Ai fini dell’imposta di registro, il rapporto garantito e la polizza fideiussoria sono negozi distinti

In tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo, ottenuto nei confronti del debitore del garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore, è soggetto ad imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, ma esercita azione volta al rimborso di quanto anticipato.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 18520/19, depositata il 10 luglio. Il caso. Una compagnia assicurativa emetteva polizza fideiussoria a favore dell’Agenzia delle Entrate. La polizza veniva escussa dal beneficiario. La compagnia assicurativa chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il recupero delle somme versate. La stessa compagnia provvedeva al versamento dell’imposta di registro, relativa all’ingiunzione, in misura proporzionale. La compagnia assicurativa, successivamente, chiedeva all’ente la restituzione dell’imposta di registro ed, in subordine, la riduzione della stessa in misura fissa con conseguente restituzione della differenza. L’ente pubblico imponeva silenzio rifiuto che veniva impugnato dal contribuente. La commissione tributaria regionale accoglieva l’istanza. La Cassazione, interessata della vicenda, rilevata la difformità delle pronunce, rimetteva la questione alle sezioni unite. La questione posta alle sezioni unite consiste nel comprendere se il decreto ingiuntivo afferente il recupero di somme erogate in qualità di garante, è soggetto a registrazione in misura fissa o in misura proporzionale. Il primo orientamento. Questo sostiene che il rapporto di credito-debito garantito ed il rapporto scaturente dalla polizza fideiussoria non possono essere scissi e devono considerarsi un unico rapporto. In tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'imposta in misura fissa, atteso che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari – Cass. Civ. n. 14000/2014. Il secondo orientamento. Tale orientamento distingue il rapporto garantito dal differente rapporto nascente da polizza fideiussoria e li ritiene due negozi autonomi. Il decreto ingiuntivo, ottenuto nei confronti del debitore dal garante, che sia stato escusso dall'Agenzia delle entrate per l'inadempimento di un'obbligazione d'imposta, è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA – Cass. Civ. n. 20260/2015. L’art. 20 d.P.R. n. 131/1986. Tale norma statuisce che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. La polizza fideiussoria. Essa mira ad indennizzare il creditore insoddisfatto, tale obbligazione è autonoma e differente dal rapporto negoziale garantito. Dunque, il garante che agisce per recuperare le somme anticipate, vanta un credito autonomo che origina nel contratto di fideiussione, non confondibile con l’obbligazione garantita. Il rapporto fra garante e debitore ha ad oggetto l’impegno del primo nei confronti del secondo a prestare la garanzia a beneficio del terzo, a fronte di un compenso. Sul punto la polizza fideiussoria stipulata in favore del committente di un contratto di appalto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore assume natura di contratto atipico di garanzia, distinto dal negozio fideiussorio, rivolto al soddisfacimento, per equivalente nella forma del risarcimento, dell'interesse economico del beneficiario all'ottenimento della prestazione principale – Cass. Civ. SS.UU. n. 3947/2010. Imposta di registro applicabile. In conseguenza del percorso logico giuridico richiamato, considerato che il garante che agisce per il recupero della somma anticipata, attiva un credito non soggetto ad IVA, trova applicazione l’art. 8, comma 1, lett. b , d.P.R. n. 131/1986, conseguentemente, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale. Pertanto le Sezioni Unite, hanno accolto il ricorso dell’A.E. ed affermato il seguente principio di diritto In tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore del garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto ad imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA ma esercita una azione volta al rimborso di quanto anticipato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 maggio – 10 luglio 2019, n. 18520 Presidente Mammone – Relatore Perrino Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che Axa assicurazioni stipulò una polizza fideiussoria in favore dell’amministrazione finanziaria, che la polizza fu escussa e che la garante chiese al debitore, mediante ricorso monitorio, la restituzione delle somme versate. Il decreto ingiuntivo ottenuto fu registrato e Axa assicurazioni versò la relativa imposta calcolata mediante applicazione dell’aliquota proporzionale al valore della condanna. Successivamente, si prosegue in sentenza, la società richiese il rimborso dell’imposta, perché, sostenne, il decreto ingiuntivo doveva andare esente da imposta oppure scontarla in misura fissa, avendo ad oggetto somme riferibili a un rapporto, quello nascente dalla polizza fideiussoria, soggetto a iva sicché si sarebbe dovuto applicare il principio di alternatività tra iva e imposta di registro. Ne seguì l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate alla richiesta di rimborso, che fu parzialmente accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale condannò l’Agenzia a rimborsare alla ricorrente la differenza fra l’importo versato in misura proporzionale e quello ritenuto dovuto in misura fissa. