Responsabilità solidale del legale rappresentante: necessaria un’effettiva attività svolta per conto dell’associazione

L’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c. – non essendo, quindi, sufficiente che lo stesso sia eventualmente evocato solo quale legale rappresentante dell’ente – al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto.

Con la pronuncia del 14 maggio 2019, n. 12714, il S.C. chiarisce la portata e l’estensione dell’art. 38 c.c. e definisce i termini della responsabilità del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta. Il caso. Il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, chiamato a rispondere in via solidale dei debiti dell’associazione stessa, propone opposizione a precetto sostenendo l’inefficacia della sentenza nei suoi confronti – sentenza che aveva effettivamente accertato la sussistenza del debito dell’associazione - non avendo partecipato al giudizio di merito e non essendo stata fornita prova della sua attività in nome e per conto dell’associazione. Accolta l’opposizione in primo grado e rigettata in appello, il legale rappresentante propone quindi ricorso per Cassazione sostenendo che l’art. 38 c.c. trovi applicazione solo nel caso di legale rappresentante che abbia agito effettivamente in nome e per conto dell’associazione, mentre la responsabilità solidale non può invocarsi per il solo fatto di essere, appunto, il legale rappresentante. Il S.C. accoglie il ricorso sulla base del principio espresso nella massima in epigrafe. L a regola generale la responsabilità ex art. 38 c.c Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto. La responsabilità personale e solidale in parola, infatti, non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell'associazione non riconosciuta, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in nome e per conto di essa in relazione ad uno specifico atto o negozio. L’art. 38 c.c., quindi – secondo la giurisprudenza ormai consolidata - non qualifica in via diretta la responsabilità in capo al presidente o rappresentante legale dell'associazione, ma mira ad identificare sempre e comunque chi agisce in nome e per conto dell'associazione. Responsabilità del legale rappresentante come e perché. Sulla base del principio poc’anzi espresso, si può affermare che per la sussistenza dell’ulteriore responsabilità ex art. 38 c.c. del legale rappresentante non è sufficiente rinviare alla carica sociale rivestita dal soggetto, ma occorre accertare l'avvenuto svolgimento di atti concreti di gestione in nome e per conto dell’associazione. La natura della responsabilità ex art. 38 c.c La Cassazione, richiamando un consolidato orientamento, precisa inoltre che la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c., per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa. La similitudine con la responsabilità che deriva dalla fideiussore è lampante, e proprio il S.C., in un passaggio della pronuncia in commento, afferma che tale responsabilità è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege , ossia quelle assimilabili alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1951 c.c Onere della prova dell’attività svolta per conto dell’associazione. Come visto, è pacifico che la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta - la quale si aggiunge, per i terzi creditori, alla possibilità di agire sul fondo comune - non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi. Ulteriore corollorario è il fatto che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. Responsabilità per fatto illecito. Analogamente, l'associazione non riconosciuta è responsabile anche del fatto illecito commesso da persona del cui operato debba rispondere, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., senza che al terzo danneggiato possano essere opposti eventuali accordi statutari che limitino tale responsabilità. Responsabilità per gli obblighi tributari. Da ultimo, si segnala che, in materia fiscale, ai fini dell'accertamento della responsabilità personale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta e della sua responsabilità solidale con quest'ultima rileva non solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale dell'ente, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità. In tale ipotesi, come per la responsabilità civile, va dimostrata l’effettiva gestione del legale rappresentante nelle questioni tributarie, non essendo sufficiente – come visto sopra – la semplice detenzione della carica di presidente ai fini dell’attribuzione della responsabilità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 14 maggio 2019, n. 12714 Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa R.R. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso il precetto di pagamento dell’importo di Euro 16.188,70 intimatogli da LARM S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’associazione non riconosciuta N.B. di , di cui lo stesso è Presidente. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Modena. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il R. , sulla base di quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in combinato disposto con gli artt. 323, 100 e 101 c.p.c. erronea applicazione di norme di diritto . Con il secondo motivo si denunzia Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in combinato disposto con gli artt. 615 e 474 c.p.c. . Con il terzo motivo si denunzia Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c., n. 5, e l’art. 38 c.c. violazione di norma di diritto art. 38 c.