Contestazione sull’affidabilità del tutor: è stato sottoposto a verifica di funzionalità e taratura?

Nelle fattispecie ove sia contestata l’affidabilità dell’apparecchiatura impiegata nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tale strumento sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, II Sezione civile, nell’ordinanza depositata il 21 marzo 2019, n. 8060, così dando seguito a un indirizzo ermeneutico ormai consolidato ex multis , Cassazione n. 533/18 . Discende pertanto che, qualora il giudice ritenga che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento dell’infrazione stradale, esoneri l’amministrazione dall’onere probatorio in merito alla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, la pronuncia deve ritenersi viziata. La verifica periodica di funzionalità e taratura. Nella pronuncia n. 113/15, la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma VI, Codice della Strada, nella parte ove non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, fossero sottoposte a verifiche periodiche in merito alla relativa funzionalità e taratura. Nell’ipotesi in cui venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di rilevamento, alla luce del riportato dictum, il giudice è tenuto ad accertare se tale strumentazione sia stata, o meno, sottoposta alle doverose verifiche di funzionalità e di taratura. Più in dettaglio, a seguito della sunnominata declaratoria di illegittimità costituzionale Corte Costituzionale, 18 giugno 2015, n. 113 che, si ribadisce, ha colpito l’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 , tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate si veda Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 533 . Ulteriormente, consegue che, qualora la pronuncia ritenga che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento dell’infrazione stradale, esoneri l’amministrazione accertante dall’onere probatorio sulla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura, implicitamente escludendo la necessità di procedere, in fatto, alla relativa verifica, non fa buon governo del principio in esame e, per l’effetto, deve ritenersi viziata. La pronuncia che non tiene conto dell’omessa produzione dei certificati di taratura e omologazione. Nella pronuncia depositata in data 21 marzo 2019, n. 8060, il collegio della II Sezione civile della Cassazione, rendendo operativo il summenzionato principio, ha annullato la sentenza resa dal Tribunale, quindi rinviando allo stesso ufficio giudiziario in persona di altro magistrato. Nella specie il Tribunale, adito in veste di giudice per l’appello della pronuncia resa dal Giudice di Pace, non aveva tenuto conto dell’omessa produzione, da parte dell’amministrazione convenuta, dei certificati di taratura, nonché di omologazione, del tutor, per il tramite del quale era stata accertata, e quindi contestata, la violazione del limite di velocità dell’automobilista ricorrente. La proposizione di tempestiva e rituale opposizione. Il Collegio, nonostante l’accoglimento della sopradescritta doglianza, non ha condiviso quella, ulteriore, formulata dallo stesso ricorrente, e secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe accertato l’inesistenza della notificazione del verbale. Secondo i togati Ermellini risulta indubitabile che il verbale, il quale ha visto il ricorrente come destinatario, fosse pervenuto, in veste cartacea, nella sua sfera di conoscenza, sicché ogni eventuale dubbio sulla modalità della consegna, non può configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione. Infatti, ciò che rileva è che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza e, per l’effetto, abbia potuto difendersi nel merito, senza subire pregiudizio alcuno sui tempi nei quali egli stesso era entrato in possesso del verbale, potendo tale aspetto rilevare ai soli fini del termine di decadenza per proporre l’opposizione che, tuttavia, non risultava essere stato oggetto di trattazione da parte del medesimo ricorrente. Pertanto, in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18, comma 4, della stessa legge, dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’articolo 156 del codice di rito civile, sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo si veda, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10185 .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 9 gennaio – 21 marzo 2019, n. 8060 Presidente San Giorgio – Relatore Dongiacomo Fatti di causa Z.E.M. ha proposto appello avverso la sentenza con la quale, in data 23/3/2015, il giudice di pace di Modena ha respinto il suo ricorso nei confronti del verbale di accertamento della Polizia Stradale di Zola Predosa n. 2114U/2007/V del 14/2/2007. Secondo l’appellante, il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza della notifica, non avendo la Prefettura depositato la cartolina di ricevimento del verbale. Inoltre, difetterebbe la prova dell’omologazione del sistema elettronico di rilevamento della velocità. Il tribunale di Modena, con sentenza del 28/1/2016, ha respinto l’appello. Il tribunale, in particolare, ha rilevato, per un verso, che il verbale è stato senz’altro ricevuto, con il conseguente esercizio del diritto di difesa, e, per altro verso, che il verbale fa fede in ordine all’accertamento della violazione sulla base dei fotogrammi, senza che sia