Il padre lo obbliga ad abbandonare gli studi e lui scappa in Italia: niente protezione

Riflettori puntati sui dettagli della vicenda personale di un giovane originario del Mali. Essi non vengono però ritenuti sufficienti dai Giudici per riconoscergli il diritto di rimanere in Italia.

Addio obbligato agli studi in patria – Mali – il padre ha costretto il figlio a mettere da parte per sempre i libri per dedicarsi all’attività di pastore. Questa situazione, censurabile dal punto di vista umano, non è però sufficiente per concedere protezione al giovane che intanto è approdato in Italia Cassazione, ordinanza n. 22638/19, sez. VI Civile, depositata oggi . Fuga. A frustrare le speranze del giovane maliano – Karim, nome di fantasia – sono innanzitutto i giudici del Tribunale di Milano che respingono la domanda di protezione da lui presentata all’arrivo in Italia. Ciò alla luce della constatazione della insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione del Mali da cui proviene il giovane straniero. Inutile si rivela ora la scelta di Karim di presentare, tramite il proprio difensore, ricorso in Cassazione. Egli prova ancora una volta a far capire la ragione della sua fuga dal Mali, e racconta della scelta, operata dal padre, di fargli lasciare all’istante gli studi e del conseguente svolgimento di un’attività lavorativa come pastore . Ma i dettagli della vicenda personale non sono sufficienti, anche secondo i giudici della Cassazione, per accogliere la domanda di protezione internazionale anche nella forma del permesso umanitario di soggiorno presentata dallo straniero. Allo stesso tempo, viene anche sottolineato che in Tribunale si è proceduto ad una comparazione tra la situazione del giovane nel Paese di accoglienza e in quello di origine e non è emersa alcuna specifica situazione di vulnerabilità né una effettiva disparità tra la vita condotta in Italia e quella condotta nel suo Paese di origine .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 aprile – 10 settembre 2019, n. 22638 Presidente Di Virgilio – Relatore Valitutti Rilevato che Ad. Co. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 3836/2018, pubblicato il 19 luglio 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dall'istante il Ministero dell'Interno ha replicato con controricorso Considerato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, lett. c del D.Lgs. n. 251 del 2007, 8 del d.lgs. n 25 del 2008, 5, comma 6, del d.lgs. n 286 del 1998, 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, nonché la mancanza di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si duole del fatto che il Tribunale non abbia inteso riconoscere al medesimo la protezione sussidiaria, né quella umanitaria, sebbene ricorressero i relativi presupposti Ritenuto che a norma dell'art. 14, lett. c , del D.Lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, vada rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisca apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità Cass., 12/12/2018, n. 32064 Rilevato che nel caso concreto, il Tribunale ha accertato - mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate - la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione del Mali Sikasso dalla quale proviene il ricorrente, laddove il mezzo, oltre che generico, ripropone questioni di merito già esaminate dal Tribunale, che ha proceduto anche all'audizione personale del richiedente Ritenuto che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria - secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis Cass., 19/02/2019, n. 4890 - è evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d'origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d'origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l'attivazione dei poteri officiosi Cass. 4455/2018 . Rilevato che nel caso di specie, la narrazione dei fatti che avevano indotto lo straniero ad abbandonare il proprio Paese si è rivelata - e la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito Cass., 05/02/2019, n. 3340 - del tutto inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale, anche nella forma del permesso umanitario di soggiorno, avendo il Tribunale accertato, non soltanto la mancanza di palesi violazioni dei diritti umani nella zona di provenienza del ricorrente, ma altresì che la scelta di far lasciare gli studi all'istante, operata dal padre, e lo svolgimento di un'attività lavorativa come pastore non integravano alcun presupposto per attivare la protezione richiesta il giudice di merito ha accertato, inoltre, procedendo in tal modo ad una comparazione tra la situazione del ricorrente nel Paese di accoglienza e quella del paese di origine, che l'istante non ha allegato alcuna specifica situazione di vulnerabilità, o ragioni che possano far ritenere un'effettiva disparità tra la vita condotta in Italia e quella condotta nel suo Paese di origine Ritenuto che per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi l'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.