Tra violazione e verbale passano cinque minuti: si può comunque parlare di “contestazione immediata”

Respinta l’obiezione proposta dal difensore dell’automobilista e centrata proprio sul lasso temporale trascorso tra l’irregolarità alla guida e la stesura del verbale. Quei cinque minuti sono da ritenere un tempo ragionevole, anche perché i carabinieri intervenuti hanno prima dovuto fermare il veicolo, che circolava contromano in alcune curve, ed evitare ulteriori pericoli agli utenti della strada, poi hanno dovuto materialmente redigere il verbale.

Trecento secondi trascorsi tra l’accertamento visuale della violazione al codice della strada e la contestazione materiale all’automobilista sono tempo assolutamente accettabile. Respinta di conseguenza l’obiezione mossa dal conducente beccato a circolare contromano, obiezione centrata sulla presunta mancata tempestiva consegna del verbale Cassazione, ordinanza n. 27258/19, sez. VI Civile - 2, depositata il 24 ottobre . Contromano. Evidentemente pericoloso il comportamento alla guida tenuto da un uomo egli viene beccato da una pattuglia dei Carabinieri mentre circola col proprio veicolo contromano in corrispondenza di diverse curve a visuale chiusa . Inevitabile l’intervento dei militari, che scattano all’inseguimento della vettura, provvedono a bloccarla per evitare ulteriori pericoli per gli altri utenti della strada e infine contestano all’automobilista l’evidente violazione al Codice della strada. Tutto regolare, spiegano prima il Giudice di Pace e poi i Giudici del Tribunale, ritenendo inattaccabile il verbale di accertamento fermato dai militari dell’Arma. Nessun dubbio, in sostanza, sull’ illecito amministrativo compiuto dall’automobilista e ‘fotografato’ dal verbale . Allo stesso tempo, viene sottolineato che i militari hanno ritualmente proceduto alla contestazione immediata dell’accertata violazione . Minuti. Proprio sulla tempistica dell’operato dei carabinieri si centra il ricorso proposto in Cassazione dall’avvocato dell’automobilista. In particolare, il legale pone in evidenza che sono trascorsi ben cinque minuti tra la consumazione della violazione e la redazione del verbale . Quel lasso temporale è eccessivo, secondo il difensore, ed è invece assolutamente congruo, ribattono i magistrati della Cassazione, che sottolineano la correttezza dell’operato dei militari dell’Arma. In particolare, viene condivisa l’ottica già adottata in secondo grado il lasso temporale posto in evidenza dall’avvocato dell’automobilista è da considerare assolutamente ragionevole, essendosi reso necessario in considerazione delle circostanze dell’indispensabilità di fermare il veicolo e di evitare di creare pericoli alla circolazione stradale , senza dimenticare poi il tempo minimo ragionevolmente compatibile con l’attività di stesura del verbale . Tirando le somme, a fronte dei trecento secondi trascorsi tra la realizzazione della violazione al Codice della strada e la consegna materiale del verbale all’automobilista, si può parlare di contestazione avvenuta immediatamente e quindi assolutamente regolare, concludono i Giudici.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 16 maggio – 24 ottobre 2019, n. 27258 Presidente Lombardo – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione Il Giudice di pace di Camerino, con sentenza n. 285/2014, rigettava l’opposizione proposta dal sig. B.V. avverso il verbale di accertamento in data 30 gennaio 2012 elevato dai Carabinieri di Visso in ordine alla violazione di cui all’art. 143 C.d.S., comma 12, per aver – con un autoveicolo dallo stesso condotto – circolato contromano in corrispondenza di diverse curve a visuale chiusa. Decidendo sull’appello proposto dal suddetto opponente, il Tribunale di Macerata, nella costituzione dell’appellato Ministero della Difesa, con sentenza n. 1329/2017 depositata il 12 dicembre 2017 , rigettava il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata pronuncia il giudice di secondo grado ravvisata l’infondatezza di tutti i motivi di appello formulati nell’interesse di B.V. . In particolare, il Tribunale di Macerata riteneva adeguatamente provata la sussistenza dell’illecito amministrativo contestato all’appellante sulla scorta delle risultanze dall’elevato verbale di accertamento e rilevava che i verbalizzanti avevano ritualmente proceduto alla contestazione immediata dell’accertata violazione. Avverso la sentenza di secondo grado ha formulato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il B.V. . L’intimato Ministero della Difesa ha resistito con controricorso. