Il rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa per la consulenza tecnica

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate.

Così si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 30289/19, depositata il 20 novembre. La vicenda. Il Tribunale di Prato accoglieva l’opposizione contro il verbale di contestazione di violazione del codice della strada proposta da C.L., già respinta dal Giudice di Pace. La Corte d’Appello confermava la decisione, poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte. Il Tribunale dito in sede di rinvio dichiarava cessata la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale del Comune di Prato e condannandolo al pagamento delle spese processuali dell’intero giudizio, liquidate separatamente per ciascuna fase. Il Tribunale, tuttavia, negava il rimborso delle spese della consulenza di parte, ritenendo non provato l’effettivo esborso. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione C.L. lamentando che il Tribunale abbia liquidato somme inferiori rispetto a quelle reali e che abbia ingiustamente negato il rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte. Spese. La Cassazione, ritenendo fondate entrambe le doglianze del ricorrente, rileva che sia per il giudizio in Corte d’Appello che per quello di rinvio, svoltisi innanzi al Tribunale, la liquidazione operata con la sentenza impugnata è inferiore ai minimi ex d.m. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale. Osservano i Giudici che, nel liquidare gli onorari, il Tribunale è incorso in error in iudicando . Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderla dalla ripetizione ritenendola eccessiva o superflua art. 92, comma 1, c.p.c. . Infatti tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all’atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento . Posto che il Tribunale non si è attenuto a questo principio, negando il rimborso in assenza di prova del pagamento, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la Tribunale in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 giugno – 20 novembre 2019, n. 30289 Presidente D’Ascola – Relatore Tedesco Fatti di causa e ragioni della decisione C.L. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Prato, che ha definito, in sede di rinvio, l’opposizione contro verbale di contestazione di violazione del codice della strada, notificato dal Comune di Prato. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, in un primo tempo respinta da giudice di pace di Prato, la cui sentenza era stata confermata in grado d’appello con decisione poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte. Il medesimo tribunale, adito in sede di rinvio, ha dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale del Comune di Prato, che è stato condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate separatamente per ciascuna fase. Il tribunale ha negato il rimborso delle spese della consulenza di parte, rilevando che la parte interessata non aveva provato l’effettivo esborso, avendo infatti prodotto solo una fattura pro-forma. Per la cassazione della sentenza il C. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 2, 4, 5 e 11. Il tribunale ha liquidato per il giudizio d’appello dinanzi al tribunale la somma di Euro 221,00 per compensi, invece della maggiore somma di Euro 277,00 risultante dalle voci di tariffa applicate nel minimo. Analogamente per il giudizio di rinvio, svoltosi sempre dinanzi al tribunale, questo ha liquidato per compensi la somma di Euro 126,00, essendo invece dovuta la maggiore somma di Euro 277,00, ferma l’applicazione nel minimo di tariffa. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, nella parte in cui tribunale ha negato il rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte. Si sostiene che il giudice, nel liquidare le spese di lite, può escludere la ripetizione delle spese superflue o eccessive, ma non può, con riferimento alla spesa per il consulente di parte, subordinarne il rimborso alla prova del pagamento, essendo sufficiente l’esposizione di della stessa spesa nella nota. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. Tanto per il giudizio d’appello, quanto per il giudizio di rinvio, svoltisi entrambi dinanzi al tribunale, la liquidazione operata con la sentenza impugnata, rispettivamente, per l’importo di Euro 221,00 e di Euro 126,00 è inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i giudizi davanti al tribunale, che prevedono i seguenti importi fase di studio Euro 62,50, fase introduttiva Euro 62.50, fase istruttoria Euro 57,00, fase decisoria Euro 95,000. In totale Euro 277,00. Il Tribunale di Prato, pertanto, è incorso nella liquidazione degli onorari in error in iudicando, costituito, appunto, dal superamento dei minimi di tariffa Cass. 22983/2014 n. 17363/2013 . Nel motivo in esame si censura anche il mancato rimborso delle spese generali, ma, per questa parte, la censura è inammissibile. Ed invero, quando, come nel caso in esame, il compenso sia stato liquidato separatamente dagli esborsi, le spese generali sono dovute anche se non menzionate nel dispositivo, senza che sia sul punto necessaria l’impugnazione della sentenza cfr. Cass., S.U., n. 3970/2018 . Il secondo motivo è fondato. Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue Cass. n. 84/2013 n. 2280/2015 . D’altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all’atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento Cass. n. 1907/1984 . Il tribunale non si è attenuto a tale principio. Esso ha negato il rimborso in assenza della prova del pagamento, mentre avrebbe dovuto esercitare il diverso sindacato sulla eccessività o superfluità delle spese stesse. La sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato affinché liquidi i compensi e le spese delle spese della consulenza tecnica di parte in conformità ai principi sopra indicati. Il giudice di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso cassa la sentenza rinvia al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato anche per le spese.