



esecuzione forzata | 14 Novembre 2019
Operatività del principio del ne bis in idem in tema di procedure esecutive
di La Redazione
Nei casi in cui il processo esecutivo non raggiunga il suo esito fisiologico semplicemente perché non sia stato coltivato, per inerzia dell’ufficio e/o delle parti, per estinzione, abbandono oppure per qualunque altro motivo che non implichi una valutazione del giudice sulla consumazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, non vi è alcuna preclusione per il creditore a procedere nuovamente in executivis.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 29347/19; depositata il 13 novembre)








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