Provvedimenti di urgenza: l’indiscutibile pericolosità in astratto del gas non integra il periculum in mora

Ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza, l’indiscutibile pericolosità in astratto dell’attività di distribuzione del gas non integra il periculum in mora previsto dall’art. 700 c.p.c., ma è necessario allegare e dimostrare nel caso specifico e in concreto la sussistenza di un effettivo pericolo.

Ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza, la previsione di un esborso economico, di per sé non irrisarcibile né concretamente irreparabile, non integra il periculum in mora previsto dall’art. 700 c.p.c. ne consegue che, nel caso in cui l’esborso sia dato dal pagamento di una sanzione amministrativa, ai fini dell’ottenimento della tutela cautelare è necessario dare prova del delicato stato economico del destinatario e/o dell’insolvenza del soggetto nei cui riguardi il destinatario è legittimato a rivalersi. Tali i principi ribaditi dalla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 6 febbraio 2019, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Il caso. Una società distributrice di gas si rivolge al Tribunale per chiedere in via di urgenza l’autorizzazione ad accedere ai locali ove è sito il contatore relativo ad un’utente moroso, al fine di effettuare le verifiche e adottare ogni eventuale azione diretta ad assicurare la tenuta in sicurezza e il buon funzionamento dell’impianto nonché per disalimentarlo fisicamente. Sappiamo che condizioni che giustificano l’emissione di un provvedimento di urgenza sono il fumus boni iuris – cioè, come si dice, la parvenza di buon diritto in assenza di un accertamento giudiziale, ed il periculum in mora , cioè il fondato timore che il proprio diritto possa essere pregiudicato dal trascorrere del tempo necessario per ottenere la tutela in via ordinaria. Mentre il Giudice non dubita della morosità - quindi della presenza del fumus boni iuris - la consulenza tecnica disposta ne dà riscontro - così non è per il periculum in mora . Non bastano, infatti, le argomentazioni addotte dalla ricorrente la prima fa riferimento, avendo la società attivato il servizio di default, alla necessità di procedere alla disalimentazione in tempi stretti, onde evitare le elevate sanzioni previste dall’art. 43 TIVG Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane affermando l’irripetibilità delle dette somme mentre, la seconda argomentazione fa riferimento all’esigenza di verificare e controllare l’impianto di distribuzione del gas, di cui la società è proprietaria, stante la pericolosità insita nel bene gas. L’indiscutibile pericolosità in astratto del gas non integra il periculum in mora. Non integra il periculum in mora ex art. 700 c.p.c. la pericolosità in astratto, ma serve il pericolo concreto. In applicazione di tale principio al caso de quo , la sentenza in commento statuisce che ai fini del riconoscimento del periculum in mora e della concessione della tutela ex art. 700 c.p.c., non è sufficiente l’indiscutibile pericolosità in astratto dell’attività di distribuzione del gas , ma è necessario allegare e dimostrare nel caso specifico e in concreto la sussistenza di un effettivo pericolo allegazione e dimostrazione riguardanti l’effettivo stato dell’impianto e l’idoneità di questo a determinare danni non tutelabili in via ordinaria inesistenti nel giudizio de quo . Nell’affermare il principio, la sentenza si riporta a pregressa giurisprudenza in particolare, menziona la decisione del Tribunale di Latina del 12 settembre 2016. Non integra il periculum in mora, di per sé, la previsione di un esborso economico. Non integra, poi, il periculum in mora , procede il Giudice, nemmeno la prospettiva dell’esborso economico che deriverebbe dall’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei termini per previsti per la disalimentazione. Come già molte volte affermato dalla giurisprudenza, la semplice previsione di una perdita economica non integra, di per sé, quel pericolo cui si riferisce la norma ex art. 700 c.p.c. si tratta infatti di un pregiudizio di per sé non irrisarcibile né irreparabile qui si cita, tra tante, la sentenza emessa dal Tribunale di Milano l’8 luglio 2009 . A meno che non si forniscano ulteriori elementi di valutazione così ad es., nel caso di specie, sarebbe stato se la società avesse dato prova di proprie difficoltà economiche e/o dell’insolvenza dell’utente insolvenza non desumibile dal mero inadempimento si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 3010 del 1975 .

