Intervento della compagnia assicurativa privo di vocatio in ius: è adesivo se supporta la difesa di una parte regolarmente citata

Nell’ipotesi ove sussista un rapporto qualificato, come quello contraddistinto dal contratto di assicurazione, la costituzione in giudizio della compagnia, vincolata alla prestazione della garanzia oggetto del contratto, è consentita e deve essere qualificata, a prescindere dalla vocatio in ius, come in un intervento adesivo che le assegna una posizione procedurale, che il giudice è obbligato a valutare, con tutte le potenziali ricadute rispetto alle pretese vantate dall’attore, compresa quella sulle spese di lite.

Lo ha statuito la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 22736 depositata il 12 settembre 2019. La vicenda. I congiunti di un uomo risultato freddato da un carabiniere nel corso di un conflitto a fuoco, verificatosi durante un’operazione di polizia, agivano per ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’uccisione del proprio congiunto. La Corte d’appello, confermando il dictum reso dal giudice di prime cure, aveva respinto la domanda proposta dai parenti dell’ucciso nei confronti del Ministero della Difesa e della compagnia di assicurazioni. Nel grado di legittimità i ricorrenti depositano istanza di rinuncia al ricorso verso il Ministero, accettata dallo stesso, così risultando, antagonista del ricorso, soltanto la compagnia. La carenza di legittimazione processuale. I congiunti del defunto hanno lamentato la carenza di legittimazione processuale della compagnia di assicurazioni e, per l’effetto, l’erroneità della condanna a loro addebitata per le spese di giudizio. Più in dettaglio, a seguito della notifica dell’atto di citazione nei confronti della compagnia, la stessa si era costituta, precisando l’intercorso trasferimento della società originariamente interpellata ad ulteriore compagnia, così deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva sulla lite intentata nei confronti del Ministero. In primo grado il giudice aveva accolto eccezione siffatta, così condannando gli attori a rifondere le spese di lite verso la società, ed assumendo che la nullità della notifica dell’atto introduttivo poteva essere fatta valere unicamente dal destinatario, e che la costituzione in giudizio aveva avuto efficacia sanante. In secondo grado veniva ribadita la decisione, così affermando che la società di assicurazione era venuta a conoscenza dell’instaurazione della controversia e che il vizio genetico della notifica, che di fatto non si era verificata, era da ritenersi sorpassato dall’intercorsa costituzione del soggetto chiamato, seppure non notificato in conformità alle regole procedurali. I ricorrenti deducono che l’inesistenza non poteva essere sanante e che, pertanto, l’intervento della compagnia non poteva avere effetto alcuno sull’esito della lite, per loro sfavorevole in punto di spese. L’intervento adesivo. Secondo la Corte di Cassazione la tesi sostenuta dalla difesa dei congiunti del defunto non è ammissibile. Il collegio premette che la notifica in esame, sostanzialmente omessa verso il destinatario, non poteva essere sanata, e che al contempo la compagnia, succeduta nella posizione dell’ulteriore società di assicurazione, si era costituita in base alla notizia della pendenza della causa trasmessagli dal Ministero. Più precisamente, l’intervento in questione, ex art. 105 del codice di rito civile, deve essere qualificato adesivo, e pure in quanto la compagnia, oltre ad avere eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, aveva finanche sostenuto le difese del Ministero. Ne discende che, a dispetto della qualificazione che può essere assegnata al vizio della notifica dell’atto di citazione, la compagnia deve essere valutata come parte” del processo, in favore ovvero a carico della quale sortiscono effetto sia le conseguenze che l’esito dello stesso, inclusa la decisione sulle spese. La posizione giurisprudenziale in tema di intervento procedurale delle compagnie. Il collegio rammenta, inoltre, quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’assicuratore della responsabilità civile assume, all’interno del giudizio, la posizione di interventore” adesivo autonomo sicché, ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, resta comunque soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, ed a prescindere da ogni questione vertente su natura e titolo dell’intervento, con la conseguenza che può essere condannato in solido con la parte rispetto alla quale condivide lo stesso interesse si veda Corte di Cassazione, n. 925 del 2017 . La posizione della compagnia rispetto alle spese. Secondo il consesso di legittimità, il sopra riportato principio giurisprudenziale trova applicazione anche in senso capovolto, così affermando che, nell’ipotesi ove sussista