L’avvocato può rinunciare agli atti del giudizio solo se munito di procura speciale

Il difensore della parte costituita in giudizio, senza essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 306, comma 2, c.p.c., può modificare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma non può rinunciare validamente agli atti del giudizio.

Così la sentenza della Suprema Corte n. 25045/19, depositata l’8 ottobre, decidendo sul ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la responsabilità di ANAS S.p.a. ex art. 2051 c.c. per i danni a persone e cose conseguenti ad un sinistro stradale verificatori sull’Autostrada A19. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto rinunciata la domanda di risarcimento danni presentata dalla moglie e dai figli dell’uomo deceduto nel sinistro. Ed è proprio il ricorso presentato da quest’ultimi che ha offerto agli Ermellini l’occasione per pronunciarsi sul tema della rinuncia alla domanda. Procura speciale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la rinuncia alla domanda o a singoli capi della stessa, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ex art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra tra i poteri del difensore che esercita così la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato. Deve essere invece tenuta distinta la rinunzia agli atti del giudizio che può essere fatta solo dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale nelle forme di cui all’art. 306 c.p.c. e che non produce effetti se non accettata dalla controparte Cass. Civ. n. 1439/02, 5905/06, 12134/14 . In conclusione, gli Ermellini affermano che il difensore della parte costituita in giudizio, senza essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 306, comma 2, c.p.c., può modificare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma non può rinunciare validamente agli atti del giudizio. Qualora il difensore, non munito di procura speciale, rinunzi alla domanda o ad un capo di essa, la rinunzia non è validamente effettuata ed il vizio che si determina qualora il giudice rigetti la domanda, o il detto capo, può essere rilevato, ove sia adeguatamente prospettato e riproposto, nei successivi gradi di giudizio . Tornando al caso di specie, la Corte ritiene fondata la censura in quanto il difensore della ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non si era limitata ad una modifica della domanda ma aveva rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di ANAS S.p.a. senza essere fornito di valida procura speciale in tal senso. Il ricorso viene dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte palermitana in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 luglio – 8 ottobre 2019, n. 25045 Presidente Vivaldi – Relatore Valle Fatti di causa La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 00794 del 2017, pronunciando sull’appello proposto da ANAS s.p.a. avverso sentenza del Tribunale della stessa sede Sezione distaccata di Bagheria , nonché sull’appello incidentale proposto da A.N. , in proprio e quale esercente la potestà sul minore G.F. , ha confermato la sentenza di prime cure, che, per quanto ancora rileva in questa sede, aveva ritenuto l’ANAS S.p.a. responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni a persone e cose conseguenti all’incidente stradale con tamponamenti multipli verificatosi il omissis , alle ore 06.30 sull’Autostrada omissis , ed aveva ritenuto rinunciata la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’A. , e dal figlio minorenne G.F. , in conseguenza del decesso del loro marito e padre G.L. nel detto sinistro. A.N. , in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore G.F. , censura con due motivi di ricorso la sentenza della Corte di Appello di Palermo. L’ANAS S.p.a. resiste con controricorso. La causa era stata chiamata per l’adunanza camerale del 12/03/2019. All’esito della camera di consiglio, rilevato che la causa involgeva questioni di diritto di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, era rimessa all’udienza pubblica. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 183 e 306 c.p.c. e ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c Il mezzo afferma che il difensore di A.N. non aveva il potere di rinunciare alla domanda nei confronti dell’ANAS s.p.a., della quale, invece, aveva disposto rinunciando all’atto di intervento depositato il 19/07/2005 nel processo, scaturito dalla riunione di diversi procedimenti proposti anche nei confronti dell’ANAS S.p.a., mantenendo ferme, in sede di precisazione delle conclusioni, le sole domande proposte nel processo autonomamente proposto dall’A. nei confronti dei proprietari e dei conducenti coinvolti nel sinistro nel quale aveva perso la vita G.L. . Con il secondo motivo la ricorrente impugna la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 320 c.c Il mezzo afferma che A.N. aveva agito in giudizio anche quale unico genitore esercente la potestà sul minore G.F. e il difensore, rinunciando alla domanda proposta nei confronti dell’ANAS S.p.a., aveva posto in essere un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, senza essere munito della necessaria autorizzazione del