Unitarietà dell’incarico e principio di onnicomprensività del compenso all’esecutore delle opere

La liquidazione del compenso all’incaricato per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal consulente tecnico deve tenere conto dell’oggetto e della natura delle singole mansioni, nonché della loro distinta disciplina normativa, al fine di evidenziare un eventuale rapporto di interdipendenza tra le stesse.

Questa la decisione della Corte di Cassazione mediante l’ordinanza n. 21487/19, depositata il 20 agosto. Il caso. Il Tribunale di Vibo Valentia liquidava un importo onnicomprensivo inferiore rispetto a quello richiesto dall’attore in sede di liquidazione dei compensi per l’incarico svolto ai fini dell’attuazione di un provvedimento nunciatorio. Quest’ultimo aveva ad oggetto l’ordine di esecuzione delle opere necessarie a riportare una struttura muraria, il tetto, i solai di alcuni immobili e le finiture delle facciate esterne in uno stato di sicurezza, in conformità alle prescrizioni del consulente tecnico. A tal fine, l’attore aveva redatto il progetto ante e post operam , il piano di sicurezza e quello esecutivo, aveva svolto la funzione di direttore dei lavori e di responsabile della sicurezza, chiedendo di conseguenza un compenso che tenesse conto di tutti gli incarichi svolti. Essendo stato l’importo deciso dal Giudice confermato in sede di opposizione, lo stesso attore si rivolge alla Corte di Cassazione. L’unitarietà dell’incarico. Il Giudice di merito aveva compensato l’attore applicando i criteri oggetto dell’art. 11, D.M. del 30.05.2002 per le consulenze in materia di costruzioni edilizie, considerando che la pluralità degli accertamenti richiesti era diretta allo stesso risultato. Proprio su questo punto, però, il ricorrente lamenta che l’incarico conferito non poteva considerarsi unitario solo per il fatto di essere finalizzato all’attuazione del provvedimento nunciatorio, dovendosi considerare i vari tipi di attività svolti, e la mancanza di complementarietà o interdipendenza tra le stesse. L’onnicomprensività del compenso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rilevando che nel caso concreto non poteva ravvisarsi un rapporto di reciproca complementarietà ed accessorietà tra le attività svolte per via dell’unicità del risultato da raggiungere, ma occorreva dare importanza all’oggetto ed alla natura delle singole mansioni, valorizzandone il contenuto e la disciplina normativa e verificandone il rapporto di eventuale interdipendenza. Gli Ermellini, infatti, affermano che è la pluralità degli accertamenti e delle attività richiesti al c.t.u. a determinare l’unicità o la pluralità degli incarichi [] e che si è in presenza di accertamenti autonomi anche se le attività o i compiti demandati al c.t.u. sono suscettibili di costituire oggetto, per il loro contenuto, di incarichi di natura differente . Alla luce di quanto affermato, la Suprema Corte cassa, dunque, il provvedimento impugnato e rinvia gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 marzo – 20 agosto 2019, n. 21487 Presidente Gorjan – Relatore Fortunato Fatti di causa V.G. ha chiesto al Tribunale di Vibo Valentia la liquidazione dei compensi quale incaricato per l’attuazione di un provvedimento nunciatorio con cui era stata ordinata l’esecuzione delle opere necessarie a riportare la struttura muraria, le finiture delle facciate esterne, il tetto di copertura e i solai interpiano di taluni immobili in uno stato di sicurezza, conformandosi alle prescrizioni impartite dal consulente tecnico. Il V. aveva dedotto di aver redatto il progetto ante e post operam, il piano di sicurezza ed esecutivo, la relazione e lo stato finale dei lavori, di aver svolto la funzione di direttore dei lavori e di responsabile della sicurezza del cantiere, di aver liquidato gli stati di avanzamento e di aver proceduto ai pagamenti, di aver collaudato le opere e di aver curato tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l’espletamento dell’incarico, avanzando la richiesta di un compenso complessivo di Euro 25.824,25. Il tribunale ha liquidato un importo onnicomprensivo di Euro 9.347,80, oltre accessori con decreto confermato in sede di opposizione D.P.R. n. 1115 del 2002, ex art. 170. Il giudice di merito ha ritenuto che dovesse liquidarsi un unico compenso in applicazione dei criteri contemplati dal D.M. 30 maggio 2002, art. 11, per le consulenze in materia di costruzioni edilizie, poiché la pluralità degli accertamenti espletati e dei quesiti conferiti erano diretti al medesimo risultato e vertevano sull’individuazione delle opere necessarie a dare attuazione al provvedimento nunciatorio. Ha infine ritenuto congruo l’importo liquidato anche in considerazione della maggiorazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52, riconosciuta con il provvedimento oggetto di opposizione. Per la cassazione di questa ordinanza V.G. ha proposto ricorso in 2 motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 29, del D.M. n. 140 del 2012, art. 37, e del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 147, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’incarico conferito al ricorrente non poteva considerarsi unitario per il solo fatto di essere volto a dare attuazione al provvedimento nunciatorio, ma occorreva considerare la tipologia delle attività svolte in concreto. Difatti, il V. aveva curato tutta la progettazione ante e post operam, selezionato l’impresa appaltatrice, redatto gli stati di avanzamento, le relazioni in corso d’opera e la relazione finale, effettuato i pagamenti, collaudato le opere, svolto la funzione di direttore dei lavori e di responsabile della sicurezza, eseguito tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi, espletando attività che, oltre che ricadenti nelle previsioni del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 12, non erano non contemplate da nessuna delle norme contenute nel citato decreto. Non poteva, quindi, trovare applicazione il principio di onnicomprensività sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, poiché le singole attività non erano complementari o interdipendenti. In particolare la direzione dei lavori e le funzioni di responsabile della sicurezza al pari di quelle strettamente attinenti alla fase esecutiva , erano ben distinte dalle attività di progettazione. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il tribunale abbia ritenuto, del tutto immotivatamente, che competesse al ricorrente un compenso onnicomprensivo, senza però dar conto delle ragioni per cui le prestazioni, benché notevolmente disomogenee e riconducibili a profili professionali del tutto diversi, dovessero considerarsi interdipendenti, avendo valorizzato illegittimamente il fatto che l’incarico era volto all’attuazione del provvedimento urgente. 2. I due motivi, che richiedono, per la loro connessione, un esame congiunto, sono fondati nei termini che seguono. Il ricorrente era stato incaricato di compiere le attività necessarie all’attuazione del provvedimento nunciatorio in modo da riportare la struttura muraria, le finiture delle facciate esterne, il tetto di copertura e i solai interpiano tra le distinte proprietà delle parti in uno stato di efficienza e di mettere in sicurezza il fabbricato , dando seguito alle prescrizioni impartite dalla consulenza tecnica d’ufficio. L’attuazione del provvedimento aveva richiesto l’elaborazione dei progetti ante e post operam, la cantierizzazione dei lavori, la scelta dell’impresa, la predisposizione dei piani di sicurezza, la direzione dei lavori, la responsabilità del cantiere, la redazione degli stati di avanzamento e della relazione finale, il collaudo delle opere, in aggiunta all’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi per l’esecuzione dei lavori. Il tribunale, dopo aver opportunamente richiamato il principio secondo cui, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, può disporsi l’attribuzione di un compenso unico risultante dalla somma dei compensi dovuti per ciascun accertamento, ha ritenuto che tale principio valga solo qualora l’incarico comporti due o più accertamenti diversi non riconducibili al medesimo risultato e che, trattandosi, nello specifico di adempimenti diretti all’attuazione al provvedimento urgente, i compiti svolti fossero reciprocamente strumentali ed accessori. Non era tuttavia ammissibile ravvisare un rapporto di reciproca complementarietà ed accessorietà tra tutte le attività espletate in ragione dell’unicità del risultato concretamente perseguito cfr. provvedimento, pag. 4 . Premesso che il ricorrente era stato investito di compiti attuativi quale soggetto munito di particolari competenze o comunque idoneo all’espletamento di compiti che il giudice non poteva svolgere direttamente ex art. 68 c.p.c. , occorreva dar rilievo all’oggetto e alla natura delle singole mansioni, valorizzandone il profilo contenutistico che, invece, il giudice di merito ha immotivamente trascurato , oltre che la loro distinta regolamentazione normativa, verificando anche sotto tale aspetto il rapporto di eventuale interdipendenza tra le diverse incombenze. Questa Corte ha, difatti, ritenuto che è la pluralità degli accertamenti e delle attività richiesti al c.t.u. a determinare l’unicità o la pluralità degli incarichi, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività, delle risposte o dei quesiti conferiti, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, del rapporto di interdipendenza che eventualmente le connoti Cass. 28417/2018 Cass. 14292/2018 e che si è in presenza di accertamenti autonomi anche se le attività o i compiti demandati al c.t.u. sono suscettibili di costituire oggetto, per il loro contenuto, di incarichi di natura differente, tenendo anche conto delle distinte previsioni che li disciplinano Cass. 7174/2010 o delle competenze e delle metodologie impiegate Cass. 18092/2002 . Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice del tribunale di Vibo Valentia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altro magistrato del tribunale di Vibo Valentia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.