L’omessa comunicazione dei dati del conducente è una violazione istantanea e autonoma rispetto alla principale

L’omessa comunicazione dei dati, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di patente del trasgressore, rappresenta una violazione istantanea del codice della strada, autonoma rispetto alla violazione principale, che rileva come mancato obbligo di collaborazione imposto al cittadino.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 30287/19, depositata il 20 novembre. Il caso. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale con cui è stato rigettato l’appello contro la sentenza del Giudice di Pace sulla base del fatto che, ai sensi dell’art. 126-bis c.d.s., andavano comunicati nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di patente del trasgressore. Omessa comunicazione dei dati. La Cassazione, nel dichiarare il ricorso non meritevole di accoglimento, afferma che la norma citata impone la comunicazione di tali dati, la cui omissione comporta una violazione istantanea dell’obbligo di collaborazione imposto al cittadino, che rileva in sé e non in quanto collegato alla commissione di una precedente infrazione. In particolare, circa la coscienza e la volontà della violazione, la Corte ha più volte evidenziato che, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto ma esso può rilevare solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, ed idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire. La Corte Costituzionale, poi, con pronuncia n. 27/2005, pur dichiarando l’illegittimità di parte dell’art. 126- bis , comma 2, c.d.s., ha confermato l’applicazione della sanzione di cui all’art. 180, comma 8, c.d.s. per l’omessa comunicazione dei dati personali e della patente, omissione tra l’altro accertata nel caso di specie. Infine, la Cassazione intende aderire alla pronuncia n. 30939/18 con cui ha sancito che la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente possa rientrare nella nozione normativa di giustificato motivo soltanto in caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o di situazione imprevedibile o incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante l’adozione di misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida . Sulla scorta di tali principi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 13 giugno – 20 novembre 2019, n. 30287 Presidente D’Ascola – Relatore Correnti Fatto e diritto P.L.M. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Foggia, che non svolge difese, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 6.2.2018 che ha rigettato l’appello a sentenza del GP sul presupposto che, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., vanno comunicati nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di patente del trasgressore Parte ricorrente denunzia 1 violazione degli artt. 126 bis II e 180 VIII C.d.S., perché è punita la totale inerzia e non anche la dichiarazione negativa 2 violazione dell’art. 126 bis II C.d.S., perché il verbale era stato notificato dopo la presentazione del ricorso avverso la sanzione principale. Preliminarmente non si ravvisa la necessità di disporre la notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma posto che lo stesso va rigettato Cass. n. 68026/2010 . Le censure, invero, non meritano accoglimento posto che la norma impone la comunicazione dei dati la cui omissione comporta una violazione istantanea. Vi è la necessità di ottemperare all’invito nel termine perentorio assegnato, come impone l’art. 126 bis C.d.S., comunicando i dati personali e della patente e, quindi, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero della patente. Anche ad ammettere in astratto la possibilità di comunicare circostanze impeditive alla individuazione del conducente l’invito va riscontrato senza riserve o reticenze nei termini assegnati e tale omissione comporta di per sé l’illecito contestato stante l’obbligo di collaborazione imposto al cittadino Cass. nn. 12842/2009, 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001 che rileva in sé e non in quanto collegato alla effettiva commissione di una precedente infrazione Cass. 10.11.2010 n. 22881 . Quanto alla coscienza e volontà della violazione, come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364/88 come debba tenersi presente che l’ignoranza vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità , come non può ritenersi nella specie trattandosi di attività che necessita di specifica assistenza tecnica, mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi. Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92 . In particolare va osservato, quanto al primo motivo che è stata accertata l’omessa indicazione dei dati con puntuali riferimenti giurisprudenziali anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005 che, pur dichiarando l’illegittimità di parte dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, ha confermato l’applicazione della sanzione di cui all’art. 180 VIII C.d.S., per l’omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente. Il ricorrente invoca Cass. n. 9555/2018 che prevede la possibilità di dimostrare l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa ma va osservato che Cass. 29.11.2018 n. 30939 ha sancito che la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente possa rientrare nella nozione normativa di giustificato motivo soltanto in caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o di situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante l’adozione di misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida. Il Collegio aderisce a tale impostazione ed in tal senso va corretta la motivazione. Quanto al secondo motivo la sentenza ha sancito l’autonomia della sanzione rispetto a quella principale e l’insussistenza di una pregiudizialità tra le due violazioni Cass. 6.10.2014 n. 20974 . Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.