La Cassazione ribadisce: i termini per la costituzione dell’appellante decorrono dalla prima notifica

Per il combinato disposto degli artt. 348 e 165 c.p.c., in caso di più notifiche, il termine per la costituzione in appello dell’appellante decorre dalla prima, potendo poi, quegli, depositare nei 10 giorni successivi all’ultima notifica, l’originale dell’atto notificato.

Qualora l’intervento delle Sezioni Unite confermi l’orientamento prevalente, non può rinvenirsi un’ipotesi di overrulling, che si caratterizza per l’imprevedibilità, la quale presuppone che la tesi sconfessata dal mutamento interpretativo fosse maggioritaria e lungamente consolidata nel tempo. Il giudice di legittimità non può sindacare la mancata compensazione delle spese, potendo solo egli verificare che e spese non siamo state poste a carico della parte risultante totalmente vittoriosa. Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7679/19, depositata il 19 marzo, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. All’esame della decisione è l’impugnazione di una sentenza che ha dichiarato improcedibile la costituzione dell’appellante perché avvenuta oltre i 10 giorni dalla prima notifica e dunque tardiva ai sensi dell’art. 165, comma 1, c.p.c È necessario rimeditare il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10864 del 2011? Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 349 e 165 c.p.c., nonchè l’applicazione in sentenza di appello del principio consolidato ed espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10864/11 - secondo cui gli appellanti debbano costituirsi, a pena di improcedibilità entro 10 giorni dalla prima notifica - in quanto ne afferma la necessità di una rimeditazione. A sostegno della propria tesi, il ricorrente afferma che la reale intenzione del Legislatore è da rinvenirsi anche alla luce di più disposizioni speciali in materia di contenzioso contabile, amministrativo e di processo societario che fanno decorrere il termine a quo per la costituzione dall’ultima notifica. A favore della tesi che vuole la decorrenza dall’ultima notifica militerebbero inoltre le considerazioni secondo cui l’appellante e l’attore in primo grado ha notizia del perfezionamento della notifica e della sua validità potendo dunque utilmente costituirsi solo al momento in cui l’atto viene restituito dall’ufficiale giudiziario inoltre, ove l’ufficiale giudiziario dovesse tardare nella riconsegna, una costituzione effettuata senza l’atto originale notificato, ma solo con una sua copia, sarebbe irrituale. Nel giudizio di appello, poi, non sussisterebbe la necessità dell’appellato di prendere visione il prima possibile della costituzione dell’appellante avendo così piena conoscenza delle sue difese , essendo in questa fase circoscritta la possibilità di ampliare il tema e dedurre nuove prove, ed inoltre che ammettendo la decorrenza del termine dall’ultima notifica, le garanzie processuali dell’appellato non sarebbero comunque pregiudicate, essendogli garantita la concessione del termine a comparire. Infine, dal testo dell’art. 171, comma 2, c.p.c. secondo cui Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 si evincerebbe che le norme sulla costituzione, più che garantire il diritto di difesa, hanno la funzione di dare impulso al processo una costituzione tardiva non porta infatti alla nullità insanabile del processo medesimo. No, risponde la Corte, non è necessaria alcuna rimeditazione. Interrogata sul punto, la Corte risponde che no, non è necessaria alcuna rimeditazione, e prima di spiegare perché, ci offre un quadro riepilogativo delle norme e della giurisprudenza. Così, ci ricorda che l’art. 348 c.p.c., che sanziona con l’improcedibilità la costituzione tardiva dell’appellante, va integrato sul punto con le norme previste per il primo grado mancando una disposizione specifica e applicandosi il rinvio alle dette norme ad opera dell’art. 359 c.p.c. . Ebbene, in primo grado la costituzione dell’attore è regolata dall’art. 165 c.p.c., secondo il quale, per quanto qui interessa, essa deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione co.1 con la specificazione che in caso di notifiche a più persone, l’originale dell’atto di citazione può essere depositato entro dieci giorni dall’ultima notifica. Con la sentenza del 2011 le Sezioni Unite posero fine ad un conflitto giurisprudenziale circa la decorrenza del termine previsto dall’art. 165, comma 1, c.p.c. in quella decisione prevalse l’orientamento secondo cui il termine a quo doveva rinvenirsi, nel caso di notifiche a più parti, nella prima, a sfavore dell’opposto orientamento, che riteneva doversi considerarsi come termine a quo l’ultima notifica effettuata. Tale secondo orientamento, sottolinea la Corte, era stato quello inizialmente espresso Cass. n. 3601/1958 ma era poi prevalso quello che dal testo del