Come si qualifica il costo di noleggio degli apparecchi per le intercettazioni?

La liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche o ambientali e del personale addetto al loro funzionamento va effettuata con decreto emesso ai sensi dell’art. 168 d.P.R. n. 115/2002.

Lo ha affermato la Suprema Corte con la sentenza n. 21972/19, depositata il 3 settembre. Il caso. Il Tribunale di Milano emetteva, su richiesta di una S.r.l., un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Giustizia per crediti derivanti dal noleggio di sistemi di intercettazione ambientale a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e di Marsala. La cifra veniva determinata ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il Ministero proponeva opposizione deducendo la carenza di un rapporto contrattuale tra le parti e l’inammissibilità della procedura monitoria con applicabilità del d.P.R. n. 115/2002. L’opposizione veniva rigettata ritenendo il Tribunale perfezionato tra le parti un contratto avente ad oggetto il noleggio delle apparecchiature e ritenendo non necessario il decreto di pagamento di cui all’art. 168 d.P.R. n. 115/2002. La Corte d’Appello, investita del gravame dal Ministero della Giustizia, riformava solo in parte la decisione di prime cure ritenendo in parte pagata la somma ingiunta. Avverso tale pronuncia, il Ministero ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di legittimità invocando l’applicabilità del testo unico delle spese di giustizia e in particolare gli artt. 70 e 71 d.P.R. n. 115/2002 relativo alle spese straordinarie di giustizia. La questio iuris. Come si legge nella sentenza in commento il thema dispuntandum è la qualificazione pubblicistica o privatistica dell’obbligazione della PA nei confronti delle società che noleggiano o offrono in locazione le apparecchiature utilizzare per le intercettazioni ambientali. In particolare, la questione specifica è se le spese per il noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni rientrino tra quelle connesse allo svolgimento del processo penale” e ritenute indispensabili” dal magistrato procedente e se, quindi, avendo tali caratteri, siano da considerarsi spese straordinarie di giustizia” . Spesa di natura pubblicistica. Ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, a partire dalla l. n. 311/2004 che ha modificato l’art. 1 d.P.R. n. 112/2002, passando per la Circolare del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2010, il Collegio giunge ad affermare che il corrispettivo dovuto alla società per il noleggio delle apparecchiature ha innegabile natura pubblicistica, non scalfita, ma semmai accentuata dalle particolari procedure di selezione e di liquidazione delle relativa spettanze . Di conseguenza, la determinazione di tale cifra non è affidata alla libera contrattazione e il titolo di pagamento deve necessariamente essere individuato nel decreto del PM adottato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. In conclusione, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che tra le parti fosse stato instaurato un rapporto privatistico. Il principio, a cui la Corte territoriale avrebbe dovuto astenersi e che viene dunque cristallizzato dagli Ermellini, è quello secondo cui in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche o ambientali e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento va effettuata con decreto emesso ai sensi dell’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, opponibile solo con le modalità a tale scopo espressamente predisposte dall’art. 170 del medesimo provvedimento, il quale rinvia all’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 . La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 marzo – 3 settembre 2019, n. 21972 Presidente Armano – Relatore Gorgoni Fatti di causa Il Ministero della Giustizia ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4859/15 depositata il 17/12/2015, formulando 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso, corredato di memoria, F. Sicurezza S.r.l La società F. Sicurezza S.r.L. otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 28898/11, per la somma di Euro 79.057,20, al netto degli interessi legali e moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, nei confronti del Ministero della Giustizia per crediti derivanti dal noleggio di sistemi di intercettazione ambientale a favore delle Procure della Repubblica, presso il Tribunale di Napoli e quello di Marsala. Il Ministero ingiunto si opponeva con atto di citazione notificato il 4 novembre 2011, deducendo la carenza di rapporto contrattuale tra le parti, l’inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria e l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 71, 168 e 171, Testo Unico in materia di spese di giustizia, nonché l’avvenuto pagamento, per il tramite delle procure competenti che avevano rilasciato i decreti di liquidazione, l’avvenuto pagamento di gran parte delle fatture. