Il ricorso proposto dai genitori per conto del figlio maggiorenne è ammissibile qualora egli ratifichi gli atti compiuti

Il difetto di legittimazione processuale dei genitori, che agiscono in rappresentanza del figlio non più soggetto alla loro responsabilità genitoriale, può essere sanato in ogni stato e grado del processo, con efficacia retroattiva, qualora il figlio manifesti in modo non equivoco la sua volontà sanatoria.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20555/19, depositata il 30 luglio. La vicenda. Il Tribunale di Salerno, nelle vesti di giudice dell’appello, dichiarava inammissibile il gravame proposto dai ricorrenti avverso la pronuncia del Giudice di pace di Eboli, poiché essi, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, non erano legittimati ad impugnare, considerando che il figlio era già divenuto maggiorenne alla data di proposizione dell’appello. Avverso la pronuncia del Giudice di seconde cure, propone ricorso per cassazione il figlio, censurando, tra i motivi di ricorso, la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dai genitori. La successione nel processo. La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, il quale, costituendosi in giudizio, dichiarava di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali compiuti dai genitori in nome e per conto suo. Gli Ermellini accolgono le argomentazioni del ricorrente, richiamando il principio affermato nella pronuncia n. 19308/2012, secondo cui il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà sanatoria . Avendo la Corte riscontrato proprio la appena menzionata volontà sanatoria del ricorrente in maniera non equivoca, cassa la pronuncia impugnata e rinvia gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 gennaio – 30 luglio 2019, n. 20555 Presidente Frasca – Relatore Positano Rilevato che D.L.F. ha proposto ricorso per cassazione contro Lloyd Adriatico S.p.A., nonché contro B.D. avverso la sentenza n. 4905/2014 depositata il 20 ottobre 2014, resa dal Tribunale di Salerno, quale giudice di appello, della sentenza n. 776/2002 del Giudice di pace di Eboli il giudice di seconde cure aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.L.C. e L.M. , quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore D.L.F. , in quanto quest’ultimo, alla data di proposizione dell’appello, era divenuto maggiorenne ed era pertanto l’unico soggetto legittimato all’impugnazione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di accoglimento del ricorso con ordinanza emessa all’udienza del 28 febbraio 2018, essendosi ravvisata la ricorrenza di un litisconsorzio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la Corte ordinava alla ricorrente di provvedere al rinnovo della notificazione nei riguardi di B.D. , concedendo il termine di giorni 60 dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza per l’incombente, adempimenti ritualmente e tempestivamente espletati. Considerato che Il ricorso è articolato in due motivi, di cui il primo è assorbente rispetto al secondo con il primo motivo, infatti, si censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dai genitori dell’odierno ricorrente. D.L.F. dichiara di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in nome e per conto dello stesso ricorrente, dai genitori richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il difetto di legittimazione del genitore che abbia agito per il figlio minore, successivamente divenuto maggiorenne, può essere sanato con efficacia retroattiva qualora il figlio divenuto maggiorenne si costituisca manifestando in modo non equivoco la propria volontà in tal senso Cass. 8 novembre 2012, n. 19308 con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa da un terzo il padre riguardo a circostanze delle quali non poteva avere piena conoscenza, in quanto apprese telefonicamente da altra persona il Tribunale di Salerno ha ritenuto che ove l’evento interruttivo del raggiungimento della maggiore età da parte del minore si verifichi prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte, spetta in ogni caso al soggetto effettivamente legittimato - e, dunque, al minore divenuto maggiorenne nelle more del processo - instaurare il giudizio di impugnazione. Il giudice di merito ha, poi, riconosciuto che il sopravvenuto difetto di rappresentanza processuale del figlio possa essere sanato in ogni stato e grado tramite la costituzione dello stesso, idonea a costituire inequivocabilmente la volontà di sanare gli atti compiuti in suo nome tuttavia, ha concluso che, nel caso di specie, tale costituzione non fosse mai avvenuta orbene, come rilevato dallo stesso ricorrente, trova applicazione l’art. 182 c.p.c., nel testo precedente - nella lettura ben evidenziata in Cass. Sez.Un. 9217 del 2010 e Cass. n. 15156 del 2017 sulla scorta della pronuncia della Cassazione n. 19308 del 2012 opportunamente presa in considerazione dal ricorrente e citata anche dalla Corte d’Appello in sentenza a pag. 3 , il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria . Infatti, D.L.F. , con la proposizione del presente ricorso, ha dichiarato di voler ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dai propri genitori ne consegue che la sentenza del Tribunale deve essere annullata e la causa deve essere rinviata al Tribunale in persona di diverso magistrato, affinché decida sulle domande proposte in appello. Il secondo motivo di ricorso, inerente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., resta assorbito non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso limitatamente al primo motivo dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza n. 4905 del 2014 e rinvia al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato. Nulla spese.