Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, qual è la data di deposito della sentenza?

Laddove su una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del cancelliere, non ha alcuna rilevanza la mera circostanza che lo stesso provvedimento sia stato precedentemente inserito nel registro cronologico, senza però alcuna attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere.

La vicenda. Con l’ordinanza n. 7635/19, depositata il 18 marzo, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avverso la decisione con cui il Tribunale di Roma, in sede d’appello, aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto dal soccombente nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace. Nel dettaglio, il Tribunale affermava che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine semestrale decorrente dal momento dell’inserimento dell’annotazione del deposito della decisione di prime cure nel registro cronologico della cancelleria e non da quello dell’effettiva data di una sua pubblicazione come attestata dal cancelliere. Decorrenza del termine per impugnare. Con il ricorso per cassazione, il soccombente deduce la violazione degli artt. 115, 133, 327 c.p.c e 2697 c.c. per aver il Tribunale ritenuto che il mero inserimento della sentenza di prime cure nel registro cronologico, pur essendo un atto amministrativo interno, si sarebbe dovuto considerare prevalente con riferimento al dies a quo in funzione dell’impugnazione, rispetto alla data di pubblicazione apposta in calce alla sentenza stessa. Gli Ermellini, ritenendo fondata la censura, affermano che nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non può avere alcuna rilevanza – ai fini dell’individuazione del termine ordinario di cui all’art. 327 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione per la quale devesi, perciò, fare riferimento esclusivamente al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione – la mera circostanza che la sentenza stessa sia stata precedentemente solo inserita nel registro cronologico, senza però alcuna attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, senza che si sia verificata una scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione che devono peraltro essere, di regola, coincidenti , che si ha in caso di apposizione di due distinte date di deposito caso quest’ultimo per il quale trova applicazione il principio statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18569/16 . La Corte accoglie dunque il ricorso con rinvio al Tribunale monocratico di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 dicembre 2018 – 18 marzo 2019, n. 7635 Presidente D’Ascola – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione Il sig. D.M.A. ha proposto ricorso per cassazione - riferito a due motivi - avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 14921/2017 pubblicata il 20 luglio 2017 , con la quale, decidendo sull’appello dallo stesso D.M. formulato nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 81381/2013 in materia di opposizione a sanzione amministrativa , lo dichiarava inammissibile siccome tardivo sul ritenuto presupposto che il gravame avrebbe dovuto essere proposto entro il termine semestrale decorrente dal momento dell’inserimento dell’annotazione del deposito della decisione di prime cure nel registro cronologico della cancelleria, e non da quello dell’effettiva data di sua pubblicazione attestata dal cancelliere come avvenuta l’11 novembre 2015. Con il primo motivo il predetto ricorrente ha dedotto - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 133, 327 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché il vizio di palese travisamento di prova documentale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente ha denunciato - in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. avuto riguardo al capo riguardante la regolazione delle spese all’esito del giudizio di secondo grado. L’intimato Comune di Roma Capitale si è costituito con controricorso mentre l’altra intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato da cui sarebbe derivato l’assorbimento del secondo , con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso è, conformemente alla formulata proposta, manifestamente fondato. In sintesi la difesa del ricorrente denuncia la violazione delle richiamate norme sull’erroneo presupposto sostenuto dal Tribunale di Roma che il mero inserimento della sentenza di primo grado nel registro cronologico, pur essendo un mero atto amministrativo interno, si sarebbe dovuto considerare prevalente - con riferimento alla determinazione del dies a quo rilevante in funzione dell’impugnazione rispetto alla data di pubblicazione della sentenza stessa dichiarata con attestazione di cancelleria risultante quale unica data apposta in calce alla medesima. Invece, sottolinea ancora il difensore del ricorrente, quest’ultimo, ai fini della rituale e tempestiva proposizione dell’appello, non avrebbe potuto che fare legittimo affidamento sulla data indicata dal timbro della cancelleria, non potendo la discrasia temporale tra il momento dell’inserimento nel cronologico e la data di deposito-pubblicazione risolversi in favore del primo. Da ciò consegue che, nel caso di specie, il D.M. aveva posto legittimamente riferimento alla data di effettiva pubblicazione della sentenza di primo grado - ovvero quella dell’11/11/2015 - per come risultante dall’attestazione pubblica del cancelliere apposta in calce alla sentenza stessa, senza che risultasse alcun’altra data precedentemente inserita dallo stesso cancelliere, non potendo - ovviamente - aver alcun rilievo la data di mera deliberazione del 20 ottobre 2013 indicata dal Giudice di pace decidente. Del resto dallo stesso stato del procedimento come emergente dal Ruolo generale riportato specificamente nel ricorso del Giudice di pace di Roma si evince unicamente che esso era stato definito e che la relativa sentenza era stata pubblicata l’11 novembre 2015. Da ciò discende che l’appello, siccome notificato entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. a decorrere dall’indicata data dell’11 novembre 2015, si sarebbe dovuto considerare tempestivo e, quindi, ammissibile. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale capitolino nella fattispecie non avrebbe potuto trovare applicazione il principio statuito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18569 del 2016 poi confermato da Cass. n. 6384/2017 e da Cass. n. 20447/2018 , siccome riferito all’eventualità che sulla sentenza da impugnare risultino apposte due distinte date, l’una relativa al momento del deposito e l’altra successiva riguardante la data di effettiva pubblicazione in tal modo emergendo una scissione temporale tra le due inerenti attività, che, di regola, dovrebbero coincidere . Senonché, in ordine al caso relativo alla controversia in esame, sulla sentenza impugnata risultava apposta una sola data riguardante la sua pubblicazione l’11 novembre 2015, senza, perciò, che si potesse configurare un conflitto tra due distinte date riferite ai due suddetti momenti, con l’individuazione di un diverso momento per la rituale decorrenza del termine utile per proporre appello. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non può avere alcuna rilevanza - ai fini dell’individuazione del termine ordinario di cui all’art. 327 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione per la quale devesi, perciò, fare riferimento esclusivamente al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione - la mera circostanza che la sentenza stessa sia stata precedentemente solo inserita nel registro cronologico, senta però alcuna attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere, e, quindi, senza che si sia verificata una scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione che devono peraltro essere, di regola, coincidenti , che si ha in caso di apposizione di due distinte date di deposito caso, quest’ultimo, per il quale trova applicazione il principio statuito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18569/2016 . In definitiva, deve essere accolto il primo motivo del ricorso con il derivante assorbimento del secondo siccome relativo all’accessoria pronuncia sulla regolazione delle spese del giudizio di appello , con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro magistrato.