secondo comma dell’art. 165 c.p.c. evinceva che nel caso di notifiche a più parti solo il deposito dell’originale notificato e non la costituzione in giudizio poteva effettuarsi nei dieci giorni dall’ultima notifica. Ciò era stato affermato sin dal 1997 con la sentenza n. 6481, nella quale la Corte aveva sottolineato che non avrebbe senso la previsione del secondo comma dell’art. 165 c.p.c. che consente di depositare l’originale dell’atto notificato entro dieci giorni dall’ultima notifica se il primo comma non disponesse che la costituzione avvenga entro dieci giorni dalla prima notifica. La sentenza del 1997, inoltre ha escluso l’applicazione per analogia dell’art. 359 c.p.c. che prevede la costituzione entro dieci giorni dalla notifica in grado di Cassazione , motivando che ove il Legislatore abbia disposto la decorrenza tale termine, lo ha previsto espressamente. Tale orientamento è stato poi ripetutamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità la sentenza menziona numerosi precedenti, che vanno, in ordine di tempo, da Cass. n. 13315/1999 a Cass. n. 89/2017 . E a tale folta serie si aggiunge la sentenza in commento, che respinge la tesi dell’appellante, motivando come stiamo per vedere. In ordine al rilievo della presenza del nostro ordinamento di altre norme che fanno decorrere i termini per la costituzione dall’ultima notifica e da cui si evincerebbe la reale volontà del Legislatore in tal senso anche nel rito ordinario di cognizione, i giudici osservano che il testo dell’art. 165, c.p.c., anche dopo la riforma del rito ordinario di cognizione, adottata ex d.l. n. 35/2005 anche quando erano già in vigore sia le norme del processo di cassazione, come anche le norme del rito societario, ex d.l. n. 5/2003 ed anche dopo che circa l’interpretazione delle norme di cui agli artt. 165 e 148 c.p.c. si era consolidata la giurisprudenza nel modo su indicato, poi espresso dalle Sezioni Unite nel 2011. Se ne deve dunque dedurre, alla luce del principio c.d. del legislatore consapevole, la reale volontà di mantenere immutate le norme de quaebus , ed escluderne un’applicazione correttiva o per analogia così si statuì già in Cass. 18950/2006 e Cass. 17958/2007 . Quanto alla tesi secondo cui la difesa del convenuto non sarebbe pregiudicata dalla visione posticipata delle difese dell’attore essendogli garantita la concessione dei termini a comparire , la Corte replica che la decorrenza del termine dalla prima notifica consente a ciascun destinatario di poter calcolare senza incertezze i termini per la notifica imposti all’attore e dunque di verificarne la tempestività potendo supporre la propria notifica come prima menziona Cass. n. 17958/2007 e Cass. n. 6481/1997 . Quanto alla possibilità prevista, dall’art. 171 comma 2, della prosecuzione del giudizio in caso di mancata costituzione dell’attore, osserva la Corte che per l’appellato non ha rilievo alcuno che altri appellati possano costituirsi in giudizio come affermato da Cass. SS.UU. 10864/2011, che esclude l’applicazione della norma in grado di appello e, in ogni caso, in appello le conseguenze della costituzione tardiva sono differenti dal primo grado, essendo qui prevista l’improcedibilità dall’art. 348 c.p.c., e salvo impugnazioni incidentali, la causa si conclude con una pronuncia di rito. Quanto al rilievo secondo cui una costituzione effettuata in assenza dell’ atto originale notificato sarebbe irregolare per una causa non imputabile alla parte , la Corte osserva che la questione è regolata dal comma 2 dell’art. 165 c.p.c., che ammette che il deposito dell’atto avvenga entro dieci giorni dall’ultima notifica inoltre, anche ove ciò non dovesse avvenire, non si verificherebbe l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione ex art. 350, comma 2 c.p.c., con il deposito dell’originale ovvero a seguito dell’appello che non contesti la conformità della copia all’originale, ferma restando la possibilità per l’appellante di remissione in termini per regolarizzare la costituzione menziona sul punto Cass. SS.UU. n. 16958/2016 . No overrulling. Quanto al secondo motivo, affrontato unitamente al primo, non v’è ragione di non applicare al caso de quo il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2011 con la motivazione che l’appello fosse stato notificato nel 2010, dunque prima della detta sentenza infatti, spiega la Corte, nel 2011 le Sezioni Unite confermarono un principio in realtà già consolidatosi da tempo con una preferenza nettamente prevalente in giurisprudenza. Dunque, non può parlarsi di overrulling, cioè di quel fenomeno che si verifica quando in giurisprudenza sopravviene improvvisa un’inversione di rotta a fronte di un orientamento consolidatosi nel tempo anche qui è menzionata una serie di decisioni e cioè Cass. n. 13522/2017, Cass. n. 5962/2013 e Cass. n. 28967/2011 . Insindacabile la non compensazione delle spese. