Inespellibilità dello straniero convivente con un’italiana e con figli minori

L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 fa discendere l’inespellibilità dello straniero, tra le varie ipotesi, dalla situazione di convivenza con parenti entro il secondo grado, come i figli, o con il coniuge di nazionalità italiana.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8889/19, depositata il 29 marzo. Il caso. Un cittadino serbo, convivente con una cittadina italiana, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del GdP di rigetto del suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto territorialmente competente. In particolare, sostiene il ricorrente che l’esistenza di una convivenza duratura more uxorio e due figli minorenni deve incidere sul giudizio relativo alla possibilità di espulsione ed inoltre sostiene che il rapporto more uxorio sarebbe equiparato al rapporto di coniugio, per tali fini che in questa sede interessano. Convivenza more uxorio. Al riguardo interviene la Suprema Corte ribadendo che in parte la statuizione del giudice di merito è conforme a quanto da essa stabilito ossia come la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino italiano, giustificata dal tempo necessario affinché uno o tutti e due i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Ed inoltre non contrasta con i principi costituzionali la previsione del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano o per quello convivente con cittadino che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, posto che essa risponde all’esigenza di tutelare l’unità della famiglia e il vincolo parentale tra persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che non è invece presente nella convivenza more uxorio. Ma la verifica dell’inespellibilità dello straniero affidata al giudice di merito è stata posta in correlazione anche con la sussistenza della convivenza del ricorrente con i fini minori avuti dalla convivente more uxorio. È infatti superfluo ricordare che l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 fa discendere il divieto di espulsione dello straniero, tra le varie ipotesi, dalla situazione di convivenza con parenti entro il secondo grado, come i figli, o con il coniuge di nazionalità italiana. Pertanto, non ricorono ulteriori accertamenti al riguardo e bisogna cassare l’ordinanza impugnata e, in accoglimento della domanda, annullare il decreto di espulsione del cittadino serbo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 gennaio – 29 marzo 2019, n. 8889 Presidente Giancola – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. - B.S. , cittadino serbo, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di pace di Napoli di rigetto del suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto il 3 settembre 2016. 2. - Con ordinanza del 2 novembre 2017, n. 26121 questa Corte ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli in persona di altro magistrato. Ha in particolare ritenuto la Corte di cassazione che dovesse essere accolta la censura del B. laddove volta a lamentare l’omissione di pronuncia sulla ragione di illegittimità dell’espulsione costituita dalla inespellibilità del ricorrente ai sensi dell’art. 19, comma 2, t. u. imm., per essere il medesimo coniugato convivente con una cittadina italiana e con i loro due figli minorenni . La menzionata ordinanza, inoltre, ha cassato la decisione di merito anche in ragione della mancata considerazione del rilievo di taluni vizi formali del decreto di espulsione. 3. - Riassunto il giudizio dal B. , nella contumacia dell’amministrazione, il Giudice di pace di Napoli, con ordinanza del 3 maggio 2018, ha nuovamente respinto l’opposizione al decreto di espulsione, osservando, per quanto rileva, con riguardo alla eccezione di inespellibilità per essere lo straniero coniugato e convivente con cittadina italiana , che lo stesso B. dichiara di non essere affatto coniugato ma solo convivente more uxorio e di aver avuto figli, attualmente minori, da tale convivenza Si è lungamente discusso se le disposizioni in parola possono essere applicabili anche a chi pur non legalmente coniugato, viva more uxorio con cittadino/a italiano/a. La Cassazione ha risposto negando tale possibilità, affermando che, in tema di espulsione dello straniero, la norma in parola non è applicabile in via analogica in quanto, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale detta norma risponde alla esigenza di tutelare l’unità della famiglia e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che, invece, è assente nella convivenza more uxorio . 4. - Per la cassazione di detta ordinanza B.S. ha proposto ricorso per un motivo. L’amministrazione intimata non ha spiegato difese. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso contiene un solo articolato motivo svolto sotto la rubrica Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 violazione, ovvero erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4 bis, e succ. modif. mancanza di motivazione . Secondo il ricorrente l’esistenza di una duratura convivenza more uxorio ed i due figli minorenni, deve incidere sul giudizio relativo alla possibilità di espellere il B. , trovandosi in una delle ipotesi ostative all’espulsione previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 . Si sostiene che il rapporto more uxorio sarebbe equiparato, per i fini che interessano, al rapporto di coniugio. Si aggiunge, poi, il provvedimento impugnato è carente di motivazione rispetto alla posizione dei figli. 2. - Il ricorso va accolto nel senso che segue. 2.1. - Esso nella sua prima parte è infondato. La statuizione del giudice di merito è difatti conforme in parte qua al principio affermato da questa Corte secondo cui La convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino, ancorché giustificata dal tempo necessario affinché uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13, D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva né, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione contenuta nell’art. 19 cit. del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza more uxorio Cass. 23 luglio 2004, n. 13810 . 2.2. - Nondimeno, come si è già ricordato, la Corte di cassazione ha posto in evidenza, nell’ordinanza precedentemente citata, l’omissione di pronuncia sulla ragione di illegittimità dell’espulsione costituita dalla inespellibilità del ricorrente per essere il medesimo coniugato convivente con una cittadina italiana e con i loro due figli minorenni . La verifica dell’inespellibilità affidata al giudice di merito, cioè, è stata posta in correlazione non soltanto con la sussistenza di una situazione di coniugio riconducibile alla previsione normativa, situazione che il giudice di pace ha escluso, ma anche con la sussistenza della convivenza del ricorrente con i figli minorenni avuti dalla convivente more uxorio. È difatti superfluo rammentare che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, fa discendere l’inespellibilità, tra l’altro, dalla situazione di convivenza con parenti entro il secondo grado , quali i figli, o con il coniuge, di nazionalità italiana . 3. - Venute meno le altre questioni che, nella precedente occasione in cui la Corte si è pronunciata, avevano imposto la cassazione con rinvio, e considerato che residua soltanto quella della inespellibilità in ragione della convivenza del ricorrente con le figlie minori, convivenza che è dato di fatto pacifico in causa, di guisa che non occorrono ulteriori accertamenti di merito, non resta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che cassare l’ordinanza impugnata e, in accoglimento della domanda, annullare il decreto di espulsione. 4. - La parziale fondatezza del ricorso e, complessivamente, nell’impugnazione del decreto di espulsione, consigliano compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata ed annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli nei confronti di B.S. del 3 settembre 2016, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.