una relazione qualificata, come quella caratterizzato dal contratto di assicurazione, la costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione, vincolata alla prestazione della garanzia oggetto del contratto, è consentita e deve essere qualificata, a prescindere dalla vocatio in ius , come un intervento adesivo che le attribuisce una posizione procedurale, la quale onera il giudice ad essere valutata, con tutte le potenziali ricadute rispetto alle pretese vantate dall’attore, compresa quella sulle spese di lite. In definitiva, la Corte di Cassazione condivide l’esito a cui era addivenuta la Corte territoriale, nella parte ove aveva statuito che al difetto di legittimazione passiva della compagnia, costituita finanche per tutelare le ragioni del Ministero, dovesse conseguire una condanna alle spese a carico della parte appellante soccombente, essendo stati applicati i principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 maggio – 12 settembre 2019, n. 22736 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Ritenuto che 1. Z.M. , in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori C. ed K.E. , nonché E.K. , A. , R. , Ab. , K.B. e A.A. , rispettivamente convivente more uxorio, figli, fratelli e madre del defunto K.K. ricorrono, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda, da loro proposta nei confronti del Ministero della Difesa e della Zurich Insurance PLC, per ottenere il risarcimento del danno da uccisione del congiunto, causata da un carabiniere durante un conflitto a fuoco verificatosi nel corso di una operazione di polizia. 1.1.Hanno resistito entrambi gli intimati. 2. È stata depositata, in data 10.5.2019, istanza di rinuncia dei ricorrenti nei confronti del Ministero della Difesa, regolarmente accettata. Considerato che 1. Il primo motivo - dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2044 c.comma e degli artt. 52 e 53 c.p. e dell’art. 2 Cost. in relazione agli artt. 2043 e 2050 c.comma - riguarda la posizione del Ministero della Difesa. 1.1. Alla rinuncia al ricorso nei sud confronti, regolarmente accettata, segue la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c. la Corte è esentata dalla pronuncia sulle spese, ricorrendo il presupposto di cui all’art. 391 c.p.c., u.c 2. Con il secondo motivo, riguardante la posizione della Zurich Insurance PLC, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 166 c.p.comma e dell’art. 163 c.p.c., u.c., artt. 164, 137, 151 e 105 c.p.c. lamentano la carenza di legittimazione processuale della compagnia di assicurazioni e la conseguente erroneità della loro condanna al pagamento delle spese processuali. 2.1. Assumono che a. a seguito di notifica dell’atto di citazione indirizzato alla Zurich Insurance Company, non andata a buon fine ex art. 149 c.p.comma e non rinnovata, si era costituita in giudizio la Zurich Insurance PLC allegando l’intervenuto trasferimento del portafoglio societario con successione nei rapporti della Zurich Insurance Company e deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla controversia intentata nei confronti del Ministero b. il Tribunale aveva accolto tale eccezione, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazioni, assumendo che la nullità della notifica dell’atto di citazione poteva essere fatta valere soltanto dal destinatario e che la sua costituzione in giudizio aveva efficacia sanante la Corte territoriale, confermava la decisione, affermando, che la società era venuta a conoscenza aliunde della instaurazione della controversia in quanto l’altra parte evocata in giudizio le aveva consegnato una copia dell’atto di citazione , e che il vizio genetico della notifica che, in realtà non era avvenuta?, fosse da ritenere definitivamente superato dalla intervenuta costituzione del soggetto evocato ma non notificato secondo le norme procedurali . 2.2. Al riguardo, i ricorrenti deducono che l’inesistenza non poteva essere sanata, come erroneamente statuito dalla Corte territoriale, e che pertanto l’intervento della compagnia non poteva ridondare sull’esito della controversia, per loro sfavorevole in punto di spese, esito che, anzi, rispetto alla posizione della società, imponeva una condanna a loro carico, visto che l’intervento era stato spiegato soltanto per ottenere una decisione sulla richiesta di estromissione cfr. pag. 14 del ricorso penultimo cpv. . 2.3. Il motivo è inammissibile. 