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. ed in particolare la mancata applicazione della compensazione delle spese, con l’indicazione di una serie di elementi che avrebbero dovuto secondo il ricorrente indurre i giudici di appello a tale conclusione e cioè l’appellante non aveva dato vita al processo con argomentazioni errate o dando luogo a condotte ostruzionistiche, che era sopravvenuto un mutamento giurisprudenziale circa l’improcedibilità dell’appello e che la eccezione sul punto era stata sollevata solo da uno degli appellanti e la causa era stata istruita e trattata, inducendo le parti a confidare in una decisione nel merito. Anche il terzo motivo è respinto dalla Corte, che spiega come non si possa contestare la sentenza per avere disposto la compensazione delle spese a parte che la norma in materia di compensazione delle spese applicabile ratio temporis al giudizio incardinato nel 2009 era quella ex art. 92, come modificato dalla l. n. 69/2009 che, in proposito alla compensazione, prevedeva il concorso di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione, in ogni caso in materia il sindacato di legittimità non può spingersi oltre la verifica che la sentenza non contenga una condanna per la parte risultante totalmente vittoriosa, senza invece poter entrare nella questione circa l’opportunità della compensazione delle spese, valutazione rimessa interamente al giudice del merito anche qui la giurisprudenza menzionata è numerosa in ordine di tempo, da Cass. n. 864/1973 a Cass. n. 30592/2017 .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 dicembre 2018 – 19 marzo 2019, n. 7679 Presidente San Giorgio - Relatore Fortunato Fatti di causa La Corte distrettuale di Napoli ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da M.V. ed A. per ottenere la riforma della sentenza del locale Tribunale, con cui era stata dichiarata l’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di P.R. titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti presso il Condominio omissis . In primo grado, la lite era stata definita in via transattiva dal Condominio e dall’appaltatore, con rinuncia agli atti del giudizio. Per quanto qui interessa, la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio degli appellanti, rilevando che la prima notifica dell’impugnazione si era perfezionata in data 3.12.2010, mentre la costituzione in giudizio era avvenuta in data 15.12.2010 e quindi oltre il termine di cui all’art. 165 c.p.c., comma 1. La cassazione della sentenza di appello è chiesta da M.V. sulla base di tre motivi di ricorso. Ma.Gi. , ed il Condominio omissis hanno depositato controricorso. D.C.M. ha proposto controricorso ed ha depositato memoria illustrativa. m.s. e M.A. e P.R. sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 347 c.c., comma 1 e art. 165 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte d’appello abbia acriticamente aderito all’indirizzo di legittimità, espresso, in particolare dalla pronuncia a sezioni unite n. 10864/2011, ritenendo che gli appellanti dovessero costituirsi, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla prima notifica dell’impugnazione. A parere del ricorrente, l’orientamento maggioritario andrebbe rimeditato, ricercando la reale intenzione del legislatore anche alla luce delle molteplici disposizioni speciali in materia di contenzioso contabile, amministrativo e del processo societario che, nell’ipotesi che la domanda sia rivolta nei confronti di più parti, fanno decorrere il termine di costituzione dall’ultima notifica. L’indirizzo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità non terrebbe, inoltre, conto che a l’attore o l’appellante è in grado di conoscere la data di perfezionamento della prima notifica e di accertarsi della sua validità solo al momento in cui l’atto viene restituito dall’ufficiale giudiziario e che, quindi, il compimento delle formalità di costituzione nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., comma 1 potrebbe risultare inutile, ove la notifica dovesse risultare, alle successive verifiche, invalida b che in caso di ritardo dell’ufficiale giudiziario nella restituzione dell’originale, la parte sarebbe costretta a costituirsi in modo irrituale mediante il solo deposito di una copia dell’atto notificato. Riguardo al giudizio di appello, non sussisterebbe alcuna necessità di porre tempestivamente il destinatario della notifica in condizione di acquisire piena conoscenza delle difese della controparte, data la circoscritta possibilità di ampliare il tema dibattuto e di dedurre nuove prove, dovendo inoltre considerarsi che, facendo decorrere il termine di costituzione dall’ultima notifica, le garanzie processuali del destinatario non verrebbero compromesse, essendogli garantita la concessione del termine a comparire. Infine, l’art. 171 c.p.c., comma 2, dimostrerebbe che la disciplina della costituzione delle parti, piuttosto che garantire il diritto di difesa dalle parti, sarebbe finalizzata principalmente a dare impulso al processo come prova il fatto che la costituzione tardiva delle parti non è sanzionata con la nullità insanabile del processo. