Infrazioni stradali: è valida l’ordinanza-ingiunzione sottoscritta dal Vice Prefetto Aggiunto?

Chi si oppone ad una ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, che ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del Prefetto o del Vice-Prefetto Vicario, abbia emesso il provvedimento, ha l’onere di provare tale fatto negativo con la conseguenza che, qualora non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, risulta tenuto, in ogni caso, a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori previsti dall’art. 23, comma 6, l. n. 689/1989, presso l’Amministrazione stessa, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ulteriormente, consegue che, ove l’opponente rimanga del tutto inerte in sede processuale, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.

Il principio, già affermato in plurime occasioni dalla Corte di Cassazione, è stato ribadito dalla II Sezione Civile, nell’Ordinanza depositata il 13 giugno 2019, n. 15927. La vicenda. Una Prefettura ricorre per la cassazione di una pronuncia resa dal giudice d’appello, deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 2697 del codice civile in tema di onere della prova e, più in particolare, per aver ritenuto che spettasse all’Amministrazione l’onere di dar prova della sussistenza della delega in favore del Vice - Prefetto, la cui sussistenza era stata confutata dalla parte opponente. Infatti, il giudice dell’appello aveva ritenuto necessaria l’indicazione della sussistenza della delega. Il collegio della II Sezione Civile della Corte di Cassazione, aderendo a un indirizzo ermeneutico costante, annulla la pronuncia e, previa indicazione del principio di diritto da applicare alla fattispecie, rinvia la decisione al giudice di seconde cure. Il principio di diritto. La Corte di Cassazione, in modo difforme dalla posizione presa dal giudice di seconde cure, richiama quell’indirizzo giurisprudenziale si veda Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 10 maggio 2010, n. 11283, nonché Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza 22 agosto 2018, n. 20972 che sostiene che l’opponente all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, che ne asserisca l’illegittimità per mancata sussistenza della delega di firma in capo al funzionario il quale, in sostituzione del Prefetto ovvero del Vice Prefetto Vicario, abbia emesso il provvedimento, ha l’onere di provare tale fatto negativo, quindi con la conseguenza che, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte l’Amministrazione, è tenuto in ogni caso a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ai sensi dell’articolo 213 del codice di procedura civile, ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’articolo 23, comma 6, della legge n. 689 del 1989, presso l’Amministrazione medesima, che non può esimersi dalla relativa risposta. Per l’effetto, qualora l’opponente rimanga completamente inerte in sede processuale, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata. La facoltà di delega in capo alle figure professionali della carriera prefettizia. Ancor più in dettaglio, l’ordinanza - ingiunzione attraverso la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del Codice della strada, può essere emessa dal Vice - Prefetto Aggiunto, in quanto la previsione normativa di una triade di distinte figure professionali della carriera prefettizia Prefetto, Vice Prefetto Vicario, Vice Prefetto Aggiunto ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti singoli, rientranti nelle attribuzioni del soggetto delegante, al funzionario delegato, mentre risulta completamente irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato. Legittimità dell’azione amministrativa. Il collegio, in supporto del principio sopra esposto, precisa che la presunzione di legittimità dell’azione amministrativa trova base generale nell’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e, nella fattispecie, anche nella disciplina che attribuisce il potere sanzionatorio finanche al Vice – Prefetto, ovvero l’articolo 14 del decreto legislativo n. 139 del 2000. come pure nell’allegata tabella B. Rispetto del diritto di difesa. Gli stessi giudici di legittimità rilevano, inoltre, che relativamente al diritto di difesa, nel caso di specie risulta essere stato assicurato al soggetto opponente, poiché l’omessa richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 213 del codice di procedura civile, è imputabile unicamente alla mancata attivazione di quest’ultimo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 ottobre 2018 – 13 giugno 2019, n. 15927 Presidente Correnti – Relatore Casadonte Rilevato che - la vicenda in esame trae origine dall’opposizione all’ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui era stato ingiunto il pagamento di Euro 310,00 a titolo di sanzione amministrativa per l’accertata infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8 consistita nella guida di veicolo a velocità superiore al limite vigente sulla strada percorsa - l’opponente deduceva la nullità e/o inesistenza dell’ordinanza ingiunzione opposta perché sottoscritta dal vice prefetto dell’area competente senza l’indicazione della delega conferitagli dal prefetto - il giudice di Pace di Bari accoglieva l’opposizione - la Prefettura proponeva appello rappresentando la possibilità di delega prevista dal D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 e la ripartizione dell’onere probatorio in merito alla suddetta delega - sosteneva, cioè, che l’onere di provare la fondatezza dell’eccezione di difetto di delega incombeva sulla stessa parte che l’aveva posta a fondamento dell’opposizione - il Tribunale di Bari, quale giudice d’appello, con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello attribuendo l’onere probatorio dell’esistenza della delega in capo all’amministrazione con conseguente annullamento del provvedimento per effetto del mancato assolvimento del relativo onere - la cassazione della sentenza del giudice d’appello è chiesta dalla Prefettura con tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo - non ha svolto attività difensiva l’intimato P.C. . Considerato che - con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 241 del 1990, art. 1 e del D.Lgs. n. 139 del 2000, artt. 1, 2 e 14 per avere ritenuto che incombesse sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’esistenza della delega a favore del vice prefetto, la cui esistenza era stata negata dall’opponente - il motivo è fondato - il giudice d’appello dopo aver dato conto della distinta questione riguardante la fattispecie dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal vice-prefetto vicario, esamina quella dell’ordinanza emessa dal vice prefetto tout court, come nel caso di specie, e considera le possibili opzioni interpretative circa la necessità o meno che la delega del relativo potere risulti o meno indicata nell’ordinanza - fra le due possibilità, il giudice barese opta per la tesi della necessità dell’indicazione, con la conseguenza che in mancanza ed a fronte della contestazione della sua esistenza, sarebbe onere dell’amministrazione offrirne la prova, pena l’annullamento dell’ordinanza in conformità a quanto deciso dal Giudice di pace - tale conclusione sarebbe più conforme al diritto di difesa - inoltre, ad avviso del giudice d’appello non sussisterebbe un principio codificato di presunta legittimità degli atti amministrativi e l’attribuzione dell’onere probatorio di provare l’insussistenza della delega sul privato sanzionato sarebbe contrario all’art. 111 Cost. - ritiene il collegio che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, debba, invece, essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a favore della tesi che l’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta - ne consegue ulteriormente che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata cfr. Cass. 11283/2010 id. 23073/2016 id.20972/2018 - è stato, in particolare, precisato che l’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto , ciascuna titolare di proprie attribuzioni cfr. Tabelle A e B allegate al D.Lgs. n. 139 del 2000 , non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato cfr. Cass. 3904/2014 - nè alla suddetta conclusione appaiono ostative le obiezioni del giudice d’appello, perché la presunzione di legittimità dell’azione amministrativa trova il suo generale fondamento nella L. n. 241 del 1990, art. 1 e nel caso di specie anche nelle norme che attribuiscono il potere sanzionatorio anche al vice prefetto cfr. D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 ed allegata tabella B - con riguardo al diritto di difesa, esso come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, è assicurato all’opponente e nel caso di specie, la mancata richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. è dipesa dalla mancata attivazione di quest’ultimo - si deve, perciò, concludere per l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato affinché riesami la causa alla luce del principio di diritto sopra richiamato nonché si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di cassazione.