giudice tutelare e previo riscontro della necessità o utilità evidente del minore. Sul primo motivo di ricorso si rileva quanto segue. La Corte di merito ha affermato che le dichiarazioni del difensore dell’A. all’udienza del 05/11/2008 di concludere come in citazione e nei successivi atti difensivi senza alcun riferimento al precedente atto di intervento contenente domanda risarcitoria nei confronti dell’Anas S.p.a. e, dopo la rimessione sul ruolo della causa per richiesta di chiarimenti ad uno dei consulenti tecnici di ufficio, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 08/07/2009, di rassegnare le conclusioni come in citazione specificando che non dovevano essere prese in considerazione le domande poste nel precedente atto di intervento volontario in giudizio, nonché le conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale del 20/11/2008 nella quale si faceva riferimento alle sole conclusioni dell’atto di citazione del 26/09/2006 e nei successivi scritti difensivi - integrasse una coerente e valida condotta processuale del procuratore dell’A. , di modifica delle domande, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5. La stessa Corte di Appello di Palermo ha ribadito il proprio convincimento affermando che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi rientra tra i poteri del difensore che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica, che gli compete nell’impostazione della lite e lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato , distinguendosi così dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall’art. 36 c.p.c. e non produce effetto senza l’adesione della controparte . L’assunto non è condivisibile. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che Cass. n. 01439 del 04/02/2002 La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell’art. 184 c.p.c. e art. 420 c.p.c. per le controversie soggette al cd. rito del lavoro , le domande e le conclusioni precedentemente formulate rientra fra i poteri del difensore che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, anche tra gli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato , distinguendosi, così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può esser fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l’accettazione della controparte. e che Cass. n. 05905 del 17/03/2006 La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual è la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale. , infine, più di recente Cass. n. 12135 del 30/05/2014 Le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite, in via diretta alla parte rappresentata nè interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, rinunciando a farlo valere, posto che per lo svolgimento di un’attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale e ancora in precedenza, con orientamento costante, si è esclusa la validità della rinuncia da parte del difensore di un capo di domanda già proposto Cass. n. 05394 del 02/06/1999 . Nel caso in scrutinio il difensore dell’A. non si limitò, con le dichiarazioni rese in corso di causa, alle sopra riportate udienze di precisazione delle conclusioni del 2008 e del 2009 e nella comparsa conclusionale del 2008, ad una modifica della domanda, bensì rinunciò agli atti del giudizio nei confronti dell’Anas S.p.a., verso la quale era stato spiegato dall’A. , in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore G.F. , l’intervento volontario nel luglio 2005, e ciò fece senza essere munito di valida procura speciale ai sensi dell’art. 306 c.p.c., comma 2, tale non potendosi ritenere la procura per l’instaurazione del giudizio in primo ed in secondo grado. A tanto consegue l’erroneità, sul punto censurato, validamente e già oggetto di impugnazione in appello , della sentenza della Corte di territoriale di Palermo. Il primo motivo del ricorso è accolto. In osservanza dell’art. 384 c.p.c., comma 1, è formulato il seguente principio Il difensore della parte costituita in giudizio, senza essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 306 c.p.c., comma 2, può modificare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma non può rinunciare validamente agli atti del giudizio. Qualora il difensore, non munito di procura speciale, rinunzi alla domanda o ad un capo di essa, la rinunzia non è validamente effettuata ed il vizio che si determina qualora il giudice rigetti la domanda, o il detto capo, può essere rilevato, ove sia adeguatamente prospettato e riproposto, nei successivi gradi del giudizio . Il secondo motivo, concernente la mancata richiesta di autorizzazione del giudice tutelare al fine di consentire la rinuncia alla domanda nei confronti dell’Anas S.p.a. da parte del minore G.F. , in quanto si sarebbe trattato di un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, è assorbito. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto e, dato che non sussistono i presupposti per la decisione nel merito, in quanto sono necessari accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità, la deve essere causa rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto qui statuito. Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.