Verbale di accertamento e successiva ordinanza di sospensione della patente: quale provvedimento impugnare?

Contestualmente al verbale di accertamento per un sorpasso vietato veniva ritirata la patente della ricorrente. Successivamente la patente veniva sospesa mediante ordinanza prefettizia. In tale contesto, la Corte chiarisce quale dei due provvedimenti potrà essere impugnato al fine di contestare la predetta sospensione della patente.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24965/19, depositata il 7 ottobre. La vicenda. La ricorrente proponeva opposizione contro il verbale di accertamento emesso nei suoi confronti per la violazione amministrativa oggetto dell’art. 148, commi 12-16, c.d.s., circostanza in cui le era stata ritirata la patente. Il Giudice adìto dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza n. 961/2011 , sostenendo che l’opposizione sarebbe stata proponibile solo contro il provvedimento con cui il Prefetto le avrebbe sospeso la patente di guida. Successivamente, il Prefetto di Perugia disponeva nei suoi riguardi proprio il suddetto provvedimento di sospensione, a seguito del quale la ricorrente formulava opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Perugia. Tuttavia, quest’ultimo rigettava anche tale ricorso con sentenza n. 893/2013 , sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il verbale di accertamento, e non l’ordinanza prefettizia. La ricorrente appellava la decisione, gravame respinto dal Tribunale poiché si era ormai formato il giudicato sulla prima decisione n. 961/2011 , dunque doveva ritenersi precluso ogni potere di far valere contestazioni sul merito della violazione. La ricorrente propone, dunque, ricorso per cassazione. La questione del giudicato. La ricorrente deduce, tra i diversi motivi, che il giudicato di cui parla il Tribunale è solo esterno in rito, essendo riconducibile alla prima pronuncia emessa dal Giudice di Pace, non potendo, dunque, ritenere preclusa la possibilità di dedurre censure di merito mediante la seconda opposizione quella formulata contro il provvedimento del Prefetto . La Suprema Corte dichiara fondato tale motivo, constatando che il giudicato esterno formatosi relativamente alla sentenza n. 961/2011 del Giudice di Pace di Perugia riguardava una decisione di mero rito trattasi di pronuncia di inammissibilità della prima opposizione , e in quanto tale non poteva impedire la formulazione dell’opposizione al successivo provvedimento di sospensione della patente anche per ragioni di merito. A tal proposito, infatti, gli Ermellini rilevano che il giudicato meramente formale configuratosi nel caso di specie non può avere alcun effetto sul piano sostanziale nella seconda opposizione proposta dalla ricorrente avverso l’ordinanza irrogativa della sospensione della patente. Da ciò consegue che in tale giudizio autonomo la ricorrente avrebbe ben potuto avanzare tutte le censure riguardanti sia la legittimità del procedimento di contestazione della violazione sia l’esistenza degli elementi necessari ai fini della sua configurazione. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvia la causa al Tribunale di Perugia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 aprile – 7 ottobre 2019, n. 24965 Presidente D’Ascola – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione F.G. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento in data 7 marzo 2011 elevato nei suoi confronti in ordine alla violazione amministrativa prevista dall’art. 148 C.d.S., commi 12-16, contestualmente al quale le veniva materialmente ritirata anche la patente di guida, conseguendo alla consumazione di detta infrazione la decurtazione di 20 punti dallo stesso documento abilitativo alla guida. L’adito Giudice di pace di Perugia, con sentenza n. 961/2011, dichiarava l’inammissibilità del ricorso in opposizione sul presupposto che l’opposizione sarebbe stata proponibile solo avverso il provvedimento con il quale il competente Prefetto avrebbe disposto l’applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida. Con successivo provvedimento n. 10334/2011 il Prefetto di Perugia disponeva, nei riguardi della F. , proprio la sospensione della sua patente di guida per un periodo di mesi tre a decorrere dal 7 marzo 2011. La F. formulava opposizione anche avverso tale provvedimento ma il Giudice di pace di Perugia, con sentenza n. 893/2013, rigettava l’opposizione, rilevando che avrebbe dovuto essere impugnato il verbale di accertamento presupposto e non l’ordinanza prefettizia irrogativa della sanzione accessoria. Proposto appello contro quest’ultima sentenza da parte della F. e nella costituzione dell’appellato Prefetto di Perugia, il Tribunale del capoluogo umbro, con sentenza n. 1898/2017 depositata il 5 dicembre 2017 , rigettava il gravame, sostenendo che - poiché si era formato il giudicato con riferimento alla prima sentenza n. 961/2011 con la quale l’adito Giudice di pace aveva deciso nel senso dell’inammissibilità della formulata opposizione avverso il verbale di accertamento - all’appellante doveva ritenersi precluso il potere di far valere contestazioni sul merito della violazione così come accertata dai verbalizzati. