Deposito telematico: l’atto si intende accettato quando si genera la ricevuta di avvenuta consegna

In base al comma 7 dell’art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 , il deposito telematico dell’atto si ha come avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 20431/19, depositata il 29 luglio. Il fatto. Il Tribunale di Castrovillari dichiarava inammissibile l’opposizione allo stato passivo di una società proposta da un avvocato, il quale lamentava la mancata integrale ammissione in privilegio del suo credito a fronte dell’ammissione di una somma inferiore. La decisione del Tribunale era sorretta dalla ritenuta tardiva opposizione a fronte della comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo dell’11/04/2017. Avverso tale decisione l’avvocato propone ricorso per cassazione. Deposito telematico. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, osservando come il ricorso in opposizione allo stato passivo sia stato depositato telematicamente il 10/05/2017, risultando accettato nella stessa data per via dell’apposita ricevuta di avvenuta consegna generata ex art. 16- bis , comma 7, d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 . Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, assorbe gli altri e, cassando il decreto impugnato, rinvia gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 aprile – 29 luglio 2019, n. 20431 Presidente e Relatore Di Virgilio Rilevato che Con decreto dell’8/11/2017, Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento , proposta dall’avv.M.R. , che lamentava la mancata integrale ammissione in privilegio del credito di Euro 112.603,16, oltre iva e cpa, a fronte dell’ammissione del minor credito di Euro 19.600,60 in privilegio. Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto tardiva l’opposizione, proposta con ricorso depositato il 26/5/2017, a fronte della comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo dell’11/4/2017. Ricorre avverso detta pronuncia l’avv. M.R. , sulla base di quattro motivi. Il Fallimento è rimasto intimato. Considerato che Il primo motivo è fondato, assorbendo così la valutazione degli ulteriori mezzi. Come puntualmente indicato dalla ricorrente, il ricorso in opposizione allo stato passivo è stato depositato telematicamente il 10/5/2017, ed accettato in pari data, generando la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, L. n. 221 del 2012, ex art. 16 bis, comma 7 né potrebbe rilevarsi alcun vizio del deposito nella erroneità della indicazione del registro ove è avvenuta l’iscrizione che altrimenti avrebbe dovuto generare un rifiuto di ricezione . Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri va cassato il decreto impugnato e la causa va rimessa per nuovo esame al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.