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 11 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la improcedibilità dell’appello, notificato nel dicembre del 2010, sia stata erroneamente pronunciata in conformità ad orientamento consolidatosi solo con la sentenza n. 10864/2011, non considerando che il ricorrente aveva confidato nel contrario indirizzo giurisprudenziale che, seppure ancora altalenante, era supportato da un cospicuo numero di pronunce. In ogni caso, il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, in quanto innovativo, non poteva applicarsi retroattivamente, risultando altrimenti violato l’affidamento riposto dal ricorrente nelle sentenze favorevoli alla possibilità di costituirsi entro il termine di dieci giorni, decorrente dall’ultima notifica. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 1.1. L’art. 348 c.p.c., nel comminare l’improcedibilità dell’appello in caso di costituzione tardiva dell’appellante, è integrato, in mancanza di una specifica disposizione per i giudizi di impugnazione e in virtù della clausola di rinvio contenuta nell’art. 359 c.p.c., dalla previsione di cui all’art. 165 c.p.c. che, al comma 1, stabilisce che l’attore è tenuto a costituirsi nel termine di 10 giorni dalla notifica e, al comma 2, che, ove la notifica debba seguirsi verso più persone, il deposito dell’atto notificato deve avvenire entro dieci giorni dall’ultima notificazione. Il punto controverso è se tale ultima previsione comporti il differimento della decorrenza del termine di costituzione alla data dell’ultima notifica, ove quest’ultima debba essere effettuata nei confronti di più parti. Come è chiarito anche in ricorso, al problema questa Corte aveva inizialmente dato soluzione positiva - sebbene in un unico, risalente, precedente - sottolineando come fosse proprio il deposito dell’atto notificato a perfezionare la costituzione in giudizio, che quindi doveva ritenersi tempestiva anche se effettuata nei dieci giorni dall’ultima delle notificazioni Cass. 3601/1958 . L’orientamento contrario è, tuttavia, prevalso nella giurisprudenza di legittimità sin dalla pronuncia n. 6481/1997 relativa al regime dell’improcedibilità dell’appello , secondo cui il dato letterale del comma 2 implica che la costituzione dell’attore o dell’appellante abbia già avuto luogo nel termine del comma 1 dell’art. 165 c.p.c., evidenziando inoltre che l’onere di depositare l’originale della citazione nel termine di dieci giorni dall’ultima notificazione resterebbe priva di utilità, perché necessariamente tale deposito, essendo ormai state eseguite tutte le notificazioni, dovrebbe essere eseguito in quel termine . In quell’occasione questa Corte ha escluso la possibilità di applicare in via analogica l’art. 369 c.p.c. che fa decorrere dalla data dell’ultima notificazione del ricorso il termine per la costituzione del ricorrente in sede di legittimità al giudizio di primo grado, traendo argomento proprio dalla suddetta disposizione per sostenere che il legislatore, quando, con riferimento all’ipotesi di pluralità di convenuti, ha inteso assumere come punto di riferimento per la costituzione dell’attore l’ultima notificazione, lo ha previsto espressamente. A tale opzione interpretativa, che ha trovato ripetute conferme nella giurisprudenza di legittimità Cass. 13315/1999 Cass. 15007/2003 Cass. 17420/2003 Cass. 18950/2006 Cass. 13163/2007 Cass. 17958/2007 Cass. s.u. 10864/2011 Cass. s.u. 10658/2016 in motivazione Cass. 89/2017 , deve darsi continuità per le ragioni che seguono. Non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui la disposizione dell’art. 165 c.p.c. andrebbe letta in combinato con le molteplici previsioni che, fissando la decorrenza del termine di costituzione dall’ultima delle notificazioni, paleserebbero la reale ratio legis sottesa alla disciplina della costituzione in giudizio in presenza di pluralità di parti. La formulazione dell’art. 165 c.p.c., comma 2 è rimasta immutata anche dopo la riforma del rito ordinario di cognizione adottata con il D.L. n. 35 del 2005, convertito con L. n. 80 del 2005, allorquando erano già in vigore non solo le norme del processo di cassazione art. 369 c.p.c. , ma anche le disposizioni operanti per le controversie societarie D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2 e già si era consolidata l’interpretazione, nei termini indicati, del disposto degli artt. 165 e 348 c.p.c Quindi, in ossequio al canone interpretativo del cd. legislatore consapevole, l’aver mantenuto