell’art. 46 Direttiva 2013/32/UE, degli artt. 6 e 13 Cedu, in ragione della mancata audizione del ricorrente all’udienza di comparizione delle parti, malgrado la sua domanda non fosse manifestamente infondata 3.2 il motivo è manifestamente infondato secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019 il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il giudicante - cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonché l’intera documentazione acquisita, di cui al D.Lgs. cit., art. 35-bis, comma 8 - debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo come nel caso di specie, dato che il collegio del merito ha evidenziato come la vicenda narrata, quand’anche ritenuta credibile, non fosse riconducibile alle fattispecie di protezione internazionale o umanitaria l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato - come è stato precisato dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, - alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione par. 42 e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva par. 44 , potendosi ritenere che la facoltà di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo par. 44 ultimo periodo 4.1 il secondo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, in quanto il giudice di merito non si sarebbe avvalso, ai fini del decidere, delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del paese di provenienza previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 4.2 il motivo è manifestamente infondato il giudice di merito si è avvalso ai fini del decidere di una pluralità di fonti informative sulla situazione esistente nel paese di origine, puntualmente elencate alle pagg. 7 e 8 nel provvedimento impugnato, quali il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e Freedom House , e in questo modo ha correttamente assolto l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9 l’assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti non è infatti legato al mero dato formale della consultazione delle informazioni elaborate dalla sola commissione nazionale per il diritto di asilo, ma, essendo volto ad assicurare nella sostanza la finalità di acquisire notizie complete ed aggiornate sulla situazione rilevante in causa, può essere avvenire anche tramite l’acquisizione di informazioni offerte da organismi, nazionali o internazionali, differenti, purché riconosciute come di comprovata competenza ed affidabilità Cass. 11103/2019 5.1 il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 3, stante la mancata corrispondenza fra le richieste presentate e la pronunzia resa, e a causa della mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti, in assenza di una pronuncia sulla domanda preliminare e sulle richieste istruttorie presentate il Tribunale, trascurando di riportare le conclusioni rassegnate sul punto da parte ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi sia sulla questione preliminare prospettata circa la regolarità della procedura amministrativa svoltasi avanti alla commissione territoriale, sia sull’istanza istruttoria di acquisizione integrale del fascicolo della commissione territoriale 5.2 il motivo è, nel suo complesso, inammissibile 5.2.1 la regolarità della procedura amministrativa e l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale avverso il provvedimento emesso dalla commissione territoriale, poiché il procedimento giudiziale ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve comunque pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso, non potendo limitarsi al mero annullamento del precedente diniego amministrativo Cass. 17318/2019 risultava così irrilevante avanti al Tribunale - e priva di decisività in questa sede - ogni questione sollevata riguardo alla nullità e alla legittimità della decisione assunta dalla commissione territoriale 5.2.2 il Tribunale ha dato atto a pag. 2, secondo capoverso, della decisione impugnata dell’intervenuto deposito dell’intera documentazione utilizzata nella fase amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8 peraltro, quand’anche la premessa presente in esordio all’interno della decisione impugnata fosse ripetitiva e non corrispondesse alla realtà della dinamica processuale, sarebbe stato comunque onere del ricorrente indicare il contenuto del fascicolo amministrativo non consultato, specificando quali documenti il Tribunale avrebbe potuto vedere ma non aveva visto a causa del mancato assolvimento dell’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8 il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato la censura, nel contempo, manca di alcuna decisività, dato che non indica le ragioni per le quali la documentazione trascurata avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa, offrendo la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento sul punto andrà dunque affermato il seguente principio in tema di protezione internazionale, affinché la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla commissione territoriale assuma rilievo ai fini della decisione, occorre che siano specificati il contenuto del fascicolo amministrativo non consultato a causa del mancato assolvimento dell’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, e la decisività della documentazione non consultata ai fini della valutazione della domanda relativa a questa o quella forma di richiesta di protezione 6.1 il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dell’onere della prova nonché l’omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa in funzione dell’applicabilità della protezione sussidiaria o umanitaria, dato che il Tribunale non avrebbe considerato il deposito telematico in data 7 settembre 2018 di documentazione fondamentale ai fini del decidere attestante l’assunzione a tempo indeterminato del migrante e l’esecuzione di rimesse di denaro in favore dei quattro figli 6.2 il motivo è inammissibile in proposito occorre richiamare il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato della valutazione delle prove Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016, Cass. 5 1 09/2017 la critica in realtà, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge processuale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull’esito della prova documentale e di sovvertire così il giudizio del Tribunale, che ha valutato il fatto storico dell’inserimento lavorativo ma ha ritenuto che lo stesso costituisca un elemento che di per sé non è sufficiente per ottenere la tutela prevista dall’art. 8 CEDU 7.1 il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, alla luce del combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 6, 7 e 8 il Tribunale non avrebbe valorizzato ai fini del decidere il contegno omissivo serbato dalle parti pubbliche coinvolte nel giudizio, omettendo ogni valutazione sia del mancato deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa, insieme alla traduzione dei documenti consegnati dal ricorrente, da parte della commissione territoriale, sia della mancata costituzione del Ministero dell’Interno, sia dell’omesso intervento del Pubblico Ministero 7.2 il motivo è manifestamente infondato l’art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell’istruttoria Cass. 26088/2011, Cass. 18128/2006 d’altra parte il contegno delle parti, cui allude l’art. 116 c.p.c., non è un comportamento generico, come quello del convenuto che non si costituisce in giudizio, ma è una condotta qualificata, che, posta in relazione con il fatto da provare, è di per sé idonea a rafforzare il convincimento già raggiunto attraverso la valutazione degli altri elementi acquisiti al processo Cass. 4722/1981 ne consegue che non sarebbe stato comunque possibile valorizzare, al fine di trarne argomenti di prova, il contegno non collaborativo della commissione territoriale ovvero la mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Interno o del P.M. 8. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.