Autovelox posizionato sul senso di marcia opposto a quello autorizzato: il verbale è affetto da “illegittimità derivata”

Nel caso ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell’autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l’accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, consegue che, difettando l’adozione di uno specifico provvedimento, il verbale di contestazione differita della violazione prevista all’art. 142 c.d.s. è affetto da illegittimità derivata. E ciò pure quando l’ente sia in seguito intervenuto attraverso note di chiarimento.

Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12309/19, depositata il 9 maggio. La vicenda. Il Giudice di Pace condivideva la tesi difensiva sostenuta da un automobilista che si era visto recapitare una multa per eccesso di velocità, rilevata attraverso un dispositivo autovelox posizionato sul lato destro della carreggiata, invece che su quello sinistro, come previsto dal decreto prefettizio. Il Comune appellava la pronuncia che aveva annullato il provvedimento, ma il Tribunale confermava il pronunciamento. L’ente, quindi, ricorre al giudice di legittimità che, tuttavia, convalida la tesi già fatta propria dai giudici di merito. Illegittimità derivata” del verbale di accertamento. Secondo la tesi difensiva sostenuta dal Comune ricorrente, si sarebbe dovuto ritenere legittimo l’accertamento posto in essere attraverso l’utilizzazione del dispositivo autovelox collocato sul lato opposto rispetto a quello già autorizzato dal decreto prefettizio. La Cassazione, nel rigettare la doglianza, richiama un proprio precedente Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23726 in conformità del quale, nell’ipotesi ove il decreto del Prefetto abbia previsto l’installazione del dispositivo di rilevamento della velocità solamente lungo un senso di marcia e, al contrario, l’accertamento dell’infrazione veniva eseguito attraverso un dispositivo autovelox collocato sul senso di marcia contrapposto, consegue che, facendo difetto il provvedimento di autorizzazione, il verbale di contestazione differita, avente ad oggetto la violazione di cui all’art. 142 c.d.s., risulta affetto da illegittimità derivata”, e senza che possa avere rilievo alcuno l’eventuale nota chiarificatrice, in seguito approntata dalla competente pubblica amministrazione. La lettura dell’art. 4 d.l. n. 121/2002. Il collegio di legittimità, ulteriormente, precisa che, nonostante l’art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121, assegna al Prefetto la competenza a individuare strade, come pure relative tratte, ove possono essere installati dispositivi preordinati al controllo della velocità, al contempo precisando che norma siffatta non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi, in modo indispensabile, il senso di marcia optato per la rilevazione, argomentando a contrario, qualora nel decreto prefettizio sia contenuto, in modo specifico, il riferimento un certo senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità, nonché la connessa attività di accertamento ad opera degli agenti stradali, potranno ritenersi legittime qualora riferite all’autovelox, purché posizionato in modo conforme al decreto autorizzativo e non, al contrario, con riguardo ad ulteriore dispositivo autovelox piazzato sulla medesima strada, in prossimità dello stesso punto chilometrico, bensì sulla carreggiata, ovvero sulla corsia, opposta, e che non abbia costituito oggetto di previsione da parte del medesimo, ovvero di ulteriore provvedimento autorizzativo. Il principio. Il decreto prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 121/2002, non deve contenere necessariamente l’indicazione del senso di marcia nel quale il dispositivo autovelox deve essere collocato. Peraltro, ove tale decreto, al contrario, precisi esplicitamente la carreggiata in riferimento alla quale detta installazione è consentita, il verbale di contestazione differita della violazione risulta affetto da illegittimità derivata” qualora l’accertamento sia stato effettuato mediante un autovelox posizionato sul lato della strada contrapposto a quello specificato nel summenzionato provvedimento autorizzativo, non potendosi ritenere operante, in tale ipotesi, la deroga al generale obbligo normativo di contestazione immediata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 novembre 2018 – 9 maggio 2019, n. 12309 Presidente Lombardo – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione 11 Giudice di pace di Isernia, con sentenza depositata in data 24.01.2014, accertata l’illegittima apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro, come autorizzato dal decreto prefettizio, accoglieva l’opposizione proposta da S.M. avverso un processo verbale di contravvenzione elevato a suo carico in ordine alla violazione dell’art. 142 C.d.S. e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 120 del 2017, rigettava l’appello proposto dal Comune di Macchia d’Isernia, confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, il Comune di Macchia d’Isernia propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi. È rimasta intimata la S. . Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio. Atteso che - con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla mancata ammissione della prova per testi da esso articolata fin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, nonché, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ricondotto all’omessa ammissione della prova orale dedotta. Il motivo è inammissibile prima che infondato. La doglianza è, invero, priva del necessario requisito di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in ordine alla mancata trascrizione delle circostanze poste a fondamento della prova per testi assunta come dedotta fin dalla memoria di costituzione in primo grado della cui immotivata mancata ammissione il ricorrente si è lamentato. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nell’affermazione del principio secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio della necessaria specificità del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative cfr. ex multis, Cass. n. 17915/2010, ord., e, da ultimo, Cass. n. 19985/2017, ord. - con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta, per un verso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002 e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, anche in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001 e succ. modif. e integr. , per un altro verso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla contestazione circa la ritenuta illegittimità del posizionamento dell’autovelox sul lato destro della carreggiata della S.S. OMISSIS , anziché sul lato sinistro, come autorizzato dall’ente proprietario della strada, da cui era scaturita la conseguente illegittimità derivata del verbale di accertamento elevato a carico della suddetta società Enterprise s.r.l. in ordine alla rilevata violazione prevista dall’art. 142 C.d.S Il motivo è inammissibile con riferimento al prospettato vizio di omessa o insufficiente motivazione denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, siccome riferito all’antecedente formulazione di detta norma, nel mentre ratione temporis , nel caso di specie, trova applicazione la versione novellata nel 2012 ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b , conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012 , alla cui stregua è ammissibile il solo omesso esame di un fatto decisivo della controversia che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. n. 23940/2017 . È appena il caso, peraltro, di rilevare che il Tribunale di Isernia ha comunque esaminato il contestato fatto decisivo relativo alla valutazione sulla legittimità o meno dell’accertamento del superamento del limite di velocità eseguito tramite autovelox, avuto riguardo al posizionamento dello stesso e alla riconducibilità o meno della relativa predisposizione ed attività di funzionamento dell’apparecchio elettronico al necessario provvedimento amministrativo autorizzatorio. Non coglie nel segno, inoltre, la denunciata violazione di legge riferita alle richiamate disposizioni normative, sulla scorta del cui combinato disposto - secondo la prospettazione della difesa del Comune ricorrente - si sarebbe dovuto ritenere legittimo l’accertamento eseguito mediante l’utilizzazione dell’autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l’installazione con il decreto prefettizio. Come di recente evidenziato da questa Corte si veda in termini Cass. n. 23726 del 2018 , qualora - come verificatosi nella fattispecie - il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia che nel caso in esame avrebbe dovuto essere posizionato nella direzione Venafro - Isernia ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. debba ritenersi affetto da illegittimità derivata , come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo. Del resto questo principio si ricava da quanto affermato da questa Corte cfr. Cass. n. 10206 del 2013 , in base al quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che il più volte richiamato del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 10 agosto 2002, n. 168 conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia come accaduto nel caso sottoposto all’esame del giudice di appello , il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento con contestazione differita degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo. In conclusione il ricorso va respinto. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.