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello dell’Agenzia, in base alla considerazione che il decreto ingiuntivo in questione dispone il pagamento di una prestazione che ha diretta causa nel contratto di garanzia, rientrante nel campo di applicazione dell’iva. Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che articola in un unico motivo, al quale la società replica con controricorso, che illustra con memoria. La sezione tributaria di questa Corte, ravvisata difformità tra le pronunce in ordine alla questione coinvolta dal giudizio, ne ha sottoposto al Primo Presidente l’opportunità di assegnazione a queste sezioni unite. In prossimità della pubblica udienza che ne è seguita le parti hanno depositato ulteriori memorie. Motivi della decisione 1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b , della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, in correlazione agli artt. 37 e 40 del medesimo decreto. Rimarca che l’obbligo del debitore principale di versare quanto corrisposto dal garante è effetto meramente eventuale e ulteriore, estraneo ai confini strutturali e causali della polizza fideiussoria, volta a indennizzare il creditore insoddisfatto a nulla rileverebbe, dunque, che la prestazione di garanzia rientri nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Di qui la legittimità dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota proporzionale al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante. 2.- La questione rimessa alla cognizione di queste sezioni unite concerne quindi la determinazione della misura, proporzionale al valore della condanna, o fissa, dell’imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù di polizza fideiussoria. 2.1.- Al fondo della questione v’è il dubbio sull’applicabilità nel caso in esame del principio di alternatività tra iva e imposta di registro, delineato, per i profili rilevanti nella controversia, dalla combinazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, secondo cui Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa comma 1 dell’art. 8, comma 1, lett. b , della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che si riferisce, tra l’altro, ai decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura , per i quali prevede l’aliquota pari al 3% del valore della condanna della nota II in calce all’art. 8, a norma della quale gli atti di cui al comma 1, lettera b non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico . Secondo il giudice d’appello la condanna oggetto del decreto ingiuntivo della registrazione del quale si discute si riferisce pur sempre al negozio fideiussorio , soggetto a iva, in virtù del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1, secondo cui sono operazioni esenti dall’imposta -e, quindi, a essa soggette- l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti sulla soggezione a iva delle operazioni esenti vedi il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, nonché, in particolare, Corte Cost. 14 dicembre 2014, n. 279 e 13 luglio 2017, n. 177 . Il principio di alternatività mira difatti a evitare interferenze tra iva e imposta di registro in relazione alla medesima operazione e a scongiurare fenomeni di doppia imposizione di modo che è esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, qualora la condanna sia volta ad assicurare l’adempimento di obbligazioni scaturenti da operazioni soggette a iva. 3.- La sezione tributaria non esprime sulla questione un orientamento univoco. 3.1.- Per un verso, si è ravvisata, talora evocando il collegamento dei negozi intercorrenti tra debitore e creditore da un lato e garante e debitore dall’altro, un’operazione complessiva inscindibile, la quale sarebbe assoggettata a trattamento fiscale unitario, indipendentemente, dunque, dal fatto che l’obbligazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal garante, qualificato come fideiussore. Di qui è scaturita la tesi che propugna la registrazione a tassa fissa del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, quando l’obbligazione principale è relativa a operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto Cass. 19 giugno 2014, n. 14000 nonché 15 luglio 2014, n. 16192 16 luglio 2014, nn. 16306, 16307 e 16308 24 luglio 2014, nn. 16975, 16976 e 16977 11 dicembre 2015, n. 24997 e, da ultimo, 20 luglio 2018, n. 19365 . 3.2.- Di contro, altro orientamento ha escluso l’unitarietà e inscindibilità dell’operazione complessiva. Si è al riguardo fatto leva sul fatto che il titolo da cui deriva il debito principale è distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale trae origine la prestazione di garanzia, e che assume la configurazione di contratto autonomo di garanzia. Una volta scissa l’operazione nei tre rapporti rispettivamente intercorrenti tra debitore principale e creditore rapporto di valuta , tra creditore e garante, e tra garante e debitore principale rapporto di provvista , si è sottolineato che il garante, a seguito del pagamento, non fa valere nei confronti del debitore corrispettivi di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Sicché il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo nei confronti del secondo, al quale non sarebbe applicabile il principio di alternatività, sconterebbe l’imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna Cass. 9 ottobre 2015, nn. 20260, 20261, 20262, 20263, 20264 e 20265 14 ottobre 2015, nn. 20665, 20666, 20667, 20668 e 20669 21 dicembre 2015, n. 25702 16 maggio 2017, n. 12221 19 gennaio 2018, nn. 1339 e 1341 e, da ultimo, 2 febbraio 2018, n. 2551 . 