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione F.G. , affidato a due motivi. L’intimato Prefetto della Provincia di Perugia ha resistito con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e/o errata applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sul presupposto che, nella fattispecie, sia era venuto a configurare solo un giudicato esterno in rito riconducibile alla prima sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 961/2011, senza, quindi, potersi ritenere preclusa la possibilità di dedurre censure di merito con la seconda opposizione formulata avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida. Con la seconda doglianza la ricorrente ha prospettato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e/o errata applicazione dell’art. 148 C.d.S., comma 12, con riferimento alla contestazione della sussistenza degli elementi concretanti la violazione prevista dalla richiamata norma del C.d.S Su proposta del relatore, il quale rilevava che il primo motivo potesse essere ritenuto manifestamente fondato con il conseguente assorbimento dell’esame del secondo , in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione - formulata dalla controricorrente Prefettura - di asserita inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. Ritiene il collegio che essa è infondata poiché la procura rilasciata dalla ricorrente risulta materialmente congiunta al ricorso nel rispetto di una delle modalità previste dall’art. 83 c.p.c., comma 3 così riferendosi alla stessa data di proposizione del ricorso, ovvero il 5 giugno 2018, corrispondente anche a quella della trasmissione per la notifica a mezzo del servizio postale, la cui relata è pure allegata alla procura stessa ed è espressamente riferita al giudizio di cassazione introdotto per come si evince dall’esplicito riferimento, nel suo testo, alla rappresentanza e difesa nel presente giudizio di cassazione . Ciò premesso, rileva il collegio che - per come prospettato con la formulata proposta ex art. 380-bis c.p.c. - il primo motivo è effettivamente fondato, dal momento che - come dedotto dalla ricorrente - il giudicato esterno formatosi con riguardo alla richiamata sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 961/2011 all’esito del giudizio di opposizione diretta al verbale di accertamento della polizia municipale ineriva una pronuncia di mero rito siccome implicante la sola inammissibilità dell’opposizione , che, in quanto tale, non avrebbe potuto impedire la formulazione dell’opposizione al successivo provvedimento sospensivo della patente pacificamente ammissibile ai sensi dell’art. 218 C.d.S., comma 5, 1992 anche per ragioni di merito che investivano le attività relative al compiuto accertamento e la contestazione della sussistenza della violazione ascrittale prevista dall’art. 148 C.d.S., comma 12 sorpasso di altro veicolo in prossimità di incrocio dal quale era derivato un sinistro stradale . In altri termini, il giudicato meramente formale venutosi incontestatamente a configurare con riferimento alla prima richiamata sentenza del Giudice di pace di Perugia, con la quale era stata semplicemente dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione diretta al presupposto verbale di accertamento in ordine alla suddetta violazione del C.d.S. comportante l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non avrebbe potuto sortire efficacia come, invece, erroneamente ritenuto dal Tribunale di Perugia nella sentenza qui impugnata sul piano sostanziale nella successiva opposizione avverso l’ordinanza irrogativa di detta sospensione in tale autonomo giudizio, quindi, la F. avrebbe potuto avanzare tutte le eventuali censure attinenti sia alla legittimità del procedimento di contestazione della violazione che alla sussistenza degli elementi necessari per la configurazione di quest’ultima. All’accoglimento del primo motivo - attinente ad una questione processuale di natura pregiudiziale - consegue l’assorbimento del secondo, con la derivante cassazione, in relazione alla censura ritenuta fondata, dell’irti pugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di Perugia, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, oltre a conformarsi a quanto statuito in punto di diritto sull’esaminato aspetto processuale, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.