Non è possibile attribuire la domanda giudiziale alla parte che non si palesi come soggetto legittimato nell’atto di citazione

In presenza di una ragione che legittimi il soggetto per una pluralità di vesti, egli dovrà rendere noto e palese quali tra questi ruoli intenda spendere e, se del caso, se tutti, mediante l’atto di citazione e specularmente quello di costituzione, non potendo integrare tali elementi tramite il ricorso a fattori estrinseci.

Questo il principio oggetto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 21448/19, depositata il 19 agosto. Il caso. La Corte d’Appello di Cagliari confermava la pronuncia parziale di primo grado con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione dell’attuale ricorrente al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e dell’associazione di cui ella faceva parte, poiché aveva ritenuto tempestiva quella proposta in nome e per conto di quest’ultima, ma tardiva quella avanzata personalmente. La stessa ricorrente impugna il suddetto provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l’interpretazione formalistica della domanda adottata dal Giudice, il quale avrebbe dovuto tenere conto, tra le altre cose, della nota di iscrizione a ruolo dove era indicato il suo nome in qualità di opponente , della citazione ove si era fatto più volte il suo nome , dell’intestazione della citazione nonché dei successivi atti di causa, da cui emergeva che l’opposizione era stata da lei proposta. A chi attribuire la domanda giudiziale? La Suprema Corte respinge il ricorso, rilevando che il Giudice di secondo grado aveva disatteso la pretesa della ricorrente sulla base di più rationes decidendi , le quali vertevano non solo sulla tardività della prospettazione, ma anche sull’infondatezza della stessa nel merito. Ciò affermato, gli Ermellini ravvisano la mancanza di una chiara spendita impugnatoria riguardante la tardività della prospettazione, conseguendone l’avvenuta intangibilità della sentenza impugnata. La Corte rileva, inoltre, che la ricorrente aspira ad un riesame improprio di merito della questione, tenuto conto che la motivazione del provvedimento impugnato non risulta affatto apparente in relazione alla doglianza oggetto del ricorso. Dunque, preso atto che la questione controversa attiene alla possibilità di attribuire la domanda giudiziale non solo all’agente che appare ma anche ad un terzo, che non appare, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, pronunciando il seguente principio di diritto è con l’atto di citazione e, specularmente, con l’atto di costituzione, che la parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione e, quindi, nel caso in cui sorga ragione per una pluralità di vesti come nel caso di specie , quali dei ruoli intenda spendere e, se del caso, se tutti, di talché, l’atto, cristallizzando la posizione, costituendo l’unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese, non può integrarsi attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d’iscrizione a ruolo o la procura .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 marzo – 19 agosto 2019, n. 21448 Presidente Lombardo – Relatore Grasso Fatto e diritto ritenuto che la Corte d’appello di Cagliari confermò la sentenza parziale di primo grado, la quale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione di M.G. al decreto ingiuntivo emesso in favore di S.P.S. e nei confronti dell’associazione Sardegna Progetti e Produzioni, in persona del suo legale rappresentante e di M.G. personalmente, sul presupposto che l’opponente avesse proposto tempestiva opposizione solo nel nome e per conto dell’associazione, nel mentre quella avanzata personalmente dalla M. , con comparsa depositata il 29/10/2007, era da dirsi tardiva ritenuto che avverso la statuizione d’appello ricorre la M. sulla base di tre motivi e che il S. resiste con controricorso ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, c.c., artt. 99, 163, 164 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che - la Corte locale aveva acceduto ad un’interpretazione formalistica della domanda, ingiustamente condizionata dalle parole utilizzate dalla parte - avrebbe dovuto, invece, tenere conto a della nota d’iscrizione a ruolo, nella quale l’opponente era indicata come M.G. b della citazione, nella quale più volte s’era fatto il nome della M. e, indistintamente, della Sardegna Progetti e Produzioni e delle conclusioni, formulate in nome e per conto della M. c dell’intestazione della citazione nella quale il procuratore aveva dichiarato di agire in rappresentanza della Sardegna Progetti e Produzioni di M.G. in persona dell’omonimo titolare” d dei successivi atti di causa non specificati , nei quali il procuratore dell’opponente aveva sempre chiarito che l’opposizione era stata