4.- Merita adesione questo secondo orientamento. La rilevanza del collegamento fra negozi valorizzata in seno al primo orientamento si potrebbe ritenere esclusa in base al testo recentemente novellato del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in virtù del quale l’imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a , vi ha aggiunto le parole da sulla base in poi , e alla retroattività della novella, scaturente dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, secondo cui La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a , costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 . 5.- In realtà, già a monte non è possibile configurare alcuna operazione complessiva e inscindibile. E ciò perché la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale. Di qui l’autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall’insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell’iva Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, nonché, tra varie, 9 maggio 2019, n. 12228 . Si era già coerentemente sottolineato, d’altronde, quanto alla polizza fideiussoria prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, che la ratio di essa non sta nella sostituzione e garanzia del versamento dell’imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso Cass., sez. un., 15 aprile 1994, n. 3519 sez. un., 10 ottobre 1996, n. 8592 sez. un., 15 ottobre 1998, n. 10188. Sulla natura di contratto autonomo di garanzia, tra varie, Cass. 28 marzo 2017, n. 7884 31 agosto 2017, n. 20657 20 aprile 2018, n. 9826 . 6.- V’è quindi autonomia di titoli e di conseguenti rapporti, che non riescono a configurare un’operazione unitaria e inscindibile, in quanto danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti. Non se ne legge smentita negli ulteriori precedenti evocati da questa Corte a sostegno dell’orientamento contrario, i quali si riferiscono all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo ottenuto non già dal garante, bensì dal creditore-soggetto iva nei confronti del debitore principale, del garante o di entrambi in relazione all’unica operazione cessione di beni o prestazione di servizi da lui compiuta Cass. 27 luglio 1992, n. 9007 7 aprile 1998, n. 3572 22 dicembre 2000, n. 16098 20 aprile 2007, n. 9390 . 7.- Non giova poi alle ragioni della società il riferimento alla fisionomia della surrogazione che, ad avviso di Axa, il garante esercita a seguito del pagamento, e che comporterebbe la novazione meramente soggettiva dell’obbligazione originaria, la quale, dunque, permarrebbe oggettivamente identica, anche sul piano tributario. 7.1.- E ciò perché non ricorre l’istituto della surrogazione. La surrogazione è prevista per il pagamento della somma che forma oggetto dell’obbligazione o da parte di un soggetto diverso dall’obbligato artt. 1201 e 1203 c.c. o da parte dello stesso obbligato, ma con danaro altrui art. 1202 c.c. . Senz’altro non si riscontra l’ordine di casi previsto dall’art. 1203 c.c., comma 1, n. 3, richiamato da Axa, secondo cui la surrogazione ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo , che si riferisce al condebitore solidale che ha pagato l’intero debito tenuto con altri o a chi ha pagato un debito altrui, in primis, dunque, al fideiussore tenuto per altri . In virtù del contratto autonomo di garanzia incorporato nella polizza fideiussoria, difatti, il garante non è tenuto con altri, ma neanche per altri al pagamento del debito, ovviamente, altrui, perché è tenuto per sé all’adempimento dell’obbligazione che scaturisce dal contratto stipulato e che ha contenuto diverso rispetto a quella originaria del debitore principale. Il rapporto autonomo di garanzia, difatti, si caratterizza morfologicamente proprio perché, a differenza della fideiussione, non sorge tra garante e creditore, ma tra garante e debitore, e ha oggetto diverso da quello del debito principale oggetto, quest’ultimo, peraltro non specificato nella sentenza impugnata, al pari della natura dell’obbligazione originaria laddove il creditore, che non è parte, nè in senso sostanziale, nè in senso formale della convenzione, si limita a beneficiarne degli effetti. Sicché, si è coerentemente stabilito, il debitore principale ha diritto di ripetere dal creditore l’eccedenza che sia stata versata dal garante solo se quest’ultimo abbia proposto azione di rivalsa nei suoi confronti, non avendo altrimenti legittimazione sostanziale a richiedere al terzo creditore quanto egli abbia indebitamente percepito non da lui, ma da altro soggetto Cass. 27 settembre 2016, n. 18995 . 7.2.