Cabotaggio: il soggetto passivo della sanzione è il trasportatore

In ipotesi di cabotaggio il soggetto passivo della sanzione è il trasportatore, per esso intendendosi il soggetto giuridicamente titolare della licenza e non il dipendente posto materialmente alla guida. L’obbligo di documentazione a bordo decorre dal 2014 in avanti, è escluso per il periodo precedente.

Il caso. La Polizia stradale di Bolzano contestava ad una società di trasporto ed alla persona fisica posta alla guida, violazione dell’art. 46- bis l. n. 298/1978 cabotaggio . Le società sanzionate formulavano opposizione. Il G.d.P. accoglieva parzialmente l’opposizione riducendo la sanzione al minimo edittale, mentre il Tribunale respingeva l’opposizione e confermava la decisione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese. Il Tribunale articolava il rigetto richiamando l’art. 8 del regolamento comunitario n. 1072/2009 il quale statuisce che i trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente. Tale ultimo onere della prova, a parere del tribunale, non risultava assolto dai ricorrenti. Cabotaggio stradale. Per cabotaggio stradale si intende l’attività di trasporto nazionale di merci su strada svolta da un trasportatore non residente sul territorio di un altro Stato membro dell’UE/SEE 1 a titolo temporaneo, cioè senza che lo stesso risulti stabilito nel territorio di tale Stato c.d. Stato membro ospitante . La norma. L’art. 8 del regolamento comunitario n. 1072/2009 fissa la norma generale 1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio. 2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1, sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata. Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione. La S.C. ha chiarito che la normativa applicabile ratione temporis è l’art. 8 del regolamento comunitario n. 1072/2009, non anche l’art. 46- bis l. n. 298/1978, entrato in vigore nel 2014 a fronte della violazione commessa nel 2013. I soggetti sanzionabili. La Cassazione ha chiarito che, in ipotesi di cabotaggio, il soggetto passivo della sanzione è il trasportatore per esso intendendosi il soggetto giuridicamente titolare della licenza e non il dipendente posto materialmente alla guida. L’interpretazione. I Giudici di legittimità hanno contestato la mancata prova-presenza della documentazione a bordo del veicolo attestante il numero dei viaggi. Tuttavia, l’art. 8 r.c. n. 1072/2009, applicabile ratione temporis, sanziona la mancata prova del trasporto internazionale. Mentre, solo successivamente, l’art. 46- bis l. n. 298/1978 in vigore dal 2014 , ha prescritto l’obbligo di prova documentale e di trasporto nel veicolo della relativa documentazione. La soluzione. In continuità con il percorso logico esposto, rilevato che la norma applicabile per tempo non prevedeva espressamente l’obbligo di prova documentale a bordo, deve ritenersi violato il principio di legalità e tassatività ex art. 1 l. n. 689/1981, in ogni caso, la normativa comunitaria richiamata non sanzionava la condotta contestata alle parti, non sussistendo, ratione temporis, l’obbligo del vettore di tenere a bordo la documentazione comprovante il percorso. Con queste argomentazioni, la S.C. ha accolto il ricorso cassando la sentenza senza rinvio. Le spese dell’intero giudizio vengono compensate.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 febbraio – 16 maggio 2019, n. 13233 Presidente Orilia – Relatore Carrato Rilevato in fatto Il Giudice di pace di Bolzano, con sentenza n. 418/2014, provvedendo sull’opposizione proposta-avverso il verbale di contestazione n. 700010562067 in data 12 luglio 2013, elevato dalla Polizia stradale di Bolzano,- da A.M.S. e, quale obbligata in solido, dalla soc. UAB TLB di omissis , in relazione alla violazione di cui alla L. n. 298 del 1974, art. 46-bis, l’accoglieva parzialmente, ovvero soltanto con riferimento alla riduzione dell’irrogata sanzione pecuniaria al minimo edittale. Decidendo sull’appello formulato dai soccombenti ricorrenti in primo grado e nella costituzione del Ministero dell’Interno in persona del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 216/2016, rigettava il gravame, confermando l’impugnata decisione e regolando le spese giudiziali in base al principio della soccombenza. A sostegno dell’adottata pronuncia il giudice di appello riteneva che l’infrazione in questione si fosse effettivamente configurata avuto riguardo al precetto previsto dalla norma violata in coordinamento