2.4. Deve premettersi che la notifica in esame, sostanzialmente omessa nei confronti del destinatario, non poteva essere sanata è stato infatti chiarito, in ipotesi assimilabili a quella in esame che la notifica non andata a buon fine per trasferimento del destinatario non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell’atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall’impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo cfr. Cass. 23968/2017 ed in termini Cass. 11985/2013 . Tuttavia, la Zurich PCL che è succeduta nella posizione della Zurich Insurance Company, si è costituita sulla base della notizia della pendenza della causa trasmessagli dal Ministero il suo intervento pertanto, ex art. 105 c.p.c., deve essere considerato adesivo, anche perché oltre ad aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha anche sostenuto le difese del Ministero, contestando nel merito il fondamento delle domande svolte come precisato nella sentenza impugnata cfr. pag. 8 penultimo cpv della sentenza impugnata . 2.5. Quindi, a prescindere dalla qualificazione del vizio della notifica dell’atto introduttivo, la società deve essere considerata a tutti gli effetti come una parte del processo, a favore o a carico della quale ridondano le conseguenze e l’esito di esso, inclusa la decisione sulle spese in relazione alle regole della soccombenza. Al riguardo, è stato affermato che l’assicuratore della responsabilità civile assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, sicché, ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, resta soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell’intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse cfr. Cass. 925/2017 . 2.6. Tale principio, ovviamente, trova applicazione anche in termini inversi deve pertanto affermarsi che ove sussista un rapporto qualificato quale quello caratterizzato dal contratto di assicurazione, la costituzione in giudizio della Compagnia, vincolata alla prestazione della garanzia oggetto del contratto, è consentita e deve essere qualificata, a prescindere dalla vocatio in ius, come un intervento adesivo che le attribuisce una posizione processuale che il giudice ha il compito di valutare, con tutte le possibili ricadute rispetto alle pretese vantate dall’attore, inclusa ovviamente la decisione sulle spese di lite. La soluzione della Corte territoriale risulta, dunque, corretta nella parte in cui ha deciso che al difetto di legittimazione passiva della Zurich PCL, che si era costituita anche per tutelare le ragioni del Ministero della difesa, dovesse conseguire una condanna alle spese della parte appellante, soccombente, essendo stati applicati i principi della giurisprudenza di legittimità coerentemente ricostruiti. 3. Tanto premesso, la censura proposta postula un esame della richiesta di estromissione della parte intervenuta, meramente enunciata nel ricorso cfr. pag. 14 penultimo cpv. che sarebbe stata l’unico fatto processuale idoneo ad inficiare la correttezza della motivazione, previa valutazione delle ragioni prospettate a sostegno del rilievo. 3.1. Si osserva, tuttavia, che su tale questione il motivo risulta privo di autosufficienza non essendo stata indicata la esatta sede processuale in cui la richiesta è stata avanzata dinanzi ai giudici di merito infatti, il verbale di udienza del 22.4.2010 di cui è stato riportato cfr. pag. 6 primo cpv del ricorso una stralcio è indicato come verbale depositato con ricorso - docomma 3.7. il quale risulta riferito, dall’esame dei documenti prodotti, al verbale dell’udienza penale del 4.2.2009, del tutto inconferente con l’istanza di estromissione. Ciò non consente al Collegio di apprezzare la correttezza delle ragioni sottese alla richiesta e di esaminare, la censura proposta, in relazione a tale fatto processuale e con riferimento alle argomentazioni sopra sviluppate concernenti la legittimità dell’intervento adesivo della compagnia di assicurazione. 3.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare con orientamento ormai consolidato che al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 cfr. Cass. 22607/2014 e Cass. 19048/2016 . 4. In conclusione, il ricorso nei confronti della Zurich PCL è inammissibile. 4.1. Da ultimo, deve essere respinta l’istanza, avanzata ex art. 89 c.p.c., nelle memorie ex art. 380bis c.p.comma per la cancellazione di espressioni asseritamente sconvenienti, contenute nel controricorso della compagnia di assicurazione, in quanto il Collegio ritiene che le parti oggetto di rilievo costituiscono la descrizione dei fatti di causa, nell’ambito di una ordinaria dialettica processuale. 5. I gravi fatti che hanno dato origine alla controversia e la natura processuale della decisione rende opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Si dispone l’oscuramento dei dati personali, ai sensi del REG UE 679/2016 e D.Lgs. n. 201 del 2018. P.Q.M. La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti del Ministero della Difesa. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Zurich PLC. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Si dispone l’oscuramento dei dati personali, ai sensi del REG UE 679/2016 e D.Lgs. n. 201 del 2018. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.