Per l’actio negatoria servitutis basta la titolarità del bene

La parte che agisce in negatoria servitutis ha l’onere di provare la titolarità del fondo, mentre incombe sul convenuto la prova dell’esistenza del diritto reale vantato.

Con l’ordinanza n. 18028/19, depositata il 4 luglio, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte è intervenuta a dirimere una controversia in tema di servitù di passo, sancendo un importante principio di diritto. Il caso. I fatti di causa risalgono al 1974, quando due fratelli decidono di acquistare in comunione pro indiviso un fondo in provincia di Firenze nel 1989 ereditano in quote eguali, dal padre, anche il terreno confinante. Nell’anno 1999, poi, le parti formalizzano la divisione dei poderi sui quali, peraltro, insisteva un varco che consentiva il passaggio comune tra i due terreni. Orbene, nel 2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, su istanza di uno dei fratelli, la Corte d’Appello fiorentina, riconosce il diritto di servitù di passo in favore della sua proprietà ed a carico di quella della sorella. In primo grado, invero, il fratello aveva eccepito che la servitù era stata costituita per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di fondi appartenenti ad un unico proprietario, fin dall’atto di divisione avvenuto il 5.11.1999, e che l’apparenza della servitù era costituita dall’esistenza, sul fondo servente, di un cancello e di un viale. La sorella, invece, aveva agito in negatoria servitutis per chiedere di accertarsi l’inesistenza, sul suo fondo, di detto peso. In sede di gravame, la Corte ha ritenuto che all’atto della separazione dei due fondi, originariamente appartenuti ad unico proprietario, il vincolo di subordinazione era avvenuto per volontà delle stessi parti in lite, pertanto, l’attrice in negatoria servitutis avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza della servitù. Ciò, tuttavia, non era avvenuto, nonostante nell’atto di divisione nulla era stato previsto in ordine a tale diritto reale. La sua domanda, quindi, era stata negata, con accoglimento delle rivendicazioni del fratello. Il giudizio in Cassazione. Avverso la sentenza di appello, la signora ha proposto ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo di diritto, ai sensi dell’art 360, n. 3, c.p.c., con il quale ha dedotto la violazione dell’art. 2697, in relazione all’art. 949 c.c Il Supremo Collegio ha ritenuto condivisibile la doglianza, affermando che nell’ actio negatoria servitutis , la titolarità del bene si pone come requisito d legittimazione attiva e non come oggetto di controversia. In conseguenza, l’attore ha il solo onere di provare, anche in via presuntiva, la titolarità del bene. Per converso, incombe sul convenuto la prova dell’esistenza del diritto reale a lui spettante. Quanto alla servitù costituita per destinazione del padre di famiglia è necessario – ha aggiunto la Corte – che i fondi appartengano ad un unico proprietario e che, al momento della alienazione o divisione del fondo, le opere destinate all’esercizio della servitù preesistano e siano poste o lasciate nello stato dal quale risulta la servitù ovvero in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio che integri, de facto, il contenuto della servitù l’apparenza è indispensabile per poter ritenere costituita questa servitù e non la volontà dei condividenti, desumibile dall’atto negoziale, di asservire un fondo ad un altro fondo. Al contrario, la Corte di merito aveva erroneamente posto a carico della sorella la prova dell’esistenza della servitù e non aveva accertato se l’unico proprietario, al momento della divisione o alienazione, avesse asservito un fondo all’altro, attraverso l’esistenza di opere visibili e permanenti, e non anche attraverso l’esame del titolo contrattuale. La sentenza di appello è stata, pertanto, cassata e la causa è stata rinviata alla Corte territoriale di merito, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 10 gennaio – 4 luglio 2019, n. 18028 Presidente Orilia – Relatore Giannaccari Fatti di causa La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 31.1.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, accoglieva la domanda proposta in via riconvenzionale, da Ri.Ma. e, per l’effetto, dichiarava il diritto di servitù di passo in favore della sua proprietà ed a carico della proprietà di R.M. R.M. aveva agito in negatoria servitutis per chiedere accertarsi l’inesistenza, sul suo fondo, di una servitù di passaggio in favore di Ri.Ma. , il quale, nel costituirsi aveva chiesto, in via riconvenzionale l’accertamento del diritto di servitù in favore del proprio fondo. Per quel che rileva nel giudizio di legittimità, il Ri. aveva dedotto che la servitù fosse stata costituita per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di fondi appartenenti ad un unico proprietario, fino all’atto di divisione del 5.11.1999 assumeva che l’apparenza della servitù fosse costituita dall’esistenza, sul fondo servente, di un cancelletto di ingresso e di un vialetto. La corte territoriale riteneva che all’atto della separazione dei due fondi, originariamente appartenenti all’unico proprietario, il vincolo di subordinazione di un fondo rispetto all’altro fosse avvenuto per volontà delle stesse parti in causa la clausola contenuta nell’atto di divisione, relativa al trasferimento delle servitù attive e passive costituiva mera clausola di stile, non incompatibile con la volontà delle parti di eliminare la situazione di fatto esistente. In tale ipotesi, quindi, doveva farsi ricorso al principio dell’onere della prova, che incombeva in capo a R.M. , attrice in negatoria servitutis, la quale non aveva dimostrato l’inesistenza della servitù. Osservava la corte fiorentina che i due fondi appartenevano originariamente a due proprietari quello di R.M. apparteneva a ri.ma. e quello di Ri.Ma. a R.F. . Le parti avevano acquistato, nel 1974, il fondo di Ri.Ma. e, nel 1989 avevano ereditato quello del padre ri.ma. , ove era aperto il varco sulla . Fino all’atto di divisione del 1999, ri.ma. , proprietario originario del terreno, utilizzava l’accesso privo di passo carrabile per accedere al fondo di R.F. , poi trasferito a Ri.Ma. . Poiché nell’atto di divisione, le parti nulla era stato previsto in ordine alla servitù, incombeva su R.M. l’onere di provare l’inesistenza del diritto reale in favore del fondo di Ri.Ma. . Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.M. sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso Ri.Ma. . In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 949 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico di chi agisce in negatoria servitutis l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della servitù, mentre, invece, incomberebbe sull’attore l’onere di provare, anche in via presuntiva, la proprietà spetterebbe al convenuto la prova del diritto di servitù da lui vantato. Il motivo è fondato. Nell’actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in negatoria ha l’onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto. L’attore non ha, invece, l’onere di provare l’inesistenza del diritto vantato dal terzo ma spetta al convenuto provare l’esistenza del diritto a lui spettante, di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale Cassazione civile sez. II, 15/10/2014, n. 21851 Cass. 23-1- 2007 n. 1409 Cass. 27-12-2004 n. 24028 Cass. 26-5-2004 n. 10149 Cass. 22-3-2001 n. 4120 . Quanto alla servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia, le opere visibili e permanenti, dalle quali si evinca l’asservimento di un fondo in favore di un altro fondo, devono essere predisposte dall’unico proprietario prima dell’alienazione o della divisione del fondo. Il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell’intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all’onere proprio della servitù Cass. 12197 del 1997 . Inoltre, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e solo comproprietario dell’altro, mancando in tal caso il requisito dell’appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario Cassazione civile sez. II, 12/02/2016, n. 2853 Cass. Civ., sez. 02, del 14/01/1997, n. 282 . La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, in quanto ha posto a carico di R.M. , che agiva in negatoria servitutis, l’onere di provare l’inesistenza della servitù in favore del fondo di Ri.Ma. , mentre era suo onere provare unicamente, anche, in via presuntiva la titolarità del diritto. Era onere di Ri.Ma. , convenuto nell’actio negatoria servitutis ed attore in confessoria servitutis dimostrare l’esistenza della servitù per costituzione del padre di famiglia. Vi è stata, pertanto un’errata applicazione degli art. 949 e 2967 c.c., avendo la corte territoriale ritenuto la sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, alla luce delle emergenze processuali che evidenziavano una situazione di insuperabile dubbio , a fronte del quale ha fatto erronea applicazione del principio dell’onus probandi. Il giudice d’appello ha, inoltre, errato nell’affermare pag. 2 della sentenza che il pater familias, di cui alla previsione dell’art. 1062 c.c., deve essere individuato proprio negli odierni contendenti, condomini in capo ai quali risulta essersi configurato l’estremo essenziale del diritto dominicale sui fondi fino all’atto di scioglimento della comunione e la conseguente separazione degli stessi . In tal modo, l’individuazione dell’unico originario proprietario è stata fatta coincidere con gli stessi condividenti, in violazione dell’art. 1062 c.c., che prevede l’appartenenza dei fondi all’unico proprietario, il quale, al momento della divisione abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù, ovvero vi siano opere visibili e permanenti inequivocabilmente strumentali all’esercizio della servitù e rivelatrici del peso di un fondo in funzione dell’utilità dell’altro fondo, la cui esistenza consente di qualificare la servitù come apparente. Nella specie, risulta dall’impugnata sentenza che i due fondi di proprietà rispettivamente di R.M. e Ri.Ma. appartenevano originariamente il primo a ri.ma. ed il secondo a R.F. R.M. e Ri.Ma. , nel 1974, avevano acquistato in comunione pro indiviso il fondo di R.F. e nel 1989 avevano ereditato in quote eguali quello di ri.ma. . La corte territoriale si è limitata ad accertare che fino alla divisione, avvenuta nel 1999, l’accesso realizzato da r.m. sul fondo, poi assegnato a R.M. , era utilizzato per raggiungere il fondo di proprietà di R.F. . Non ha, invece, accertato se l’unico proprietario, al momento della divisione o alienazione, avesse asservito un fondo all’altro fondo attraverso l’esistenza di opere visibili e permanenti, e non anche attraverso l’esame del titolo contrattuale. La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che applicherà ai seguenti principio di diritto - La parte che agisce in negatoria servitutis ha l’onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto ma non di provare l’inesistenza del diritto vantato dal terzo incombe al convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto reale a lui spettante - La prova della servitù per destinazione del padre di famiglia postula che, al momento in cui i due fondi cessano di appartenere ad unico proprietario, le opere destinate all’esercizio della servitù preesistano alla divisione o all’alienazione del fondo e siano state poste o lasciate nello stato dal quale risulta la servitù, ovvero in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri, de facto il contenuto della servitù l’apparenza è indispensabile per poter ritenere costituita questa servitù e non la volontà dei condividenti, desumibile dall’atto negoziale, di asservire un fondo ad un altro fondo . Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.