con l’art. 8 del regolamento comunitario n. 1072/2009, il cui comma 3 prevede che i trasporti nazionali effettuati nello Stato ospitante sono considerati conformi allo stesso regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente, onere che, nella fattispecie, non risultava essere stato assolto, rilevandosi anche la sussistenza dell’elemento soggettivo inerente alla violazione in discorso. Considerato in diritto Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione la UAB TLB, la TRANSPORT LOGISTICA ALPIMAR GmbH e il sig. A.M.S. , riferito a due motivi, rispetto al quale l’intimato Ministero dell’Interno-Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano anche a seguito della rinnovazione della notificazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il P.G. ha depositato - ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. - conclusioni scritte con le quali ha instato per l’accoglimento del ricorso. 1. Con la prima censura i ricorrenti hanno dedotto - in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione della L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 46 bis, della L. n. 689 del 1981, art. 1 e del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 7 bis, commi 5 e 6, sul presupposto che la condotta sanzionata dalla L. n. 298 del 1974, art. 46 bis cit., riguarda il superamento, da parte di un vettore straniero, del numero dei trasporti di cabotaggio effettuati in un Paese diverso da quello di provenienza e non quella riconducibile ad una mera dimenticanza della documentazione di trasporto da tenersi a bordo del veicolo. 2. Con il secondo motivo i ricorrente hanno prospettato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla circostanza riguardante l’ingresso del vettore lituano in territorio nazionale, come risultante dalla documentazione in atti e come confermato dalle prove testimoniali. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è da ritenersi fondato per le ragioni che seguono. In primo luogo, bisogna evidenziare che ratione temporis , nella fattispecie, sul presupposto che la condotta contestata era stata accertata con verbale del 12 luglio 2013, era applicabile solo il disposto dell’art. 8 del regolamento comunitario n. 1072/2009, poiché il precetto previsto dalla L. n. 298 del 1974, art. 46-bis, comma 1-bis, risulta introdotto solo con la D.L. n. 133 del 2014, art. 32-bis, comma 1, lett. b , conv., con modif., dalla L. n. 164 del 2014. Ciò premesso, l’art. 8 del citato regolamento e la specifica previsione della condotta sanzionabile di cui al relativo comma 3 sanzionano solo la mancata produzione di prove che attestino l’avvenuto trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio effettuato consecutivamente inoltre, tale condotta - per essere punibile - deve essere riferita soggettivamente al comportamento omissivo del trasportatore , che non è identificabile con il dipendente autista che, per suo conto, esercita materialmente il trasporto. In ogni caso, la condotta ascritta a quest’ultimo inerisce la mancanza della necessaria documentazione a bordo del veicolo al momento del controllo, da considerarsi sussumibile nel precetto di cui al D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7-bis, commi 5 e 6, all’epoca del fatto ancora vigente, siccome abrogato solo per effetto della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 247, lett. c , come sostenuto in ricorso e come desumibile anche dal ragionamento complessivo prospettato dal P.G. nelle sue conclusioni, il quale concorda con l’esegesi dei ricorrenti che giungono ad una perimetrazione del disposto sanzionatorio della L. n. 298 del 1974, art. 46-bis - ma nei limiti riconducibili all’art. 8, comma 3, del regol. CE - tale da escludere la condotta omissiva in questione. Infatti, il contestato art. 8 del regol. CE n. 1072/2009 concerne esclusivamente la violazione della mancata prova della documentazione attestatrice del trasporto internazionale in entrata oltre che di ogni trasporto di cabotaggio che il trasportatore abbia effettuato consecutivamente. Diversamente era il D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7-bis cit. che, al comma 5, poneva, invero, riferimento alla condotta - riguardante chiunque trovavasi ad effettuare il trasporto - consistente nel non aver portato a bordo del veicolo del trasporto la scheda di trasporto o documento qualificato come equipollente tale disciplina - vigente all’epoca del fatto in questione - era rivolta