Ipotesi di obbligatorietà della condanna alle spese di lite

L’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito con l. n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Quando non ricorre nessuno dei predetti casi, corre l’obbligo per il giudice di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7630 depositata il 18 marzo 2019. Il fatto. Il Giudice di Pace territorialmente competente annullava un verbale di contestazione emesso nei confronti di un’invalida per essere quest’ultima transitata con il proprio autoveicolo nella zona a traffico limitato, senza avere effettuato la preventiva comunicazione del numero della targa secondo quanto disposto da due ordinanze del comune di pertinenza applicabili alle persone aventi diritto al transito in detta zona in ragione della loro condizione di disabilità. Il giudice adito, tuttavia, lasciava a carico della ricorrente le spese di accertamento e notifica del verbale e compensava le spese di lite. Il Tribunale investito dell’appello da parte della ricorrente riformava la sentenza in questione eliminando a danno dell’appellante la condanna al pagamento delle spese di accertamento e di notifica del verbale, ma compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio per la novità della questione trattata e l’assenza di orientamenti giurisprudenziali sul punto”. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per Cassazione. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto fondato uno dei motivi proposti dal ricorrente per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, comma 1, e 92 comma 2, c.p.c. in cui il giudice di appello sarebbe incorso per avere la sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio di merito. I giudici di legittimità, infatti, evidenziano che al giudizio in questione bisognava applicare ratione temporis l’articolo 92, secondo comma c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 convertito con la legge n. 162/2014 alla cui stregua la compensazione delle spese è consentita solo nei casi di soccombenza reciproca o nel caso si assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Nella specie, prosegue il Collegio, nessuno dei casi ricorre, ed in particolare, non ricorre l’ipotesi dell’assoluta novità della questione trattata giacché già nel 2008 la Corte di Cassazione con la sentenza n. 719/2008 aveva chiarito che non poteva ritenersi consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi nelle zone a traffico limitato, limitare l’incondizionato diritto dell’invalido in possesso del relativo contrassegno, di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio. Concludendo. Tale precedente, concludono i giudici, laddove qualifica il diritto dell’invalido ad accedere nella zona a traffico limitato come incondizionato e come non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone già conteneva il principio posto a fondamento della decisione del tribunale. Nella specie, non ricorrono quindi, i presupposti della novità della questione trattata, che peraltro, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c. deve caratterizzarsi come assoluta. Ne consegue, la sussistenza del denunciato vizio di violazione di norme di legge e la cassazione con rinvio al Tribunale adito in diversa composizione della sentenza gravata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 12 dicembre 2018 – 18 marzo 2019, n. 7630 Presidente D’Ascola – Relatore Cosentino Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 90/2016 il giudice di pace di Bolzano annullò il verbale di contestazione emesso nei confronti della signora M.K. per essere ella transitata con la sua automobile in zona a traffico limitato, senza avere effettuato la preventiva comunicazione del numero di targa, secondo quanto disposto da due ordinanze comunali del 2014 per le persone aventi diritto al transito in detta zona in ragione della loro condizione di disabilità. Il giudice di pace, tuttavia, lasciò a carico della signora M. le spese di accertamento e notifica del verbale e compensò le spese di lite. Il tribunale di Bolzano, investito dell’appello della signora M. , ha eliminato la condanna di costei al pagamento delle spese di accertamento e notifica del verbale - riformando sul punto la sentenza di primo grado - ed ha compensato le spese di entrambi i gradi per la novità della questione trattata e l’assenza di orientamenti giurisprudenziali sul punto . La sentenza del tribunale è stata impugnata per cassazione dalla signora M. , sulla scorta di due motivi. Il Comune di Bolzano ha depositato controricorso. La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 12 dicembre 2018, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso si svolge una duplice doglianza. In primo luogo, si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa per avere la sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio di merito. In secondo luogo, si lamenta la mancata condanna dell’Amministrazione soccombente alla rifusione di quanto la ricorrente aveva sborsato a titolo di contributo unificato e si sostiene che - per evitare una illogica disparità di trattamento dei destinatari di provvedimenti sanzionatori impugnabili davanti al giudice ordinario, rispetto ai destinatari di provvedimenti sanzionatori impugnabili davanti al giudice amministrativo - anche nel giudizio civile dovrebbe applicarsi quanto disposto per il giudizio amministrativo dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis.1 L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese . La prima delle due suddette doglianze deve giudicarsi fondata. Il presente giudizio è stato infatti introdotto il 22.6.2015 cfr. pag.1, § 1, del controricorso e, pertanto, nel medesimo si applica, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 19 settembre 2014 n. 132, convertito con la L. 10 novembre 2014, n. 162, alla cui stregua la compensazione delle spese è consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Nessuno di tali casi ricorre nella specie e, in particolare, non ricorre l’ipotesi dell’assoluta novità della questione trattata, giacché già nel 2008 questa Corte, con la sentenza n. 719/2008, aveva chiarito che non poteva ritenersi consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in tali zone a traffico limitato, n. d.r. limitare l’incondizionato diritto dell’invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio pag. 4 . Tale precedente, laddove qualifica il diritto dell’invalido ad accedere nelle zona a traffico limitato come incondizionato e come non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone, già conteneva il principio di diritto posto a fondamento della decisione del tribunale. Non ricorrono, quindi, i presupposti della novità della questione trattata che peraltro, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., deve caratterizzarsi come assoluta donde la sussistenza del denunciato vizio di violazione di legge. L’accoglimento della prima doglianza in cui si articola il primo mezzo di ricorso determina l’assorbimento della seconda doglianza, essendo evidentemente irrilevante, una volta cassata la statuizione di compensazione delle spese, stabilire se, in presenza di compensazione delle spese, il soccombente debba o meno rifondere al vincitore il contributo unificato da quest’ultimo versato per l’iscrizione della causa a ruolo. Quanto alla esplicita sollecitazione svolta nella memoria del ricorrente affinché questa Corte si pronunci anche rispetto alle sorti sulla competenza del pagamento del contributo unificato nel caso della soccombenza spese compensate pag. 1, ultimo rigo , è sufficiente richiamare Cass. 29679/2017, ove si è chiarito che In tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis. 1 introdotto dal D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 35-bis, lett. e, conv., con modif., dalla L. n. 148 del 2011 - secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese o se la stessa parte non si sia costituita - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienza nelle prerogative discrezionali del legislatore . Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa non disapplicando espressamente le ordinanze comunali di Bolzano n. 71/2014 lett. C n. 23 e n. 228/2014 lett. C n. 23 . Il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’impugnata sentenza, annullando la sanzione che era stata irrogata all’odierna ricorrente per essere ella transitata in zona a traffico limitato senza avere previamente comunicato all’Amministrazione municipale il proprio numero di targa, ha implicitamente disapplicato le ordinanze comunali che tale comunicazione prescrivevano. D’altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di interesse Cass. 7057/10, Cass. 658/15 con maggior forza deve quindi ritenersi inammissibile un motivo di un ricorso principale volto ad ottenere non una correzione ma una esplicitazione della motivazione della sentenza impugnata. In definitiva il primo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione e il secondo va dichiarato inammissibile la sentenza gravata va cassata con rinvio al tribunale di Bolzano in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibile il secondo. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al tribunale di Bolzano in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio per cassazione.