Se la sentenza riporta due date di deposito spetta al giudice verificare quella dell’effettiva pubblicazione

Nel caso in cui sulla sentenza siano apposte due date di deposito va individuata l’effettiva data di pubblicazione poiché è l’unica che rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Tale compito spetta al giudice sulla scorta degli elementi fattuali versati in atti dalle parti ovvero anche mediante accertamento d’ufficio presso la cancelleria competente, ovvero utilizzando il canone dell’onere della prova .

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23391/19, depositata il 19 settembre. Due date di deposito sulla stessa sentenza. Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, la Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto tardivo il gravame proposto rispetto alla prima delle due date di avvenuto deposito del provvedimento di prime cure presenti sulla sentenza precedentemente emessa dal Tribunale bolognese. Avverso la decisione viene proposto ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d’Appello di Bologna ha individuato nella prima delle due date apposte sulla sentenza quella relativa all’avvenuto deposito rispetto alla quale l’appello è risultato tardivo , trascurando la data posteriore riportante la precisazione di pubbl.”, senza accertare in quale data fosse avvenuta effettivamente la pubblicazione del provvedimento. Deve essere verificata la data effettiva di pubblicazione. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo e precisa che la sentenza impugnata riporta due date di deposito, di cui la seconda, rispetto alla quale l’appello risulta tempestivo, con accanto la precisazione pubbl.”. Osservano i Giudici che la Corte territoriale ha fatto riferimento alla pronuncia n. 13794/12 delle Sezioni Unite ma tale orientamento ha subito un arresto con la successiva decisione del medesimo organo n. 18569/16 . Quest’ultima pronuncia ha evidenziato come la sentenza diviene esistente solo quando pubblicata e iscritta sul Registri di cancelleria. La Cassazione specifica che nel caso in cui la sentenza riporti due date di deposito va individuata l’effettiva data di pubblicazione poiché è l’unica che rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Il compito di individuare tale data è posto in capo al Giudice d’Appello sulla scorta degli elementi fattuali versati in atti dalle parti ovvero anche mediante accertamento d’ufficio presso la cancelleria competente, ovvero utilizzando il canone dell’onere della prova . Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha operato alcun approfondimento ai fini della verifica della data di pubblicazione pur in presenza della specifica annotazione pubbl.” accanto alla seconda data. La suddetta verifica appare assolutamente di rilievo poiché l’effettiva pubblicazione è avvenuta in una data successiva a quella ritenuta dai giudici, posto che rispetto alla seconda data il gravame risultava tempestivamente mosso. Alla luce di ciò il ricorso viene accolto e la sentenza cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 maggio – 19 settembre 2019, n. 23391 Presidente/Relatore Gorjan Fatti di causa Nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare conseguita a pignoramento di quota parte del bene immobile venne avviato procedimento di divisione avanti il Tribunale di Bologna, sede staccata di Porretta Terme, e all’esito il Giudice provvide alla divisione in natura del bene già comune. Avverso detta sentenza propose impugnazione B.P. - al cui decesso subentrarono i suoi eredi - sollevando questioni formali afferenti l’invalidità dell’atto introduttivo e l’incompetenza del Giudice. La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo apposita eccezione degli appellati, ritenne tardivamente proposto il gravame rispetto alla prima delle due date di avvenuto deposito del provvedimento di prime cure presenti sul documento-sentenza in questione. B.A. , quale erede di B.P. , ha interposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo,illustrato anche con nota difensiva. Resiste con controricorso il solo Be.Ma. , mentre gli altri intimati non si sono costituiti. All’odierna udienza pubblica sentite le conclusioni di P.G. - accogliersi il ricorso - ed in assenza dei difensori delle parti costituite, il Collegio ha adottata soluzione come illustrato in presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso articolato dalla B. ha fondamento giuridico e va accolto. Con l’unico mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione di norme giuridiche,in ispecie gli artt. 132 e 327 c.p.c., nonché art. 119 disp. att. c.p.c., poiché la Corte felsinea ebbe ad individuare nella prima delle date apposte sulla sentenza quella indicante l’avvenuto deposito, trascurando l’altra data posteriore per giunta portante la precisazione di pubbl. senza nemmeno accertare in quale data avvenente effettivamente la pubblicazione del provvedimento in questione. La doglianza coglie nel segno. Invero la sentenza impugnata appare portare due date di deposito la seconda delle quali - rispetto alla quale l’appello risulta tempestivo - con a fianco la precisazione pubbl. . La Corte felsinea ha risolto la questione operando riferimento all’insegnamento di questa Suprema Corte portato nella sentenza n 13794/12 resa dalle Sezioni Unite. Tuttavia detto insegnamento risulta integrato dall’arresto n 18569/16 sempre delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte che posto in evidenza come la sentenza viene a giuridica esistenza solo al momento della pubblicazione con la conseguente iscrizione sui relativi Registri di cancelleria - Cass. sez. 2 n 10675/15 - Nel dubbio, ossia come nella specie in presenza di due date di deposito apposte sulla sentenza, va individuata l’effettiva data di pubblicazione - come visto unica rilevante -. Ed un tanto è compito del Giudice d’appello sulla scorta degli elementi fattuali versati in atti dalle parti ovvero anche mediante accertamento d’ufficio presso la cancelleria competente ovvero infine utilizzando il canone dell’onere della prova. La Corte felsinea non ha ritenuto di operare alcun approfondimento presso la Cancelleria del primo Giudice per verificare la data di pubblicazione rilevata mediante l’inserzione negli appositi Registri di cancelleria, pur in presenza di specifico elemento testuale presente sul documento-sentenza - l’annotazione pubbl. a fianco della seconda data - lumeggiante che un tanto non intervenne nella prima data indicata. Detto accertamento appare di assoluto rilievo in presenza comunque di elemento, sempre attestato da Pubblico Ufficiale,che l’effettiva pubblicazione della sentenza impugnata era intervenuta in data successiva a quella ritenuta, poiché rispetto a detta data il gravame risultava tempestivamente mosso. Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna che s’atterrà al su enunciato principio di diritto ed anche regolerà la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna che anche provvederà al governo delle spese di questo giudizio di legittimità.