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13305/2013, rigettava l’opposizione, ritenendo perfezionato tra le parti un contratto avente ad oggetto il noleggio delle apparecchiature dei sistemi di intercettazione, non essendo necessario il decreto di pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, e confermava il decreto ingiuntivo opposto. La Corte d’Appello di Milano, investita di gravame dal Ministero di Giustizia, con sentenza n. 4859/2015, oggetto dell’odierna impugnazione, riformava parzialmente la decisione di prime cure che non aveva tenuto conto che il Ministero aveva pagato gran parte della somma ingiunta, revocava, di conseguenza, il decreto ingiuntivo e rigettava le ulteriori censure. In particolare, il giudicante riteneva che il contratto di noleggio, pur risultando da due atti distinti, la proposta e l’accettazione, anziché da un unico atto, fosse validamente stipulato e determinato, risultando individuati con precisione la durata, le modalità di utilizzo delle apparecchiature e i corrispettivi pattuiti condivideva l’applicabilità alla fattispecie in esame della sentenza del Consiglio di Stato n. 2330/11, circa la particolare adeguatezza, per la peculiarità del servizio in oggetto, caratterizzato da aspetti di delicatezza e segretezza, del modello procedimentale della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara per la selezione del contraente negava l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, non potendo attribuirsi alla società F. Sicurezza la qualifica di ausiliario del giudice, trattandosi di persona giuridica che si era limitata a fornire al committente le apparecchiature necessarie alla polizia giudiziaria per eseguire l’operazione di intercettazione, senza prestare attraverso i propri dipendenti, nè la propria opera nel corso delle investigazioni nè la propria collaborazione, secondo le modalità civilistiche del contratto di locazione riteneva che la peculiarità della ipotesi in esame che consentiva eccezionalmente di escludere la gara e di operare un’opzione di intuitus personae consentisse di concludere per la natura privatistica del rapporto intercorrente tra le parti, cui applicare il D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, quanto agli interessi. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1, lett. n , artt. 70, 71, 168, 170 e 171 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Il ricorrente, invocando il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 70 e 71, relativo alle spese straordinarie di giustizia e la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale circa il procedimento amministrativo di liquidazione dei compensi spettanti ai gestori di telefonia in materia di intercettazioni telefoniche, nega che le fatture costituiscano titolo esecutivo, ritenendo necessaria la ricorrenza di un decreto di liquidazione emesso a conclusione della procedura amministrativa. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 17 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 34 e ss. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Il ricorrente contesta l’esistenza di un contratto tra le parti, perché esso avrebbe dovuto essere stipulato in forma scritta e non per fatti concludenti ed avrebbe dovuto essere preceduto da una procedura selettiva funzionale alla scelta del contraente. 3. Con il terzo motivo il Ministero imputa alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Per il ricorrente gli elementi che la Corte d’Appello aveva considerato indici idonei a ritenere che tra le parti fosse intercorsa una transazione commerciale avrebbero dovuto indurre ad una conclusione opposta, ostativa all’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002. Insiste, inoltre, sul fatto che solo il decreto di liquidazione ex art. 168 del Testo unico sulle spese di giustizia avrebbe reso certa, liquida ed esigibile la somma pretesa. 