immutata la formulazione dell’art. 165 c.p.c. non può che costituire espressione della volontà normativa di non modificare la differente disciplina della costituzione in giudizio nel rito ordinario di cognizione, restando esclusa la praticabilità di una lettura correttiva della disposizione o il ricorso all’analogia Cass. 18950/2006 Cass. 17958/2007 . Non merita adesione la tesi del ricorrente secondo cui nessun vulnus alle esigenze di difesa del convenuto deriverebbe dal fatto di consentire la costituzione dell’attore nei dieci giorni dall’ultima notificazione, essendogli comunque garantita la concessione del termine a comparire, avendo questa Corte condivisibilmente evidenziato che la decorrenza del termine di costituzione dalla data della prima notificazione è volta - piuttosto - ad indurre ciascuno dei destinatari a supporre che la notifica eseguita nei suoi confronti sia stata effettuata per prima, stabilendo in tal modo un punto di riferimento certo per individuare la tempestività della costituzione dell’attore Cass. 17958/2007 Cass. 6481/1997 . Sebbene il processo possa proseguire anche in caso di mancata costituzione o di costituzione tardiva dell’attore qualora si costituisca almeno una delle altre parti art. 171 c.p.c., comma 2 , per il destinatario della notifica è indifferente che altro convenuto abbia deciso di iscrivere comunque la causa a ruolo e coltivare il giudizio Cass. s.u. 10846/2011 e, peraltro, nel giudizio di secondo grado, la costituzione tardiva dell’appellante determina l’improcedibilità del gravame art. 348 c.p.c. e, salvo l’esame di eventuali impugnazioni incidentali, comporta la definizione in rito della causa. Quanto al fatto che la decorrenza del termine di costituzione dalla prima notifica potrebbe in concreto impedire la regolare costituzione per causa non imputabile alla parte, è sufficiente obiettare che l’art. 165 c.p.c., u.c., consente di depositare l’originale notificato entro dieci giorni dall’ultima notificazione e comunque la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione cd. velina in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale, salva, in ogni caso, la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione Cass. s.u. 16598/2016 . 2.1. Parimenti infondato è l’assunto secondo cui il principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 10864/2011 non potrebbe applicarsi alle impugnazioni proposte precedentemente, poiché che il termine di costituzione in appello decorra dalla prima notifica è principio enunciato da questa Corte sin dal 1997 ed è stato poi confermato da una molteplicità di pronunce anche anteriori alla proposizione dell’appello da parte del ricorrente , senza che fosse emerso e si fosse consolidato un indirizzo contrario. L’intervento delle sezioni unite si è dunque tradotto nella conferma dell’orientamento prevalente, il che non consente di configurare un’ipotesi di overruling avente il carattere di imprevedibilità, la quale presuppone che la tesi sconfessata dal mutamento interpretativo fosse maggioritaria e lungamente consolidata nel tempo Cass. 13522/2017 Cass. 59622013 Cass. 28967/2011 . 3. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamentando che il giudice di merito abbia posto a carico del resistente le spese processuali del secondo grado invece di compensarle, senza tener conto che l’appellante non aveva dato causa al processo con argomentazioni palesemente errate o con condotte ostruzionistiche, che era sopravvenuto un mutamento giurisprudenziale in materia di improcedibilità dell’appello, che la relativa eccezione era stata sollevata da uno soltanto degli appellati e che la causa era stata trattata ed istruita, inducendo le parti a confidare in una decisione nel merito. Il motivo è infondato. Nessuna censura può muoversi alla sentenza per non aver disposto la compensazione delle spese. Premesso che il giudizio di primo grado è stato incardinato in data 28.7.2009, e che per disporre la compensazione occorreva - in applicazione dell’art. 92, comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, in vigore per i processi di primo grado proposti dopo il 4.7.2009 - il concorso di gravi ed eccezionali motivi, da enunciare espressamente in motivazione, è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità è volto a verificare che non sia violato in principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vincitrice, mentre ne esula ogni questione riguardante l’opportunità di disporre la compensazione, che è tema riservato all’apprezzamento del giudice di merito Cass. 30592/2017 Cass. 24502/2017 Cass. 8421/2017 Cass. 2149/2014 Cass. 15317/2013 Cass. 851/1977 Cass. 864/1973 . Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1800,00 per compenso, in favore di ciascun controricorrente oltre ad iva cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.