Procura apposta su foglio separato, ricorso inammissibile

Il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura, apposta su un foglio separato materialmente congiunto al ricorso , contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta.

In tal senso l’ordinanza delle Sezioni Unite Civili n. 23535/19, depositata il 20 settembre. La vicenda processuale. Un dipendente dell’INAIL adiva il TAR Lazio per l’annullamento della delibera istituzionale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità indicata nell’istanza presentata. Il Tribunale adito successivamente dichiarava il ricorso inammissibile, poiché afferente alla giurisdizione del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite confermavano la giurisdizione del giudice amministrativo. Così, dopo il rigetto del ricorso del dipendente sia da parte del TAR che da parte del Consiglio di Stato, intervengono i Giudici di legittimità. Inammissibilità del ricorso. In particolar modo deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per insanabile difetto di procura speciale. Per la S.C. tale eccezione è fondata, posto che la procura richiamata nell’intestazione del ricorso è su un foglio separato e materialmente unito al predetto ricorso e non contiene alcun elemento che si riferisce al ricorso in questione. Al riguardo si richiama un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale è inammissibile il ricorso per cassazione qualora la procura, apposta su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette ad attività che sono proprie di altri giudizi e fasi processuali. Per tal motivo il Collegio Supremo dichiara inammissibile il ricorso per difetto di rituale procura speciale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 25 giugno – 20 settembre 2019, n. 23521 Presidente Balestrieri – Relatore Pagetta Rilevato 1. Che la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato B.R. al pagamento in favore di P.R. di somme a titolo di differenze retributive, per lavoro ordinario, straordinario festivo e notturno, 13Amensilità e tfr in ragione dell’accertata natura subordinata del rapporto inter partes nel periodo decorrente dal 1 gennaio 2003 al 30 novembre 2012 1.1. che il giudice di appello, respinta la istanza di rimessione in termini avanzata dal B. in relazione alla mancata costituzione dello stesso nel giudizio di primo grado ed alla mancata presentazione a rendere l’interrogatorio formale, ha ritenuto inammissibili, in quanto tardive, le istanze istruttorie articolate dall’appellante intese alla dimostrazione della insussistenza della natura subordinata del dedotto rapporto 2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.R. sulla base di cinque motivi gli intimati, aventi causa dalla originaria ricorrente, hanno resistito con tempestivo controricorso parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c Considerato 1. Che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c.c. e degli artt. 138, 139 e 149 c.p.c Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto valida ed efficace per compiuta giacenza , la notifica del ricorso di primo grado, effettuata a mezzo posta presso l’immobile di omissis , conferendo esclusivo rilievo alle risultanze anagrafiche relative al luogo di residenza del B. ed omettendo di verificare in concreto quale fosse, all’epoca, l’effettiva abitazione e dimora di fatto di esso B. . A tal fine rappresenta che, come esposto nella istanza di rimessione in termini, alla data in cui sarebbe avvenuta la notifica del ricorso di primo grado, egli non abitava più nell’immobile di omissis tale immobile, infatti, in seguito all’incendio che nella notte del 22 novembre 2013 lo aveva colpito era stato sottoposto a sequestro e dichiarato inagibile con ordinanza sindacale del 28.11.2013 esso B. , quindi, dapprima ricoverato in ospedale in conseguenza dell’incendio, una volta dimesso, era stato costretto a trasferirsi ad altro indirizzo di omissis , al quale, quindi, andavano effettuate le notifiche degli atti in oggetto 2. che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto, al fine di valutare l’effettiva ricezione e /o la conoscenza da parte del B. dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, delle deduzioni e produzioni svolte dall’attuale ricorrente in ordine alle proprie condizioni di salute ed ai ricoveri ospedalieri occorsi nonché all’inagibilità dell’immobile di omissis ed al trasferimento in omissis 3. che con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e dell’intero procedimento a seguito della nullità della notifica del ricorso di primo grado assume che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado non avendo esso esponente avuto notizia del procedimento 4. che con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. in relazione all’art. 43 c.c. e degli artt. 138, 139 e 149 c.p.c. per non avere l’impugnata sentenza disposto la remissione della causa al primo giudice a seguito della accertata nullità della notifica del ricorso introduttivo 5. che con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c.c. e degli artt. 138, 139 e 149 c.p.c. nonché dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU per avere il giudice di appello respinto la istanza di rimessione in termini in base alla ritenuta correttezza della notifica del ricorso di primo grado, così impedendo al ricorrente di svolgere le proprie difese in violazione del principio del giusto processo e dell’effettività