3.1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati. Il thema dispuntandum è la qualificazione pubblicistica ovvero privatistica dell’obbligazione della PA nei confronti delle ditte private noleggiatrici/locatrici delle apparecchiature utilizzate per l’intercettazione ambientale. Se l’obbligazione avesse natura pubblicistica essa risulterebbe sottratta in tutto o in parte al diritto privato contrattuale e se ne imporrebbero tanto la sottoposizione alla specifica disciplina contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002 quanto l’adozione - cfr. Cass. 24/01/2019, n. 2074 - di criteri di liquidazione diversi da quelli di mercato e basati su appositi prezzari, allo scopo di mantenere, grazie ad opportuni correttivi, entro limiti ragionevoli le spese di giustizia, sulla falsa riga di quanto accade a con le spese di demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi che, ove affidate ad imprese private, vengono determinate nel loro ammontare mediante l’impiego del prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni b con gli operatori di telefonia, le cui prestazioni sono imposte dall’art. 96 del Codice delle telecomunicazioni ed il cui corrispettivo è stabilito mediante decreto del Ministero delle comunicazioni c con i CTU, i quali, per la loro attività di consulenza, non hanno diritto ad una prestazione determinata secondo i parametri di mercato. Va ricordato, in via preliminare, ai soli fini che qui interessano - cfr. Cass. n. p. 5 - che sono spese di giustizia, gravanti in via preventiva sull’erario e destinate al successivo recupero, le spese derivanti dall’espletamento dell’intera gamma di attività strumentali allo svolgimento del processo penale, nel senso più ampio del suo integrale dipanarsi dalla fase di indagine a quella di esecuzione . Tali spese, oltre a distinguersi in ripetibili ed irripetibili, si differenziano a seconda che siano espressamente previste come spese correlate allo svolgimento del processo penale ovvero che non lo siano, ma che, in quest’ultimo caso, vengano ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 61, 62 e 63 e dell’art. 277 e per l’importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli artt. 168, 169, 170 e 171 D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70 . La questione specifica è, dunque, se le spese per il noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni rientrino tra quelle connesse allo svolgimento del processo penale e ritenute indispensabili dal magistrato procedente e se, quindi, avendo tali caratteri, siano da considerarsi spese straordinarie di giustizia . Per chiarire questo profilo è necessaria una breve premessa atta a ricostruire il quadro normativo di riferimento. Fino al 2004 era pacifico che dette spese non fossero espressamente previste come spese di giustizia dal D.P.R. n. 115 del 2002. Perciò tutto si riduceva ad un’alternativa considerarle oppure no spese straordinarie di giustizia. Il quadro normativo si è fatto più complesso con l’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, la quale ha modificato il D.P.R. n. 112 del 2002, art. 1, includendo espressamente tra le spese ripetibili dall’Erario, che le ha anticipate, quelle relative alle prestazioni di cui all’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 10 agosto 2003, n. 259 e, ai fini che qui interessano, quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime art. 5, comma 1, lett. i-bis, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 326 . Le prime, relative alla remunerazione degli operatori telefonici e all’attività di tracciamento, riguardano le prestazioni cui sono tenuti ex lege gli operatori di telefonia, ove richiesti, a fini di giustizia, dalle competenti autorità giudiziarie, liquidate sulla scorta di appositi listini tra le seconde, quelle strumentali all’utilizzazione delle medesime, devono ritenersi comprese anche quelle per il noleggio delle apparecchiature necessarie alla captazione e alla registrazione. Su entrambe tali tipologie di spese è intervenuto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 bis, introdotto dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, in vigore dal 10/11/2018, il quale ha previsto espressamente che le spese relative alle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia, effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime, vengano liquidate con decreto giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, individuando esclusivamente nel pubblico ministero, che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le operazioni captative, il soggetto competente ad emettere tale decreto. Le somme dovute alla società F. sono state comunque liquidate sulla base del titolo di pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, secondo una tendenza evidentemente già consolidata già prima della entrata in vigore della nuova previsione normativa Cass. 2074/2019, cit., parla di affermazione consolidata, benché i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione non rivestano lo status di ausiliari del magistrato, e tantomeno di custodi , che rafforza la convinzione