Rosso ignorato, automobilista inchiodato dal T-Red: verbale valido anche senza riferimenti all’omologazione dell’apparecchio

Definitive le sanzioni nei confronti dell’uomo multa di 153,90 euro e decurtazione di 6 punti dalla patente. Impossibile mettere in discussione il verbale fattogli recapitare dalla Polizia municipale. Irrilevante il fatto che non vi siano riferimenti ad omologazione, revisione e funzionamento del cosiddetto T-Red.

Rosso ignorato dall’automobilista, che viene inchiodato dalla telecamera presente sull’impianto semaforico. Inevitabile la multa, che non può essere messa in discussione richiamando la mancanza di certezze su omologazione, taratura e revisione dell’apparecchiatura elettronica. Inapplicabili, chiariscono i giudici, le ‘linee guida’ previste per gli autovelox Cassazione, ordinanza n. 10458/19, sez. II Civile, depositata oggi . Strumento. Ricostruita nei dettagli la condotta tenuta dall’automobilista e verificatasi lungo la strada di un piccolo paese veneto. In sostanza, si è appurato, grazie alla telecamera presente sull’impianto semaforico, che egli, alla guida della propria vettura, ha superato l’incrocio nonostante la lanterna del semaforo proiettasse la luce rossa nella sua direzione . Consequenziali la sanzione di 153,90 euro , messa nero su bianco dalla Polizia municipale, e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida . Corretto l’operato dei vigili urbani, sanciscono prima il Giudice di pace e poi i giudici del Tribunale. E identica posizione assume ora la Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni proposte dall’automobilista. Inutile, in sostanza, il richiamo difensivo alla presunta irregolare omologazione dello strumento utilizzato per rilevare l’infrazione , ossia il cosiddetto T-Red. A questo proposito, il legale ha osservato che la possibilità di contestazione differita è correlata all’accertamento de remoto delle infrazioni, consentito solo in ipotesi di apparecchiature sottoposte a debita omologazione . Ma i giudici del ‘Palazzaccio’ ribattono che, anche alla luce di una sentenza emessa nel 2017 dalla Corte Costituzionale, non si può ipotizzare l’obbligo di sottoporre a taratura anche gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione , al contrario degli autovelox. Di conseguenza, a fronte, come in questo caso, di un semaforo rosso ignorato dall’automobilista – inchiodato da una telecamera –, il verbale di accertamento dell’infrazione non deve contenere l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 17 ottobre 2018 – 15 aprile 2019, n. 10458 Presidente Manna – Relatore Tedesco Rilevato che -il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto da Ce. An. contro sentenza del giudice di Pace di Dolo, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal Ce. contro verbale di accertamento di violazione del Codice della strada, con il quale la Polizia Municipale del Comune di Campolongo Maggiore gli aveva contestato la violazione dell'art. 41, comma 11, del Codice della strada, con riferimento all'art. 146 stesso codice, irrogandogli la sanzione di Euro 153,90 e la decurtazione di sei punti dalla patente di giuda, in quanto egli, mentre si trovava alla guida di un'autovettura, aveva superato l'intersezione semaforizzata posta fra via omissis da cui proveniva e via omissis , nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione -con la stessa sentenza il tribunale ha accolto l'appello incidentale dell'Amministrazione, ponendo a carico del Ce. le spese del doppio grado del giudizio -per la cassazione della sentenza il Ce. ha proposto ricorso affidato a nove motivi -il Comune di Campolongo Maggiore ha resistito con controricorso, illustrato con memoria Considerato che -il primo e il secondo motivo di ricorso, proposti in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., denunciano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha affermato che, fra i motivi di opposizione svolti dall'odierno appellante davanti al giudice di pace, non c'era quello relativo al difetto di omologazione del dispositivo utilizzato per accertare l'infrazione, che sarebbe stato proposto per la prima volta solo con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. -il ricorrente obietta che egli, nel ricorso introduttivo, aveva chiesto che fosse ordinato all'amministrazione la produzione dei relativi decreti ministeriali che il riferimento a tali decreti, inoltre, risultava dalla stessa sentenza di primo grado, che ne faceva menzione, avendoli l'amministrazione prodotti che occorreva poi considerare che, quando fu proposto il ricorso, non c'erano ancora evidenze probatorie circa l'irregolare omologazione degli strumenti utilizzati per rilevare l'infrazione T-Red che la carenza di regolare omologazione costituiva infatti circostanza di fatto emersa in un secondo tempo, a seguito della inchiesta della Procura della Repubblica di Verona -poste queste premesse il ricorrente ritiene, da un lato, che il motivo non fosse nuovo, perché la relativa tematica apparteneva già al perimetro di indagine del processo di primo grado primo motivo , dall'altro, che l'indagine della Procura costituiva un fatto sopravvenuto, deducibile come tale anche in grado d'appello secondo motivo -i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati -in primo luogo deve negarsi in via di principio la possibilità del ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti sostegno dell'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione Cass. n. 6013/2003 -in secondo luogo si deve sottolineare che il supposto fatto nuovo non è identificato nell'acquisita consapevolezza pubblica della irregolare omologazione dell'apparecchio tramite il quale è stata rilevata l'infrazione, ma nell'avvio di un procedimento penale in proposito -ebbene il ricorrente non indica quale sia stato l'esito di tale procedimento, mentre nel controricorso