necessaria la produzione in giudizio la corretta installazione ed il corretto funzionamento, così come l’esistenza dei segnali di preavviso, ha aggiunto il tribunale, sono attestati nel verbale e tale attestazione, corredata da specifiche indicazioni in ordine al veicolo e alla direzione di marcia, costituisce, in mancanza di allegazione di indici concreti di non corretto funzionamento del dispositivo, prova sufficiente della corretta installazione e del corretto funzionamento del dispositivo omologato, e che non può onerarsi l’amministrazione appellata dell’onere della produzione di un documento di attestazione che dupliche nella sostanza quello già in atti. Z.E.M. , con ricorso notificato il 12.17/4/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. La Prefettura di Modena è rimasta intimata. La Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito. Il ricorrente, in data 13/11/2018, ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando l’erronea interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e dell’art. 2697 c.c., l’erronea inversione dell’onere probatorio, l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione della sentenza di prime cure, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 119 reg. att. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, ha censurato la sentenza impugnata - a quel che è dato comprendere - nella parte in cui il tribunale non avrebbe tenuto conto a della mancata produzione in giudizio dei documenti relativi all’accertamento della violazione e alla notificazione del verbale, che l’amministrazione, in quanto attore in senso sostanziale, ha l’onere di produrre in giudizio a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 b della mancata produzione, in originale, della cartolina A/R che provi il perfezionamento della notifica del verbale e chi l’abbia ricevuto, e ciò comporta l’inesistenza della notificazione che non può essere sanata con la proposizione del ricorso c della mancata prova, in violazione dell’art. 2697 c.c., della commissione dell’infrazione in originale, la cui prova, invece, avendo l’opponente integralmente contestato la commissione del presunto illecito, grava interamente sulla pubblica amministrazione d della omessa produzione, da parte dell’amministrazione, dei certificati di taratura e di omologazione del tutor e della mancata prova, con la produzione in giudizio di fotografie o video, del fatto che il veicolo del ricorrente si trovava in autostrada e circolava ad una velocità superiore al limite consentito f della omessa motivazione, sia in primo che in secondo grado, su tutti i motivi articolati nel ricorso al giudice di pace e non contestati dalla parte opposta rimasta contumace. 2. Premesso che, trattandosi di un ricorso proposto in data 30/10/2014 e, come tale, assoggettato al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, la legittimazione passiva, a fronte di una violazione al codice della strada accertata da funzionari dello Stato, spetta al prefetto - ed escluso ogni rilievo alle censure di cui al punto f , non avendo l’istante riprodotto in ricorso le censure formulate nell’atto d’appello per contestare l’omesso esame dei motivi a suo tempo articolati nell’atto di opposizione al giudice di pace - rileva la Corte, quanto alla censura di cui alle lett. a e b , che il tribunale, nel respingere sul punto l’appello, si è adeguato al principio ripetutamente affermato in sede di legittimità, vale a dire che in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18, comma 4, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 c.p.c. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo Cass. n. 20975 del 2014 Cass. n. 11548 del 2007 Cass. n. 4028 del 2007 . Nè possono essere condivise le deduzioni del ricorrente il quale ha censurato la sentenza impugnata per non avere accertato l’inesistenza della notificazione del verbale invero, non appare dubitabile che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità della consegna, non può condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione ciò che unicamente conta è che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza ed abbia potuto adeguatamente difendersi nel merito, senza eventuale pregiudizio al riguardo circa i tempi nei quali egli è entrato in possesso del verbale in questione, potendo quest’ultimo aspetto rilevare ai soli fini, più ristretti, del termine di decadenza per proporre l’opposizione, aspetto questo che non risulta trattato in danno dell’odierno ricorrente Cass. n. 10185 del 2018 . 3. Risulta, invece, fondata la censura di cui al punto d , con assorbimento di quelle residue. La Corte costituzionale, in effetti, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura Cass. n. 533 del 2018 . La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha ritenuto che l’attestazione contenuta nel verbale esoneri l’amministrazione dall’onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev’essere, pertanto, in parte qua cassata. 4. Il ricorso, nei limiti in precedenza indicati, dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Modena che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso nei limiti descritti in motivazione e, negli stessi limiti, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Modena che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.