- Nè ricorre la surrogazione per volontà del creditore prevista dall’art. 1201 c.c., pure evocata in controricorso. Quella che la società qualifica come surroga convenzionale per volontà del creditore è un’azione di rivalsa che il garante esercita nei confronti della propria controparte, ossia del debitore, per ottenere la restituzione di quanto versato. La disposizione al riguardo richiamata che si assume contenuta nelle condizioni generali di polizza, difatti, afferisce pur sempre al rapporto contrattuale garante/debitore, al quale, si è visto, il creditore, denominato beneficiario , resta estraneo. Si tratta, in definitiva, di un rimborso, che trova fonte e disciplina nel rapporto di provvista. 7.3.- Non si può, per conseguenza, far leva sull’indirizzo che ammette la configurabilità dei diritti di surrogazione e regresso dell’istituto di assicurazione che abbia garantito con polizza fideiussoria il pagamento dei diritti doganali nei confronti del proprietario delle merci Cass., sez. un., 15 gennaio 1993, nn. 499 e 500, richiamate, direttamente o indirettamente, tra varie, da Cass. 24 gennaio 2002, n. 845 3 agosto 2017, n. 19362 e 28 febbraio 2018, n. 4570 , perché esso ancora sconta l’assimilazione della polizza al modello legale tipico della fideiussione, poi superata da queste sezioni unite con la richiamata sentenza n. 3947/10 . 7.4.- Ne esce, in definitiva, smentita l’affermazione, posta a sostegno del primo dei due orientamenti riportati, che la condanna al pagamento in favore del garante non può che riferirsi a obbligazione di natura anche fiscalmente identica a quella originaria. Al contrario, la natura del rapporto di valuta, ossia di quello tra debitore e creditore, e, in particolare, l’eventuale riferibilità di esso a operazione soggetta a iva, non riescono a comunicarsi al rapporto di provvista, cioè a quello tra garante e debitore, altro e autonomo, l’oggetto del quale può essere al più soltanto economicamente identico a quello del primo. 8.- Il che a maggior ragione vale nel caso in cui la polizza fideiussoria sia prestata ai fini dell’ottenimento del rimborso dell’iva in relazione alla pretesa di rimborso nei confronti del fisco non si configurano corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto . 9.- Nè la natura di garanzia della prestazione qualitativamente altra dovuta e resa dal solvens, che il giudice d’appello valorizza con la sentenza impugnata, giova alla tesi ivi sostenuta. Il rapporto fra garante e debitore ha ad oggetto l’impegno del primo nei confronti del secondo di prestare la garanzia a beneficio del creditore, a fronte di un compenso traccia di questo distinto ed autonomo rapporto si legge nell’art. 8, comma 4, dello statuto dei diritti del contribuente L. 27 luglio 2000, n. 212 , in base al quale l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Queste sezioni unite hanno d’altronde già rimarcato che la polizza fideiussoria, a differenza della fideiussione, è necessariamente onerosa , in quanto assunta dal garante in corrispettivo del pagamento di un premio Cass., sez. un., n. 3947/10, cit. . 9.1.- Ma quando il garante chiede l’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore principale quanto ha versato al creditore, non fa affatto valere il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore, in seno al rapporto che a lui lo lega, ossia, come si esprime la L. n. 212 del 2000, art. 8, il costo della garanzia. 9.2.- Egli si limita, si è visto, a ristorarsi di quanto versato, mediante l’esercizio di azione di rivalsa nei confronti del debitore. Sicché il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma già da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto non dispone una prestazione soggetta a iva, ossia quella di garanzia, già eseguita e verosimilmente remunerata col premio per conseguenza, non ne riguarda il corrispettivo, ossia il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente giusta, tra varie, Corte giust. 10 novembre 2016, causa C-432/15, Bastovà . 9.3.- Anche sul fronte del rapporto di provvista, quindi, la circostanza che la prestazione eseguita dal garante e il conseguente pagamento da lui richiesto al debitore abbiano uguale contenuto patrimoniale non acquista rilievo ai fini dell’applicazione del principio di alternatività soltanto la prima afferisce a un’operazione imponibile ai fini iva, sebbene in concreto esente il secondo si colloca dopo di essa ed è quindi irrilevante ai fini dell’iva. 10.- In definitiva, poiché nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto dal garante autonomo solvens nei confronti del debitore principale non vengono in considerazione corrispettivi o prestazioni soggetti a imposta sul valore aggiunto , non trova spazio il principio di alternatività. Ne consegue l’applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b , della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che assoggetta gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi che scontano l’imposta di registro in base all’art. 37 del medesimo decreto , recanti condanna al pagamento di somme o valori all’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%. 11.- A composizione del contrasto, va per conseguenza affermato il seguente principio di diritto In tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato . 12.- Ne segue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta. La sussistenza del contrasto comporta la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta. Compensa le spese dell’intero processo.