Circolazione stradale: pignoramento a due vie da verificare subito in strada

Gli organi di polizia stradale che trovano un veicolo sottoposto a pignoramento devono attivarsi per recuperarlo coattivamente e consegnarlo all’istituto vendite giudiziarie per la custodia. Ma solo se si tratta di un bene sottoposto alla procedura semplificata prevista dall’art. 512-bis c.p.c

Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del 28 febbraio 2019. Pignoramento dei veicoli l’iter. Con il decreto di riforma della giustizia civile, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sono state introdotte modifiche anche all’ordinario sistema di pignoramento dei mezzi che in precedenza non interferiva con la libera circolazione dei veicoli. In pratica con l’innesto dell’art. 521– bis c.p.c. il pignoramento dei veicoli ora segue un iter innovativo. Decorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto, senza che l’interessato abbia consegnato materialmente il veicolo all’istituto vendite giudiziarie, spetterà alla polizia stradale interrompere l’uso improprio del mezzo. Ritirando i documenti di circolazione del mezzo e consegnando materialmente il veicolo all’istituto vendite giudiziarie. Per specificare meglio le incombenze degli organi di vigilanza l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha diramato istruzioni ad hoc. Ovvero la circolare dell’8 agosto 2016 e del 30 gennaio 2017. Ma sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento circa gli adempimenti spettanti all’istituto vendite giudiziarie. Innanzitutto, specifica il Viminale con la circolare in commento, il pignoramento previsto dall’art. 512– bis c.p.c. non è l’unica procedura che viene obbligatoriamente attivata ma rimane un rimedio alternativo a quello previsto dall’art. 518 c.p.c., a discrezione del soggetto pignorante. Quindi solo i veicoli sottoposti al pignoramento semplificato ex art. 512– bis c.p.c. devono essere consegnati dagli organi di polizia stradale all’istituto vendite giudiziarie. La polizia dovrà limitarsi ad attivare il pignoramento formale se accerta, nell'ambito della propria attività istituzionale, la circolazione del veicolo sulla strada. Scaduto il lasso temporale di 10 giorni se il debitore non ha provveduto spontaneamente alla consegna del mezzo all’istituto vendite giudiziarie spetterà alla polizia effettuare la materiale apprensione del veicolo. Ma senza effettuare le complesse procedure burocratiche di fermo amministrativo previste dall'art. 214 c.d.s Sarà sufficiente un semplice verbale di rinvenimento con l'affidamento in custodia del veicolo.

Min_Interno_Circolare_28_febbraio_2019