si precisa che l'indagine della Procura della Repubblica di Verona si è conclusa con un nulla di fatto -questa Corte ha chiarito che nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata Cass. n. 16102/2016 -tale dimostrazione nella specie non è stata data -il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -la sentenza è censurata nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto che, ai fini dell'accertamento della infrazione, non era necessaria la presenza degli organi di polizia stradale sul posto -a tale rilievo il ricorrente obietta che la presenza degli agenti non è necessaria a patto che la violazione sia stata rilevata mediante apparecchiature debitamente omologate -nella specie si era poi appreso che tale condizione non ricorreva -il motivo è assorbito dal rigetto del primo e del secondo motivo -analoga considerazione deve farsi per il nono motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c. , con il quale si censura la decisione là dove il tribunale ha ritenuto che l'appellante avesse rinunciato al motivo di ricorso riguardante la mancanza di motivazione sulle ragioni della verbalizzazione differita, in quanto non riproposto nell'atto di gravame -in particolare si sostiene che la relativa statuizione del primo giudice non costituiva capo autonomo della sentenza, ma capo dipendente, sul quale, di conseguenza, non si era formata acquiescenza -secondo il ricorrente la possibilità di contestazione differita è correlata all'accertamento de remoto delle infrazioni, consentito solo in ipotesi di apparecchiature sottoposte a debita omologazione -il motivo, infatti, ripropone sotto diverso profilo la questione della carenza di omologazione, oggetto dei primi due motivi già esaminati e rigettati -il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4-6 della legge n. 273 del 1991 -la sentenza è oggetto di censura nella parte in cui il tribunale ha affermato, da un lato, che le norme vigenti non impongono la taratura dei T-Red, dall'altro, che l'efficacia probatoria della rilevazione sussiste fino a quando non sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico -il ricorrente è consapevole che la decisione impugnata si pone sul punto in linea con la giurisprudenza di legittimità, tuttavia ritiene che tale giurisprudenza non sia più attuale, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 -il motivo è infondato -la sentenza della Corte Costituzionale cui si riferisce il ricorrente ha riguardato le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità -pertanto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada, da essa operata, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione -del resto l'orientamento della Suprema Corte, che il ricorrente ritiene superato, stato recentemente riproposto da Cass. n. 11574 del 2017 con riferimento a violazione analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice -vi è da aggiungere che, nella specie, il tribunale ha precisato che, nel processo verbale di constatazione, si affermava che l'apparecchio rilevatore era stato debitamente omologato e che gli agenti operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità -il quinto motivo denuncia omessa esame di un fatto decisivo -il ricorrente sin dal primo grado ha dedotto di avere sorpassato l'incrocio per agevolare il passaggio di un'autoambulanza -egli sostiene che tale circostanza, in quanto non oggetto di specifica contestazione, doveva ritenersi provata e conseguentemente il giudice d'appello avrebbe dovuto tenerne conto, essendo essa attinente ai presupposti applicativi della responsabilità e quindi rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado e anche in sede di legittimità -il motivo è inammissibile -il giudice di pace ha rigettato l'opposizione e il ricorrente neanche deduce di avere riproposto la questione come motivo di impugnazione, né la proposizione della corrispondente ragione di censura risulta comunque dalla sentenza impugnata, che non si occupa dei presupposti sostanziali della violazione -si ritiene ancora di rilevare che il modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del 1981 presuppone che il giudice non abbia il potere, salve le ipotesi di inesistenza, di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, neppure sotto il profilo della disapplicazione dello stesso provvedimento Cass. n. 6013/2003 -il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sulla deduzione con cui il ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-ter, Codice della Strada, laddove consente l'accertamento delle infrazioni tramite apparecchiature funzionanti in modalità automatica senza la presenza di organi di polizia sul posto -il motivo è inammissibile - la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione Cass. n. 8777/2018 . -il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. -la sentenza è censurata per avere, in accoglimento dell'appello incidentale, condannato il ricorrente alle spese di giudizio di primo grado, che il giudice di pace aveva compensato - il motivo è infondato - in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi Cass. n 8421/2017 . -l'ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'ar. 91, ultimo comma, c.p.c. -l'appellante è stato condannato al pagamento di spese processuali del giudizio d'appello per importo superiore al valore della sanzione inflitta, pari a Euro 153,90, coincidente con il valore della domanda -il motivo è infondato - in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, fissato dall'art. 91, comma 4, c.p.c., vale solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l'appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati Cass. n. 29145/2017 -in conclusione il ricorso è rigettato, con addebito di spese -nulla sulle spese -poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 201s3 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.