Richiesta di equo indennizzo e nullità (per incompletezza) della notifica al Ministero del solo decreto

La notificazione al Ministero del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso non ne comporta l’inesistenza, ma la nullità per incompletezza. Pertanto, non essendo applicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notifica omessa o giuridicamente inesistente, nell’ipotesi di opposizione da parte dell’amministrazione, il vizio risulta sanato, poiché non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.

Lo ha ribadito l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28432/19, depositata il 5 novembre, chiamata ad intervenire nell’ambito di un giudizio in cui la ricorrente chiedeva la liquidazione dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo. A seguito della notifica del decreto, con cui la Corte di merito condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma, all’Avvocatura distrettuale dello Stato, la ricorrente chiedeva il rilascio di copie esecutive del decreto stesso. Ma tale richiesta veniva disattesa dalla Corte territoriale poiché il difensore di fiducia dava atto di aver notificato solo il decreto e non anche il ricorso introduttivo, pertanto tale notificazione era nulla perché incompleta. Da qui l’inefficacia del decreto, avverso il quale la ricorrente giunge in Cassazione. La notifica del decreto e i suoi effetti. Al riguardo il Supremo Collegio ricorda che la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso non ne comporta l’inesistenza, ma la nullità per incompletezza pertanto, non essendo applicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., il quale presuppone una notificazione omessa o giuridicamente inesistente, nell’ipotesi di opposizione da parte dell’amministrazione, il vizio risulta sanato, poiché non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa art. 5- ter l. n. 89/2001 , ciò che assume rilievo è che il provvedimento si è comunque limitato a disattendere la richiesta del rilascio di copie. Vista, dunque, la effettiva natura del provvedimento, il ricorso è inammissibile, richiamando l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, il decreto reso dall’autorità giudiziaria sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza non è impugnabile in Cassazione ex art. 111 Cost., visto che si tratta di un atto di volontaria giurisdizione adottato sulla base della sola audizione del cancelliere, non traducendosi in statuizioni sul diritto stesso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 15 maggio – 5 novembre 2019, n. 28432 Presidente D’Ascola – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione La ricorrente, in relazione ad un giudizio previdenziale intentato dinanzi al Tribunale di Taranto, di cui assumeva la durata irragionevole, chiedeva alla Corte d’Appello di Potenza la liquidazione dell’equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001. La Corte d’Appello con decreto emesso dal Consigliere delegato in data 25/2/2016 accoglieva il ricorso condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.500,00. A seguito di notifica del decreto all’Avvocatura distrettuale dello Stato, la ricorrente chiedeva il rilascio di copie esecutive del decreto in questione e tale richiesta era disattesa dalla Corte d’Appello di Potenza con decreto del 7 settembre 2018 nel quale si rilevava che poiché lo stesso difensore della ricorrente dava atto di avere notificato solo il decreto e non anche il ricorso introduttivo, tale notificazione era nulla per incompletezza rispetto al parametro di cui alle L. n. 89 del 2001, art. 5. Pertanto poiché tale nullità non poteva reputarsi sanata, non avendo l’Amministrazione proposto opposizione, ciò determinava l’inefficacia del decreto ai sensi dell’art. 5 cit., comma 2. Avverso tale decreto propone ricorso T.C. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. A tal fine occorre evidenziare che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, e come invece si ricava dal tenore dello stesso provvedimento impugnato, il decreto in esame è stato emesso non già su istanza del debitore ingiunto ex art. 188 disp. att. c.p.c., ma in risposta ad una richiesta della stessa ricorrente volta ad ottenere il rilascio della copia esecutiva del decreto al fine di procedere alla sua esecuzione coatta cfr. in tal senso Cass. n. 865/2015 secondo cui nel procedimento per l’equa riparazione della violazione del termine ragionevole del processo, l’inefficacia del decreto di ingiunzione al pagamento L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 5, per tardività della notifica non può essere rilevata d’ufficio ma è onere della parte sollevare la relativa eccezione, dovendosi applicare le regole generali sui procedimenti monitori secondo cui il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c., è ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente . Nella fattispecie, invece, come si rileva in maniera univoca dalla lettura del provvedimento impugnato, si tratta di rigetto di un’istanza di rilascio di copia del decreto in forma esecutiva, ancorché motivata sul presupposto dell’intervenuta inefficacia del decreto, stante l’avvenuta notifica del solo decreto senza anche il ricorso introduttivo. Osserva la Corte che, ancorché la soluzione in diritto alla quale è pervenuta la Corte distrettuale nel decreto gravato non possa essere condivisa, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. n. 24137/2016 la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l’inesistenza, ma la nullità per incompletezza, sicché, non essendo applicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione omessa o giuridicamente inesistente, nell’ipotesi di opposizione da parte dell’amministrazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, il vizio risulta sanato, non essendosi determinata alcuna lesione del diritto di difesa conf. Cass. n. 5656/2015, nonché Cass. n. 21420/2018 che osserva che tale carenza del procedimento notificatorio al più può rilevare come idonea a giustificare un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non anche per addivenire alla declaratoria di inefficacia del decreto , ciò che assume efficacia dirimente è che il provvedimento si è comunque limitato a disattendere una richiesta di rilascio di copie. Stante l’effettiva natura del provvedimento, deve concordarsi con la difesa erariale circa l’inammissibilità del ricorso. A tal fine deve farsi riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 9234/1996 che, rivedendo il precedente orientamento espresso isolatamente da Cass. n. 1973/1986, ha precisato che il decreto reso dall’autorità giudiziaria sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza non è impugnabile in cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione che è adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che pertanto non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l’amministrazione depositaria del provvedimento. Tale orientamento, peraltro espresso con specifico riferimento al rilascio di copia del provvedimento munita di formula esecutiva Cass. n. 10917/1993 deve reputarsi costituire quello ormai dominante in sede di legittimità Cass. n. 10109/1993 Cass. n. 11751/1992 stante la natura volontaria del procedimento di cui all’art. 745 c.p.c. cfr. Cass. n. 4523/1998 , nel quale deve farsi rientrare anche il provvedimento in esame, in cui il diniego è stato adottato su istanza della parte che si era vanamente rivolta alla cancelleria per il rilascio della copia. Ne deriva che difettando i caratteri della decisorietà e della definitività nel provvedimento impugnato, stante la possibilità per la parte di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice, il ricorso è inammissibile. Nè a conclusioni diverse si perverrebbe ritenendo, così come evidenziato nelle memorie, che il provvedimento equivalga ad un diniego di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., posto che anche in tal caso questa Corte ha affermato che Cass. n. 21046/2006 il provvedimento di rigetto della richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, non essendo preclusa la possibilità di una nuova istanza ai sensi dell’art. 647 c.p.c., nè la proponibilità di nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, nè l’esperimento dell’ordinaria azione di cognizione. Attesa la peculiare fattispecie dedotta in giudizio, per la quale non risultano precedenti specifici in termini, e considerata anche la non corretta individuazione da parte del giudice di merito delle ragioni ostative al rilascio della copia, si ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni pe compensare le spese Tuttavia risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.