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed anche in relazione al n. 5 dello stesso articolo – la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, sul presupposto dell’asserita mancata contestazione immediata della violazione amministrativa, pur essendo la stessa possibile. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di testimonianza, nonché di valutazione delle prove, deducendo che il giudice di secondo grado aveva illegittimamente ritenuto le circostanze indicate con l’articolazione della prova testimoniale irrilevanti perciò non ammettendo il mezzo istruttorio . Su proposta del relatore, il quale rilevava che entrambi i proposti motivi potessero essere ritenuti manifestamente infondati, in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che entrambe le censure sono destituite di fondamento, in tal senso trovando conferma la proposta approntata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisandosi, peraltro, in via preliminare, che il riferimento – contenuto in ambedue i motivi – anche all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , è del tutto inconferente, siccome la sentenza di appello non è incorsa affatto nel vizio di omesso esame dei fatti decisivi ai quali sono rivolte propriamente le violazioni ricondotte al n. 3 dello stesso art. 360 c.p.c., proprio sul presupposto che il Tribunale di Macerata aveva adottato sugli stessi un’apposita ed adeguata motivazione. Ciò premesso, la violazione di legge denunciata con il primo motivo è del tutto insussistente, avendo il giudice di appello espressamente motivato sulle modalità dell’avvenuto accertamento della violazione a carico del B.V. e, in particolare, sull’eseguita contestazione immediata della stessa, siccome il relativo verbale era stato redatto alla presenza del trasgressore solo entro cinque minuti dal momento dalla concreta verificazione della consumazione dell’infrazione al codice della strada, lasso temporale – dalla durata assolutamente ragionevole – resosi necessario in considerazione delle circostanze dell’indispensabilità di fermare il veicolo guidato dal B. e di evitare di creare pericoli alla circolazione stradale, senza trascurare il tempo minimo propriamente compatibile con l’attività di stesura del verbale. Pertanto, deve ritenersi che la contestazione sia avvenuta immediatamente in conformità alla L. n. 689 del 1981, art. 14 oltre che, riguardando una violazione al codice della strada, nel rispetto dell’art. 200 C.d.S., comma 1. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento dal momento che il giudice di appello – nell’esercizio del suo prudente apprezzamento ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e del suo potere selettivo nella scelta delle prove maggiormente attendibili sul piano della loro valutazione ai fini della formazione del suo convincimento in funzione della decisione – ha ritenuto risolutiva, a tal fine, l’univocità degli accertamento fattuali operati dai Carabinieri quali pubblici ufficiali così come emergenti dal verbale di contestazione di cui non risulta specificamente contestata la rilevata efficacia probatoria privilegiata, non avendo alcuna influenza la dedotta circostanza della proposizione di una denuncia-querela in sede penale nei confronti degli agenti accertatori , così ritenendo implicitamente non indispensabile l’ammissione di altre prove costituende per irrilevanza delle circostanze addotte , quale la prova testimoniale. Vale la pena solo di ricordare che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Tutto ciò senza obliterare la rilevanza della circostanza che, per operare detta valutazione, sarebbe stato necessario che il ricorrente avesse specificamente indicato, nel corpo del ricorso, i fatti o le circostanze oggetto della dedotta prova per testi, onere invece non adempiuto nel caso di specie. È, infatti, consolidata la giurisprudenza di questa Corte cfr., ad es., Cass. n. 4178/2007 e Cass. n. 23194/2017 nell’affermare che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi di prova e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 1 e 17, che ha aggiunto il comma Ndr testo originale non comprensibile del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, - dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, non avendo egli dato la prova dell’ammissione al gratuito patrocinio, invece solo attestata, e dovendo, comunque, ottenere una nuova ammissione a tale beneficio per il giudizio di cassazione, Ndr testo originale non comprensibile nei gradi di merito così come evincibile dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 900,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.