Postazione mobile per il rilevamento della velocità: sufficiente la segnalazione con un cartello stradale fisso

Confermata la sanzione per un automobilista, punito col verbale e con la sospensione della patente per sei mesi. Irrilevante il fatto che non vi fossero cartelli mobili a preannunciare la presenza della postazione mobile di rilevamento della velocità.

Postazione mobile per l’autovelox? Ad avvisare i conducenti è sufficiente la segnaletica stradale fissa. Nessun obbligo, invece, che vi siano anche cartelli mobili ad hoc. Così, i Giudici hanno respinto le obiezioni mosse da un automobilista, sanzionato per eccesso di velocità, con tanto di multa e sospensione della patente per sei mesi Cassazione, ordinanza n. 30207/19, sez. VI Civile - 2, depositata il 20 novembre . Velocità. Scenario della vicenda è la zona di Cagliari. Lì un uomo viene sanzionato per la velocità eccessiva della sua vettura a inchiodarlo è una postazione mobile di rilevamento che ne certifica i chilometri in orari in eccesso rispetto al limite previsto sulla strada da lui percorsa. Consequenziale per lui il verbale , redatto dagli agenti, e la sospensione della patente per sei mesi . Tutto regolare, secondo il Giudice di Pace prima e i Giudici del Tribunale poi condivisa quindi la linea seguita dalla Prefettura. L’automobilista però non si arrende, e decide di proporre ricorso in Cassazione per contestare la legittimità della sanzione. A suo dire, va tenuta presente l’assenza di idonea segnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità, in quanto quest’ultima non era stata preannunciata da cartelli mobili , e aggiunge che la presenza di segnaletica fissa di avviso sulla strada interessata dal controllo non sarebbe stata sufficiente, posto che in concreto il superamento della velocità massima consentita era stato rilevato non mediante una postazione fissa, bensì attraverso una postazione mobile . A margine, poi, l’automobilista aggiunge anche che al momento del controllo, a fianco della sua vettura vi era un altro veicolo in fase di sorpasso e questo dato legittima il dubbio che la violazione della velocità massima consentita rilevata dallo strumento fosse in effetti riferita all’altro veicolo . Cartelli. Chiara la visione proposta dall’automobilista l’obbligo di segnalazione della postazione di rilevamento mobile della velocità può essere ottemperato soltanto mediante cartelli mobili mentre quelli fissi sono destinati a preavvisare gli automobilisti delle sole postazioni di controllo fisse . A radere al suolo tale linea difensiva provvede la Cassazione, confermando la decisione presa dal Tribunale, decisione secondo cui è sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa . Per spazzar via ogni dubbio i Giudici del ‘Palazzaccio’ tengono a precisare che nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevamento della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall’apposizione di cartelli mobili . Ciò perché la funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile , e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo permanente o temporanea . Per quanto concerne poi il richiamo alla presunta presenza di un secondo veicolo in fase di sorpasso, i giudici ribattono che la constatazione degli operanti , contestuale alla rilevazione della velocità eccessiva del veicolo guidato dall’automobilista, è assistita dalla cosiddetta ‘fede privilegiata’ , anche perché accompagnata da elementi oggettivi velocità e numero di targa rilevati in modo certo da un apparecchio debitamente omologato .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 4 luglio – 20 novembre 2019, numero 30207 Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso del 14.12.2012 Pa. Fa. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 142 comma 9 del Codice della strada elevato nei suoi confronti in data 24.11.2012, nonché del successivo e conseguente provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi notificatogli in data 12.12.2012. Nella narrativa dell'atto di opposizione il ricorrente contestava, tra gli altri motivi, l'assenza di idonea segnalazione della postazione mobile di rilevazione della velocità, in quanto quest'ultima non era stata preannunciata da cartelli mobili. Ad avviso del ricorrente, la presenza di segnaletica fissa di avviso sulla strada interessata dal controllo non sarebbe stata sufficiente, posto che in concreto il superamento della velocità massima consentita era stato rilevato non mediante una postazione fissa, bensì attraverso una postazione mobile. Si costituiva in giudizio la Prefettura di Cagliari resistendo all'opposizione ed invocandone il rigetto. Con sentenza numero 116/2013 il Giudice di Pace di Cagliari rigettava il ricorso. Interponeva appello il Pa. e si costituiva in seconde cure la Prefettura per resistere al gravame. Con la decisione oggi impugnata, numero 3482/2017, il Tribunale di Cagliari respingeva l'impugnazione condannando l'appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Pa. Fa. affidandosi a tre motivi. La Prefettura di Cagliari, intimata, non ha svolto attività difensiva nei presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 3 della Legge numero 241/1990 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere adeguata la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, con riguardo alla presenza dei segnali di avviso della postazione di rilevamento della velocità, faceva solo riferimento ad un cartello stradale posto al km.13+200 senza chiarire se si trattasse di segnale fisso o mobile. Ad avviso del ricorrente, l'obbligo di segnalazione della postazione di rilevamento mobile della velocità sarebbe ottemperato soltanto mediante cartelli mobili, essendo quelli fissi destinati a preavvisare gli automobilisti delle sole postazioni di controllo fisse. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 142 del Codice della strada e del decreto ministeriale del 15.8.2007, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. perché il giudice di seconde cure avrebbe dovuto considerare che, in base al parere del Dipartimento per i Trasporti terrestri del 7.8.2008, prodotto in atti del giudizio di merito, l'uso dei cartelli permanenti di avviso del controllo della velocità per preannunciare l'esistenza di postazioni mobili ancorché non vietato dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata e con l'esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale risponde re cfr. pagg.9 e 10 del ricorso . Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione secondo cui a fianco della vettura del Pa., al momento del controllo, vi era altra vettura in fase di sorpasso, il che legittimava il dubbio che la violazione della velocità massima consentita sul tratto di strada rilevata dallo strumento fosse in effetti riferita ad altro veicolo. Le tre censure, che meritano un esame congiunto tanto per la loro connessione, che in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente ne ha proposto una trattazione unitaria, sono infondate. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa, peraltro anche dalla P.A. ritenuta espressamente, nel parere del 7.8.2008 richiamato nel secondo motivo di ricorso, non vietata dalle vigenti disposizioni cfr. pag.9 del ricorso . Sul punto va osservato che nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea. Il Tribunale ha inoltre ritenuto assistita dalla cd. fede privilegiata la constatazione degli operanti, contestuale alla rilevazione della velocità eccessiva del veicolo condotto dal Pa., circa la riferibilità del controllo proprio alla vettura del ricorrente, trattandosi di constatazione riferita ad elementi oggettivi velocità e numero di targa del veicolo rilevati in modo certo da apparato debitamente omologato. Il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 1889 del 28/01/2008, Rv.603201 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 17754 del 21/08/2007, Rv. 599742 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 14097 del 28/05/2008, Rv. 604116 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 23500 del 31/10/2006, Rv. 593160 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 9532 del 24/04/2006, Rv. 588646 , merita di essere confermato. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'arti, comma 17, della Legge numero 228 del 2012, dei presupposti per l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115/2002, inserito dall'arti, comma 17, della Legge numero 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.