specificamente, dal successivo comma 6, anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri. Occorre notare, in via ermeneutica, che anche il successivo art. 46-bis della L. n. 298 del 1974, al comma 1-bis introdotto - come già messo in risalto solo con il D.L. n. 133 del 2014, art. 32-bis, comma 1, lett. b , conv., con modif., dalla L. n. 164 del 2014 , ha riguardo alla circolazione del territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata produzione delle prove documentali da fornire ai sensi dell’art. 8, par. 3, del regolamento CE n. 1072/2009, risultando, però, aggiunto alla fine il precetto che - ai fini sanzionatori di cui al comma 1 dello stesso art. 46-bis - avrebbe assunto rilevanza anche il caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo. Tuttavia, quest’ultima condotta non era già prevista dallo stesso art. 8 del regol. CE n. 1072/2009, applicabile al momento dell’accertamento, che - come detto - faceva un mero riferimento solo alla mancata allegazione delle suddette prove documentali in senso generico da parte del solo trasportatore, senza specificare in quale modo donde sarebbe stata - forse possibile, nell’eventualità di mera dimenticanza, procedere anche ad sua produzione differita in un termine imposto dall’organo accertatore , ma non anche necessariamente durante il trasporto tenendole a disposizione a bordo. Da ciò - considerando la disciplina ratione temporis applicabile al momento dell’accertamento - consegue che, effettivamente, si è venuta a configurare la denunciata violazione dei principi di legalità e di tassatività, come contemplati dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 per gli illeciti amministrativi, sia perché è stata applicata una normativa comunitaria per l’appunto, l’art. 8, comma 3, del regol. CE n. 1072/2009 che non prevedeva quale condotta sanzionabile quella specificamente ascritta ai contravventori, sia perché non avrebbe potuto trovare applicazione - nei confronti degli stessi - il disposto normativo di cui all’art. 1-bis della L. n. 298 del 1974, art. 46-bis, aggiunto - come detto - a quest’ultima norma successivamente nel 2014 alla consumazione della condotta accertata risalente al 2013 e, quindi, non applicabile a questa per effetto dell’irretroattività delle norme sanzionatorie relative alle violazioni amministrative cfr., tra le tante, Cass. n. 10071/2003, Cass. n. 6769/2004 e Cass. n. 1789/2008 . Occorre, perciò, affermare che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il seguente principio di diritto la L. n. 298 del 1974, art. 46-bis - nella versione temporalmente vigente all’atto della consumazione della condotta oggetto di accertamento nel caso di specie operato nel luglio 2013 e, quindi, prima dell’introduzione del comma 1-bis ad opera del D.L. n. 133 del 2014, art. 32-bis, comma 1, lett. b , conv., con modif., dalla L. n. 164 del 2014 - non era applicabile, laddove richiamava anche il contestato art. 8, comma 3, del regol. CE n. 1072/2009, alla condotta inerente la mancata tenuta a bordo dei veicoli immatricolati all’estero circolanti nel territorio nazionale dei documenti indicati nella stessa disposizione comunitaria, donde l’infrazione amministrativa riferita a quest’ultima condotta ed accertata prima dell’entrata in vigore del citato art. 1-bis della L. n. 298 del 1974, art. 46-bis si sarebbe dovuta ritenere contestata in violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 . 4. Per le esposte complessive ragioni il primo motivo deve essere ritenuto fondato da cui deriva l’assorbimento del secondo , con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originaria opposizione proposta dalle parti ricorrenti ed il conseguente annullamento dell’impugnato verbale di accertamento. Quanto alle spese dell’intero giudizio avuto riguardo a tutti e tre i gradi svoltisi , sulle quali bisogna pronunciarsi in questa sede in dipendenza dell’esito finale della controversia, ritiene il collegio che - avuto riguardo alla versione dell’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile in considerazione dell’introduzione del giudizio nel 2013 - sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti in virtù della peculiarità della fattispecie esaminata e della novità delle questioni giuridiche affrontate. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione proposta dalle parti ricorrenti ed annulla l’impugnato verbale di accertamento. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.