del contraddittorio 6. che il primo motivo di ricorso è infondato 6.1. che la sentenza impugnata ha ritenuto provata l’inagibilità dell’immobile coinvolto da incendio. Ha, quindi, osservato che, in sede di notifica, l’agente postale, dato atto dell’assenza del destinatario aveva immesso l’avviso nella cassetta depositando poi il plico presso l’ufficio postale. Ha ritenuto tali modalità di notifica significative in quanto non vi era alcuna segnalazione circa la esistenza di restrizioni di accesso all’immobile in particolare per quanto atteneva all’area in cui insisteva la cassetta postale giacché nulla a riguardo risultava dalla relata apposta alla cartolina A.R Rilevato che, per come pacifico, il B. aveva spostato temporaneamente la sua dimora senza modificare con apposita dichiarazione agli uffici dell’anagrafe la modifica del luogo di residenza, ha ritenuto onere dello stesso onere in concreto non osservato - mantenersi informato circa la corrispondenza inviata al luogo di residenza alcuna valenza risolutiva era da riconoscere la diffida sindacale ad utilizzare l’abitazione in quanto non comprensiva anche del divieto di recarsi presso l’immobile per ritirare la posta a fronte delle specifiche contestazioni di controparte, l’appellante, del resto, non aveva ritenuto di controdedurre alcunché, in particolare in ordine al fatto che all’epoca della notifica fosse giuridicamente lecito e materialmente possibile recarsi a ritirare la corrispondenza 6.2. che le argomentazioni sopra riportate non si pongono in contrasto con i principi in tema di notifica degli atti processuali invocati dal ricorrente alla stregua dei quali, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito Cass. 10170 del 2016 6.3. che, infatti, la possibilità di superare la presunzione di residenza desumibile dalle risultanze anagrafiche non è prevista in relazione a qualsivoglia diverso luogo di dimora - anche temporanea - del destinatario, richiedendosi espressamente l’abitualità della stessa, concetto implicante un connotato di stabilità e durata, non allegato dall’odierno ricorrente in relazione al trasferimento presso l’abitazione di omissis 6.4. che parte ricorrente non ha specificamente contrastato l’affermazione del giudice di appello secondo la quale il B. non aveva, in seconde cure, contestato la possibilità - materiale e giuridica - di accesso all’area dell’immobile nella quale si trovava la casella postale 6.5. che, pertanto, non essendo la mancata costituzione nel giudizio di primo grado del B. così come la mancata presentazione a rendere l’interrogatorio formale stata determinata, alla luce dell’accertamento del giudice di seconde cure, da causa a questi non imputabile ai sensi dell’art. 294 c.p.c., correttamente è stata escluso la possibilità di rimessione in termini dello stesso Cass. n. 10183 del 2014, Cass. n. 995 del 1972 7. che il secondo motivo è inammissibile 7.1. che, infatti, tale motivo non è articolato con modalità conformi all’attuale configurazione del vizio di motivazione ispirato all’esigenza di ridurre al minimo costituzionale il controllo sulla motivazione alla luce del testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono, infatti, venire in rilievo la contraddittorietà o insufficienza di motivazione concretamente denunziati dal ricorrente ma solo l’omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva oggetto di discussione tra le parti dedotto nei rigorosi termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. Un. 8053 del 2014 . Parte ricorrente sembra prospettare tale omissione con riferimento alla complessiva situazione personale del B. creatasi in seguito all’incendio che aveva colpito la sua casa di abitazione, alla conseguente necessità di ricovero ospedaliero ed alla complessiva situazione di salute ma tale situazione, in disparte ogni considerazione relativa alla decisività di tali circostanze, risulta comunque essere stata presa in considerazione considerata dal giudice di merito nella articolata argomentazione relativa alla notifica del ricorso introduttivo di talché rispetto ad esse non appare neppure astrattamente prospettabile un omesso esame in ogni caso, di tali circostanze non è illustrata la decisività al fine della configurazione della causa non imputabile richiesta dall’art. 294 c.p.c. per la rimessione in termini 8. che l’esame del terzo e del quarto motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo 9. che il quinto motivo è da respingere sia per la genericità delle argomentazioni alla base della denunziata violazione delle norme costituzionali e comunitarie sia in quanto muovono dal presupposto della non imputabilità ad esso B. della mancata conoscenza del processo instaurato nei propri confronti, circostanza esclusa dalla ricostruzione fattuale del giudice di merito non incrinata dalle censure articolate da parte ricorrente 10. che le questioni introdotte solo in sede di memoria ex art. 380 -bis.1. c.p.c., attinenti, in sintesi, alla completezza delle indicazioni apposte sull’avviso di ricevimento degli atti notificati, sono inammissibili in quanto, come chiarito da questa Corte, l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione - al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli Cass. n. 30760 del 2018, Cass. 17603 del 2011 11. che a tanto consegue il rigetto del ricorso 12. che le spese sono regolate secondo soccombenza 13. che sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.