che siano sempre state sottoposte ad un regime pubblicistico e permette altresì di superare una serie di questioni, evidentemente fuorvianti e inconferenti sulla natura e sulla funzione di tale decreto. La scelta normativa fatta con l’introduzione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 bis comprova, infatti, la volontà del legislatore, per un verso, di attrarre le spese per intercettazioni nel novero di quelle di giustizia, anche relativamente alle modalità di liquidazione, e, per altro verso, di disciplinare con le stesse modalità sia i costi per le prestazioni obbligatorie cui sono tenuti gli operatori delle comunicazioni telefoniche sia quelli per la locazione dei macchinari da soggetti privati. Tale assimilazione è stata, non a caso, valorizzata anche da Cass. n. 2074/2019, la quale ne ha tratto il ragionevole convincimento che non vi sia ragione di introdurre a livello interpretativo una distinzione che non si rinviene nella normativa, la quale, invece, tende ad unificare le varie tipologie di spesa per le intercettazioni in un’unica categoria. Che si trattasse di spese straordinarie di giustizia normalmente liquidate con il decreto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 trova indiretta conferma anche in Cass. 11/02/2014, n. 3004, la quale, a fronte di un provvedimento con il quale era stato autorizzato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 70 e quindi liquidato il costo del noleggio di apparecchiature e dell’assistenza tecnica per attività di intercettazione, aveva stabilito che il decreto con il quale era stata liquidata la spesa poteva essere impugnato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per asseriti vizi riguardanti l’ammontare delle somme liquidate, ma non anche per questioni attinenti ai provvedimenti discrezionali antecedenti. La pronuncia consolida la conclusione che le spese per il noleggio degli apparecchi di intercettazioni siano state ritenute spese straordinarie di giustizia, liquidate con decreto del magistrato disponente, opponibili esclusivamente con gli strumenti predisposti a tale scopo. Merita attenta considerazione anche l’iter attraverso cui normalmente si addiviene alla liquidazione delle spese di noleggio. Ratione temporis, occorre far riferimento alla Circolare del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2010, la quale, in un’ottica di monitoraggio delle spese di giustizia e di loro imputazione, stabilisce che, per le spese di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali l’iter procedurale di spesa inizia con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che dispone l’intercettazione i gestori telefonici ovvero le società di noleggio degli apparati emettono la relativa fattura l’ufficio giudiziario, previo riscontro della regolarità delle prestazioni, provvede alla liquidazione della spesa. Il provvedimento di liquidazione viene infine iscritto nel registro delle spese pagate dall’Erario ed è trasmesso per il pagamento al funzionario delegato insieme alla documentazione giustificativa . è all’atto della liquidazione che viene quantificato l’ammontare della spesa da porre a carico dell’Erario, con contestuale individuazione della persona del creditore. Invece, con la presentazione del documento contabile di spesa, il credito, certo e liquido, determinato nel suo ammontare in quanto già liquidato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, diventa anche esigibile. Da tale circolare si evince, ai fini che qui interessano, che le spese per il noleggio delle apparecchiature di intercettazione ambientale sono annoverate tra quelle di giustizia e non sono sottoposte ad un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai gestori telefonici inoltre, è evidente che le fatture sono sottoposte ad un vaglio di congruità e di regolarità, perciò il credito acquista i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità solo con il decreto di pagamento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168. Più decisivo, per affrontare la controversia in esame, risulta, come rilevato da Cass. n. 2074/2019 cit., l’art. 268 c.p.c., comma 3, secondo cui le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Solo allorché tali impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza il pubblico ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria. Sono considerate impianti di pubblico servizio anche le apparecchiature acquisite per l’occasione mediante noleggio presso imprese private. E quanto a quelli in dotazione della polizia giudiziaria non rileva lo strumento giuridico attraverso cui la polizia riceve tale dotazione compravendita, comodato, locazione o altro , ciò che conta è che a terzi estranei sia precluso accedervi Cass. pen. 30/09/2003, n. 330 e che il loro utilizzo per l’ascolto e per la registrazione avvenga sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria Cass. pen. 7/04/2004, n. 19072 , potendo anche essere nominato quale ausiliario della polizia giudiziaria, personale tecnico della ditta da cui siano stati noleggiati i suddetti impianti Cass. pen. 01/07/2003, n. 35186 . Si tratta in tutta evidenza di elementi e circostanze che unitariamente considerati descrivono la natura peculiare dell’attività di intercettazione ambientale, per tale ragione destinataria di specifiche prescrizioni volte ad assicurare che essa si svolga circondata da cautele, soprattutto se le apparecchiature siano state noleggiate, proprio come è avvenuto nella vicenda in esame, presso terzi. Entro la stessa cornice di riferimento deve collocarsi il fatto che la ditta noleggiatrice non venga individuata, come di norma dovrebbe avvenire, mediante una procedura selettiva del contraente che offra maggiori garanzie di correttezza e serietà professionale e le condizioni più vantaggiose. Proprio con riferimento ai contratti di affidamento del servizio di attività di intercettazione, il Cons. Stato - sent. 14/04/2011, n. 2330 - ha giustificato l’utilizzo da parte dell’Amministrazione del modulo procedimentale costituito dalla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara trattativa privata , ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 57, e con il criterio di aggiudicazione prescelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 57, comma 6 e art. 83 dello stesso decreto legislativo in relazione alle peculiarità del servizio da svolgersi, caratterizzato da comprensibili aspetti di delicatezza e segretezza, per cui detto modus procedendi, quanto meno per ciò che attiene al sistema di scelta del futuro contraente, appare congruo oltreché conforme al dettato di cui al cit. D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 17, per quanto riguarda i servizi svolti in favore dell’Amministrazione della giustizia nella specie, servizio intercettazioni telefoniche , richiedenti speciali misure di sicurezza e segretezza e particolari modalità di affidamento in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle gare. Si tratta di profili non dirimenti, perché la PA può perseguire l’interesse pubblico, stipulando tanto contratti di diritto comune quanto contratti di diritto speciale che giustificano, ai fini che qui interessano, l’applicazione, accanto alle tradizionali norme privatistiche il ricorso alla procedura di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 di quelle derivanti dalla legislazione speciale il titolo di pagamento è esclusivamente il decreto del PM procedente . Una volta accolte tali premesse, si intuisce la irrilevanza di quanto stabilito da Cass. pen. 29/10/2007, n. 39853 che, in una fattispecie analoga a quella oggetto dell’odierna impugnazione, aveva cassato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva ritenuto che l’operazione della società, la quale aveva messo a disposizione gli strumenti necessari per l’intercettazione a seguito di provvedimento autorizzatorio del pubblico ministero, rientrasse fra quelle riconducibili all’art. 348 c.p.p., comma 4, con riferimento alle quali il privato agisce come longa manus o come ausiliario del Pubblico Ministero ed avesse reputato che il canone dovuto per il noleggio delle apparecchiature fosse sottratto all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, relativo alle spettanze degli ausiliari di giustizia. La Corte aveva escluso del tutto correttamente che la ditta noleggiatrice fosse un ausiliario del giudice cui applicare i criteri di liquidazione delle relative spettanze. Ulteriori argomenti nella medesima direzione possono essere tratti dalla decisione della Cassazione penale n. 2573 del 06/02/2016. Infatti, in un caso in cui si controverteva della qualifica di ausiliario del giudice ricoperta da una società di capitali, ai fini della legittimazione della medesima a proporre opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 112 del 2002, art. 170, ai decreti di liquidazione per spese di intercettazione emessi a suo favore per l’avvenuto svolgimento di attività di tracciamento, ossia per l’attività informativa di raccolta dei dati relativi a conversazioni telefoniche, riconobbe tale legittimazione in capo alla società in motivazione ebbe a precisare che per la conclusione raggiunta non costituiva ostacolo la decisione della Corte di Cassazione, sez. pen. 26/09/2007, n. 39853, dato che essa riguardava