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Con il quarto motivo si denunzia Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c., n. 5, e gli artt. 38 e 1957 c.c. violazione di norma di diritto art. 38 c.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto risultano logicamente connessi. Tali motivi sono fondati, con conseguente assorbimento del quarto. 2. La società intimante LARM S.p.A. ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti dell’associazione non riconosciuta N.B. di . Sulla base di tale titolo esecutivo, ha intimato precetto di pagamento a R.R. , quale presidente e legale rappresentante dell’associazione, assumendone la posizione di obbligato solidale per i debiti di quest’ultima ai sensi dell’art. 38 c.c Il ricorrente, senza disconoscere la propria qualità di presidente e legale rappresentante dell’associazione, ha proposto opposizione all’esecuzione. Ha sostenuto che il titolo esecutivo formatosi nel giudizio promosso dalla società creditrice nei confronti dell’associazione non riconosciuta - giudizio al quale egli non aveva partecipato in proprio - non poteva ritenersi direttamente efficace anche nei suoi confronti, aggiungendo che in quel giudizio non era stato affatto accertato il presupposto della sua responsabilità ai sensi dell’art. 38 c.c. e cioè che egli aveva agito in nome e per conto dell’associazione nell’assunzione dell’obbligazione fatta valere in sede di cognizione . Ha infine eccepito, in subordine, la decadenza del creditore, ai sensi dell’art. 1957 c.c., dalla garanzia della propria responsabilità solidale. Orbene, diversamente da quanto afferma la corte di appello, la questione di diritto dell’estensione soggettiva dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto effettivamente rileva ai fini della decisione dell’opposizione e non attiene, quindi, propriamente al merito del giudizio di cognizione e risultano a tal fine decisive ed assorbenti le seguenti considerazioni in diritto. 3. Ai sensi dell’art. 38 c.c. per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune , ma delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione . Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta - non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente cfr., ex plurimis Cass., Sez. L, Sentenza n. 1657 del 26/02/1985, Rv. 439631 - 01 Sez. L, Sentenza n. 5089 del 21/05/1998, Rv. 515671 01 Sez. L, Sentenza n. 8919 del 11/05/2004, Rv. 572779 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 718 del 16/01/2006, Rv. 586777 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 26290 del 14/12/2007, Rv. 600857 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 24/10/2008, Rv. 605230 - 01 Sez. L, Sentenza n. 11207 del 14/05/2009, Rv. 608156 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014, Rv. 632925 01 Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017, Rv. 644059 - 01 - non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa ne consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l’ente è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege , assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro cfr., ex plurimis Cass., Sez. L, Sentenza n. 1655 del 26/02/1985, Rv. 439627 - 01 Sez. L, Sentenza n. 13946 del 27/12/1991, Rv. 475171 - 01 Sez. L, Sentenza n. 2471 del 04/03/2000, Rv. 534594 01 Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 22982 del 07/12/2004, Rv. 578701 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 24/10/2008, Rv. 605230 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 29/12/2011, Rv. 621019 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 12508 del 17/06/2015, Rv. 635870 01 . In virtù della distinzione soggettiva tra l’ente ed i suoi organi ed in considerazione dei presupposti della eventuale responsabilità accessoria di detti organi, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta non può consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente nei confronti dei soggetti che si assumono solidalmente obbligati con la stessa, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi. Diversamente da quanto questa stessa Corte afferma in relazione ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone in virtù dell’automatica estensione ad essi della responsabilità per i debiti sociali , in tale ipotesi non può in alcun modo postularsi l’automatica estensione dell’efficacia esecutiva del titolo ottenuto verso l’associazione, nei confronti dei rappresentanti di questa, occorrendo il positivo accertamento, da effettuarsi necessariamente in un giudizio di cognizione, della circostanza che detti rappresentanti abbiano concretamente agito in nome dell’ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere. La fattispecie che, ai sensi dell’art. 38 c.c., dà luogo alla responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto delle associazioni non riconosciute è in effetti radicalmente differente da quella prevista per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone ed è invece, per certi aspetti, assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale in relazione alla quale non risulta mai prospettata una possibile automatica estensione al garante dell’efficacia del titolo esecutivo ottenuto contro il debitore principale . La responsabilità personale del socio riguarda tutti i debiti della società rappresentata e deriva dalla sua qualità restando