proposta dalla M. e dalla procura alle liti, rilasciata anche a titolo personale f dal non essere ragionevole che il difensore proponesse l’opposizione solo nell’interesse dell’associazione, lasciando che il decreto passasse in giudicato nei confronti della M. ritenuto che con il secondo motivo la M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 163 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poiché - la procura, priva di precisazione, doveva intendersi rilasciata nell’interesse dell’ente rappresentato e della persona fisica personalmente - i vizi della della domanda o della procura sono soggetti a sanatoria, nel rispetto del principio di conservazione - il giudice deve compiere una indagine diretta ad accertare l’effettiva volontà manifestata nell’atto, dovendosi preferire quell’interpretazione che salvaguardi il perseguimento dello scopo ritenuto che con il terzo motivo si allega l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, stante che l’opposizione avrebbe dovuto ritenersi proposta anche nell’interesse personale della ricorrente, ove si fosse tenuto conto - della nota d’iscrizione a ruolo - dell’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della citazione in opposizione mai risulta essere stata menzionata l’associazione, mentre più volte la M. - dei successivi atti di causa - della circostanza che in tutta l’espositiva dell’atto di citazione in opposizione si parla della opponente come la Signora M.G. e della Sardegna Progetti e Produzioni . - delle conclusioni formulate nell’atto di citazione, anche nell’interesse della M. considerato che, unitariamente esaminati gli esposti motivi, tra loro osmotici, il ricorso deve essere rigettato, valendo quanto appresso a in primo luogo deve rilevarsi che la Corte locale ebbe a disattendere la pretesa della odierna ricorrente sulla base di più rationes decidendi, ritenendo, sia la tardività della prospettazione settima pagina, penultimo periodo , che l’infondatezza nel merito manca, però, una puntuale spendita impugnatoria della prima ratio tardività della prospettazione , capace di reggere autonomamente la sentenza censurata, con la conseguenza che questa è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631 Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158 b in evidente contrasto con l’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, la ricorrente, lungi dall’evidenziare un fatto storico primario o secondario non esaminato, aspira ad un improprio riesame di merito cfr., S.U. n. 8053, 7/4/2014 , in presenza di motivazione niente affatto apparente a riguardo della questione sulla quale si controverte la Corte locale chiarisce, alle pagg. 8 - 10, le ragioni per le quali l’atto d’opposizione era da attribuirsi all’associazione e non anche alla sua rappresentante in proprio, non mancando di vagliare i documenti sulla base dei quali si inferiva l’esistenza dell’associazione, di precisare che l’unica procura valida, cioè quella indicata nell’opposizione, risultava rilasciata dalla M. nella sua qualità di presidente dell’associazione, che non v’erano ragioni per ritenere che si fosse in presenza di una ditta o di un titolare individuale, risultando, al contrario, dalla stessa esposizione della citazione che l’attività promozionale era stata effettuata tramite l’associazione c il richiamo al principio di interpretazione della domanda, in modo da assicurarne, ove possibile, il raggiungimento dello scopo, a parte ogni altra considerazione, non coglie nel segno, stante che qui non si tratta di verificare se a una certa prospettazione possa assegnarsi uno scopo, piuttosto che nessuno, ma, a monte, di attribuire la domanda giudiziale, oltre all’agente che appare, anche ad un terzo, che non appare d il richiamo al principio di conservazione degli atti, in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo non è pertinente qui, invero, non si tratta di apprezzare la non decisività di un vizio formale, ma, ben diversamente, di verificare se un certo soggetto abbia o non abbia agito e di conseguenza deve affermarsi il seguente principio di diritto è con l’atto di citazione e, specularmente, con l’atto di costituzione, che la parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione e, quindi, nel caso in cui sorga ragione per una pluralità di vesti come nel caso di specie , quali dei ruoli intenda spendere e, se del caso, se tutti, di talché, l’atto, cristallizzando la posizione, costituendo l’unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese, non può integrarsi attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d’iscrizione a ruolo o la procura f ovviamente, è appena il caso di soggiungere che la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio giudiziale, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.