Accertamento tecnico preventivo: in certi casi il giudice può liquidare le spese

L’ordinanza del Tribunale di Palermo del 18-20 settembre 2019 interviene su uno degli aspetti più delicati dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo e, cioè, la regolamentazione delle spese di giudizio a conclusione del procedimento.

Ricorso per ATP e rinuncia. Nel caso specifico era accaduto che fosse stato presentato un ricorso per accertamento tecnico preventivo che aveva reso necessaria la partecipazione anche di varie assicurazioni con i rispettivi consulenti tecnici. Senonché, poco prima delle operazioni peritali la parte ricorrente rinuncia all’accertamento tecnico preventivo. Sebbene tutte le parti resistenti avessero accettato la rinuncia non vi era accordo sulla liquidazione delle spese di giudizio. Ed infatti, mentre alcune parti avevano accettato la rinuncia a spese compensate, altre parti avevano insistito nella richiesta di liquidazione delle spese processuali anche perché a seguito del ricorso erano state effettuate attività. Estinzione della procedura Orbene, a seguito della rinuncia accettata il giudice ha tratto correttamente la conseguenza che il procedimento doveva essere dichiarato estinto e cancellato dal ruolo. Ed infatti, il primo comma dell’art. 306 c.p.c. non lascia dubbi sul punto prevedendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione . e spese di lite. Ma quando non c’è accordo sulle spese l’ultimo comma dell’art. 306 c.p.c. prevede anche che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile . Quid juris nel caso di accertamento tecnico preventivo? Ebbene, il Tribunale di Palermo, accoglie l’istanza di liquidazione delle spese di alcune parti ivi compresa quella che poi ha dato luogo alla correzione di errore materiale disponendo, oltre alla cancellazione dal ruolo, la contestuale liquidazione delle spese di lite [] stante l’assenza di un diverso accordo tra le parti. Nel nostro caso la peculiarità che rende interessante la pronuncia è che il procedimento rispetto al quale è stato disposto il rimborso delle spese di lite era di accertamento tecnico preventivo nell’ambito del quale la questione delle spese processuali ha una disciplina del tutto particolare. Ed infatti, in via generale, secondo anche la giurisprudenza di legittimità le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente . Tuttavia, è vero anche che quando un procedimento di accertamento tecnico preventivo si chiude, a seguito di specifica contestazione della controparte, con il rigetto della domanda, il giudice deve provvedere anche in ordine alla condanna alle spese per il principio della soccombenza art. 91 c.p.c. ovvero alla compensazione delle stesse, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. . Quindi del tutto correttamente, a mio avviso, quando il procedimento non si chiude con l’assunzione del mezzo di prova per qualche ragione sia di rito magari proprio come in questo caso per rinuncia alla domanda oppure per ragioni di merito perché c’è stato un rigetto che non ha portato alla nomina del CTU oppure perché, magari ma questa sarebbe un’ipotesi peculiare ma sempre possibile , le operazioni non sono state possibili per fatto della controparte, il giudice dell’ATP provvede sulla liquidazione delle spese. In questo caso, infatti, come precisa la Suprema Corte, il relativo provvedimento [che chiude il procedimento cautelare, nda] non è provvisorio né propedeutico rispetto ad altro ma esso stesso definitivo onde la necessità della pronuncia sulle spese ed eventualmente anche ove possa occorrere ex art. 96 c.p.c. .

Tribunale di Palermo, sez. III Civile, ordinanza 18 settembre 2019 Giudice Notaro Il Giudice Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede vista l'istanza di rinuncia e di estinzione del procedimento depositata nell'interesse della parte ricorrente in data 16 luglio 2019 giorno precedente a quello stabilito dai c.t.u. per l'inizio delle operazioni peritali rilevato che tutti i resistenti hanno accettato la rinuncia predetta, ma la Casa di Cura Villa Serena s.p.a. e G.E. hanno chiesto la liquidazione delle spese del procedimento in loro favore, mentre la Sara Assicurazioni s.p.a. la compensazione integrale delle spese ritenuto che, ai sensi dell'articolo 306, ultimo comma, c.p.c. il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra di loro, e la liquidazione è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile che, pertanto, nella specie, può essere dichiarata l'estinzione del procedimento e la sua cancellazione dal ruolo, con contestuale liquidazione delle spese di lite in favore dei resistenti Casa di Cura Villa Serena s.p.a. e G.E., stante l'assenza di un diverso accordo con i predetti che, infine, le spese devono essere liquidate in base ai parametri forensi di cui al D.M. numero 55/2014, par. 9 procedimenti di istruzione preventiva , applicando, i valori intermedi tra i minimi e i medi, per le fasi di studio e introduttiva, e il valore minimo, per la fase istruttoria perché consistita soltanto nel giuramento dei c.t.u. e nella nomina dei ctp di parte, senza espletamento delle operazioni di consulenza , tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento considerato di valore non inferiore ad Euro 26.000,01 e non superiore ad Euro 52.000,00 nonché dell'attività in concreto svolta P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento in oggetto e la sua cancellazione dal ruolo liquida in favore di ciascuno dei resistenti Casa di Cura Villa Serena s.p.a. e G.E. , la somma di Euro 1.850,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge pone dette spese a carico del rinunciante dichiara interamente compensate le spese tra il rinunciante e la Sara Assicurazioni s.p.a Si comunichi. Tribunale di Palermo, sez. III Civile, ordinanza 20 settembre 2019 Giudice Notaro Il Giudice Vista la propria ordinanza riservata del 18 settembre 2019 emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza in pari data, con cui è stata dichiarata l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e sono state liquidate le spese in favore della Casa di Cura Villa Serena s.p.a. e di G.E. rilevato che all’udienza del 18 settembre 2019, in effetti, il difensore della Casa di Cura Villa Serena s.p.a. aveva chiesto la compensazione delle spese, mentre il difensore della Sara Assicurazioni s.p.a. la condanna del rinunciante alle spese in favore della sua assistita che pertanto l’ordinanza contiene un errore materiale e va corretta P.Q.M. Dispone la correzione dell’ordinanza del 18 settembre 2019, disponendo - la compensazione integrale delle spese tra la Casa di Cura Villa Serena s.p.a. e il ricorrente rinunciante - la condanna del ricorrente rinunciante al pagamento delle spese del procedimento in favore della Sara Assicurazioni s.p.a., che conferma nella misura liquidata nell’ordinanza citata del 18 settembre c.a. € 1.850,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge . Si comunichi.