peraltro contestabile mediante opposizione all’esecuzione . Si tratta di una situazione per certi aspetti analoga a quanto avviene ad esempio, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., per gli eredi del debitore in entrambi i casi l’estensione dell’efficacia esecutiva del titolo non richiede alcun ulteriore accertamento di fatto in ordine ad una condotta del soggetto, quale fatto costitutivo della sua responsabilità per il singolo e specifico rapporto obbligatorio, ma deriva semplicemente dalla sua qualità o posizione e riguarda indistintamente tutti i debiti dell’obbligato principale. Inoltre, quella del socio costituisce una responsabilità per una obbligazione propria, derivante direttamente dalla legge tanto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone è automaticamente dichiarato fallito, in caso di fallimento della società , non di una responsabilità solidale per una obbligazione altrui assimilabile alla fideiussione. Nelle associazioni non riconosciute i legali rappresentanti e, in particolare, il presidente non rispondono affatto dei debiti dell’ente in base a tale loro qualità. La responsabilità è prevista dall’art. 38 c.c., esclusivamente per coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione nell’ambito del singolo e specifico rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio essa non riguarda quindi tutti i debiti dell’ente e non si traduce in una obbligazione propria di tali soggetti ma, come già chiarito, si tratta di una obbligazione di garanzia per uno specifico debito altrui. Il creditore dell’associazione non riconosciuta, se intende valersi della disposizione di cui all’art. 38 c.c., potrà convenire, nel giudizio di cognizione diretto a ottenere il titolo esecutivo, insieme all’associazione, il soggetto che pretende obbligato in solido con la stessa, in proprio, chiedendo accertarsi la sua responsabilità solidale, onde ottenere la condanna sia dell’associazione che del soggetto solidalmente responsabile per la relativa obbligazione, ai sensi dell’art. 38 c.c., allegando e provando in giudizio, naturalmente, che sussistono i presupposti per siffatta responsabilità . In caso contrario, se il giudizio di cognizione si svolge esclusivamente nei confronti dell’associazione e quindi non ha - e non può avere - ad oggetto l’accertamento dei presupposti per la sussistenza della responsabilità personale accessoria del soggetto che abbia agito per la stessa , il titolo esecutivo che si formerà all’esito del giudizio di cognizione avrà efficacia esecutiva esclusivamente contro l’associazione ciò è a dirsi pure nell’ipotesi in cui l’associazione sia convenuta in giudizio in persona del suo legale rappresentante, laddove quest’ultimo non sia evocato in giudizio anche in proprio, oltre che nella qualità. Per ottenere un titolo esecutivo efficace anche contro il preteso responsabile, sarà dunque necessario in tale ipotesi un ulteriore giudizio di cognizione da promuovere direttamente contro lo stesso. In base a quanto sin qui osservato, deve affermarsi il seguente principio di diritto l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c. non essendo, quindi, sufficiente che lo stesso sia stato eventualmente evocato solo quale legale rappresentante dell’ente , al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto . 4. Nella specie, per quanto emerge dagli atti, il precetto opposto risulta intimato al R. semplicemente in quanto presidente dell’associazione non riconosciuta N.B. di XXXXX, mentre non viene in alcun modo prospettato che nel giudizio di cognizione sia stata espressamente proposta una domanda di accertamento della sua responsabilità solidale, in quanto soggetto che aveva agito in nome e per conto della stessa e, ancor prima, che egli sia stato convenuto in proprio in tale giudizio e non, eventualmente, solo quale legale rappresentante dell’associazione . Vanno di conseguenza accolti i primi tre motivi del ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione tra cui quella relativa alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., oggetto del quarto motivo di ricorso . L’opposizione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ed accolta, con conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società intimata nei confronti del R. , sulla base del titolo formatosi contro l’associazione di cui questi è presidente. 5. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, l’opposizione all’esecuzione proposta dal R. è accolta, con conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di LERM S.p.A. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto opposto. Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione proposta dal R. , dichiarando l’inesistenza del diritto di LERM S.p.A. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto opposto - condanna la società opposta a pagare le spese del giudizio in favore del ricorrente opponente, liquidandole come segue per il primo grado, complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge ivi incluso il rimborso dell’onere del contributo unificato, nella misura dell’esborso per il secondo grado, complessivi Euro 3.777,00, oltre spese generali ed accessori di legge ivi incluso il rimborso dell’onere del contributo unificato, nella misura dell’esborso per il giudizio di legittimità, complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge ivi incluso il rimborso dell’onere del contributo unificato, nella misura dell’esborso .