Spese legali a carico dell’avvocato se era privo di procura speciale

Nel caso di ricorso in Cassazione promosso dal difensore senza effettivo conferimento della procura speciale, l’attività non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.

Con l’ordinanza n. 14474/19, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato il rigetto della domanda di condanna di una compagnia assicuratrice per i danni subiti dell’immobile degli attori a seguito di eventi atmosferici. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sottoscritto dall’avvocato in forza di procura a margine dell’atto di appello . Procura speciale. Il Collegio, evidenziando che non risulta allegata al ricorso alcuna procura speciale, ricorda che la procura prevista dall’art. 365 c.p.c. non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, comma 3, c.p.c. che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati . Se dunque la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, sarà necessario il conferimento nella forma dell’atto pubblico o con scrittura privata autentica, con il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Regolamentazione delle spese. La Corte aggiunge inoltre che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso , l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio . Nel diverso caso in cui l’invalidità o l’inefficacia della procura ad litem sia sopravvenuta, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio essendo l’attività svolta provvisoriamente efficacia e la procura idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata. Applicando tali principi al caso di specie, gli Ermellini riscontrano l’inesistenza della procura rilasciata a margine dell’atto di appello, escludendo l’ipotesi di una nullità. Infatti tale atto si configura non già come mera inosservanza dei requisiti di contenuto-forma della procura, bensì come atto ontologicamente diverso da quello richiesto. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avvocato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 31 gennaio – 28 maggio 2019, n. 14474 Presidente Frasca – Relatore Iannello Rilevato che 1. Con la sentenza in oggetto la Corte d’appello di Catanzaro, rigettando l’appello proposto da S.F. , St.Lu. e S.L. , ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva respinto la domanda di condanna di Assicurazioni Generali S.p.A. al pagamento di indennizzo assicurativo per i danni subiti da immobile di loro proprietà, consistiti in brecce e lesioni nelle pareti , a seguito di violenti eventi atmosferici. Conformemente alla decisione del primo giudice ha infatti ritenuto che, in base alla previsione di cui all’art. 11 condizioni generali di contratto, lett. I , considerata quale clausola determinativa dell’oggetto del contratto e non limitativa della responsabilità escludendone dunque il dedotto carattere vessatorio , l’evento non rientrasse tra quelli coperti da assicurazione. 2. Avverso tale decisione S.F. , St.Lu. e S.L. , per ministero dell’Avv. Sabrina Mannarino, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Generali Italia S.p.A. deposita controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in difetto di valida procura. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La controricorrente deposita memoria. Considerato che 1. È fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso. Questo infatti è stato sottoscritto dall’avv. Sabrina Mannarino, dichiaratamente, in forza di procura a margine dell’atto di appello . Non risulta comunque allegata al ricorso alcuna procura speciale ad esso specificamente riferita. Secondo principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c. a mente del quale il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dallo stesso art., comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata v. e pluribus Cass. Sez. U. 12/06/2006, n. 13537 Cass. 26/06/2007, n. 14749 09/03/2011, n. 5554 11/09/2014, n. 19226 04/06/2015, n. 11551 07/01/2016, n. 58 . Anche a prescindere da quanto precede, si osserva, comunque, che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, oltre che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata Cass. n. 14749 del 2007, cit. 28/03/2006, n. 7984 25/05/2018, n. 13055 . Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, rendendosi ultroneo l’esame dei motivi che ne sono dedotti a fondamento. 2. In ordine alla regolamentazione delle spese, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte sent. 10/05/2006, n. 10706 hanno affermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso , l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo . Nel caso di specie si tratta di procura rilasciata a margine dell’atto di appello per la rappresentanza in ogni stato e grado . Non sembra possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto ontologicamente diverso da quello richiesto, restando in tal senso ininfluente la previsione, evidentemente erronea, di una successiva ultrattività della procura rilasciata per l’atto d’appello anche per gradi diversi. Una procura simile, nel caso esaminato da Cass. 11/09/2014, n. 19226, è stata ivi ritenuta, ai fini in questione, alla luce del criterio fissato dalle sezioni unite del 2006, non già nulla ma inesistente. Peraltro, l’unico caso sia pure in via esemplificazione di nullità della procura considerato da Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006 è quello - di certo non assimilabile all’ipotesi in esame - di mandato conferito in primo grado, anche per l’eventuale appello, da soggetto non più in vita al momento della proposizione del gravame da parte del difensore ipotesi ovviamente riferita all’indirizzo precedente a Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014 . Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale -che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito così Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006, cit. Cass. n. 13055 del 2018, cit. 20/11/2017, n. 27530 n. 58 del 2016 n. 11551 del 2015 n. 19226 del 2014, cit. . Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l’Avv. Sabrina Mannarino, nella misura indicata in dispositivo. Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto avvocato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Avv. Sabrina Mannarino al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Avv. Mannarino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.