l’inapplicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, in caso di richieste di liquidazione avanzate da società che avevano dato in noleggio apparecchiature destinate all’esecuzione di operazioni di intercettazione. In conclusione, deve riconoscersi che il corrispettivo dovuto alla società F. per il noleggio delle apparecchiature utilizzate per le intercettazioni ambientali abbia una innegabile connotazione pubblicistica, non scalfita, ma semmai accentuata dalle particolari procedure di selezione e di liquidazione delle relative spettanze, che la sua determinazione non è affidata nè affidabile alla libera contrattazione, che il titolo di pagamento è esclusivamente il decreto del P.M., adottato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002. Del resto, il D.P.R. n. 115 del 2002 era stato introdotto anche allo scopo di superare la precedente normativa in materia di spese di giustizia, secondo la quale il magistrato, per le spese di competenza, con decreto si limitava a quantificarle, mentre era rimesso al personale amministrativo l’ordine di pagamento, determinandosi, quindi, una sostanziale duplicazione del titolo di pagamento. Con la vigenza del T.U. in materia di spese di giustizia La sola distinzione rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal funzionario allorché la quantificazione dell’importo da liquidare non presenta alcun elemento di discrezionalità . e decreto di pagamento emesso dal magistrato, necessario allorché la quantificazione comporta questioni valutative . . Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l’ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sé titolo di pagamento della spesa cfr. art. 171 Circ. Min. della Giustizia n. 4/2002 del 28/06/02 . Non solo è da ritenersi che come per tutte le altre spese di giustizia anche quelle in oggetto siano soggette alla vigenza ed alla operatività del principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c. il provvedimento di liquidazione non viene pronunciato d’ufficio, ma su espressa domanda dell’interessato che nel caso di specie ha coinciso con la presentazione delle fatture, le quali, quindi, non hanno reso il credito certo, liquido ed esigibile. 4. Con il quarto ed ultimo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e ss., ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Il ricorrente impugna la statuizione con cui la Corte d’Appello lo ha condannato a pagare le spese del giudizio di secondo grado. Il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che il pagamento della società F. fosse avvenuto dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e, avendo revocato il decreto ingiuntivo, quindi accogliendo sia pure parzialmente la sua domanda, lo avrebbe condannato erroneamente a pagare le spese di giudizio liquidandole in una somma, Euro 8500,00 oltre agli accessori di legge, maggiore di quella che era stato condannato a corrispondere a titolo di saldo non pagato, al netto degli interessi, alla società F. Sicurezza. 8. Il motivo è assorbito. 9. Per concludere, il credito della società noleggiatrice, trovando causa in una spesa straordinaria di giustizia e non in una transazione commerciale con la P.A. - cui applicare, quanto agli interessi moratori, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002 - e, quindi, connotandosi per il suo rilievo pubblicistico, doveva ritenersi sottratto alla libera contrattazione. Esso non avrebbe potuto esser fatto valere in via monitoria, essendo interamente sottoposto alla procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002. Di conseguenza, la Corte d’Appello, ritenendo che tra le parti fosse intercorso un rapporto privatistico, che la società F. fosse titolare di un credito suscettibile di esser fatto valere in via monitoria, anziché secondo la procedura prevista nel D.P.R. n. 115 del 2002, e che, di conseguenza, avesse diritto alla liquidazione degli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, è incorsa in errore. Il principio cui avrebbe dovuto attenersi nel caso di specie è il seguente in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento va effettuata con decreto emesso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, opponibile solo con le modalità a tale scopo espressamente predisposte dall’art. 170 del medesimo provvedimento, il quale rinvia al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15 . 10. La decisione gravata è cassata senza rinvio. 11. Data la novità delle questioni trattate, le spese di lite anche per i precedenti gradi di giudizio sono integralmente compensate. P.Q.M. La Corte cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti anche relativamente ai precedenti gradi di giudizio.