Tribunale di Bergamo, sez. III Civile, sentenza 6 febbraio 2019 Giudice Bresciani Il Tribunale di Bergamo, Terza Sezione Civile, in persona del giudice dottoressa Francesca Bresciani, a scioglimento della riserva assunta in data 22 gennaio 2019, pronuncia la presente ordinanza nel procedimento contraddistinto dal numero 6445 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2017, vertente tra omissis Spa, Codice Fiscale omissis , ricorrente, contro omissis , dice Fiscale omissis , resistente. Devesi evidenziare che con ricorso depositato in data 28 giugno 2017 omissis , premettendo di svolgere nel Comune di Dalmine il servizio di distribuzione del gas, ha adito in via di urgenza questo Tribunale onde ottenere l'autorizzazione ad accedere ai locali siti appunto a omissis , alla via omissis , ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al Ko., per le verifiche necessarie e per ogni altro intervento da porre in essere ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonché per la disalimentazione fisica dello stesso. Con vittoria di spese e richiesta di delega per l'esecuzione all'Ufficiale Giudiziario, con l'eventuale ausilio della forza pubblica. Parte ricorrente, a inondamento della propria domanda, ha allegato, in punto fumus boni juris, che il contratto di fornitura concluso dal resistente con la società Enel Energia Spa si è risolto per morosità e che vani sono risultati i tentativi di accedere al contatore onde provvedere alla disalimentazione fisica del PDR - punto di riconsegna , perché sito nell'immobile sopra indicato e stante il rifiuto del resistente. Ha allegato, altresì, a riprova dell'ulteriore requisito del periculum in mora, che a seguito della morosità è stato attivato il servizio di default, che impone l'esecuzione della disalimentazione in tempi stretti, a pena di ingenti sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 43 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane TIVG , assumendo la sostanziale irripetibilità delle somme versate per le sanzioni stesse. Ha poi evidenziato, sempre in ordine al periculum, l'esigenza di sottoporre a controllo e a verifica gli impianti di distribuzione del gas, di cui è proprietaria, stante la natura ex se pericolosa del bene gas. Si è costituito il resistente, contestando principalmente la sussistenza della morosità. In particolare, ha affermato l'abnormità di quanto a lui richiesto per la fornitura di gas, frutto a suo dire di una fatturazione esosa dovuta all'esecuzione di una lettura anomala dei consumi. In ordine al periculum, ha eccepito principalmente come il pregiudizio lamentato sia di natura essenzialmente pecuniaria, atto a non giustificare, di per sé, l'emissione del provvedimento richiesto da parte ricorrente si esamini la quarta pagina della memoria di costituzione, dalla ventunesima alla ventiquattresima riga. Chiede pertanto che non vengano accolte la domande di parte ricorrente. Insiste per la vittoria in punto spese incluse quelle relative a una consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del procedimento . Chiede il beneficio della distrazione a favore del suo procuratore, che si dichiara antistatario. Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue. La documentazione agli atti, come valutata sotto il profilo tecnico dal consulente d'ufficio Geometra Gi. Be., dimostra chiara sussistenza della morosità. In particolare, non può non evidenziarsi come sia incontroverso che nel periodo 28/5/2009 6/5/2015 tutti i tentativi di lettura effettiva dei consumi non andarono a buon fine per assenza del cliente che la lettura effettiva avvenne il 6 maggio 2015 a causa dell'avvenuto cambiamento del contatore che la fattura contestata è frutto della richiesta in un unico corpo di quanto effettivamente erogato e solo in parte saldato. Si esamini in punto la sesta pagina dell'elaborato peritale. Ne discende la sostanziale congruità delle richieste pecuniarie avanzate dalla ricorrente e la conseguente sussistenza della morosità. Di talché l'iniziativa assunta in questa sede da parte ricorrente deve ritenersi sorretta dal necessario fumus boni juris. Diversamente deve opinarsi in ordine al periculum in mora. Con riferimento al secondo profilo accampato in punto da parte ricorrente ossia all'esigenza di sottoporre a controllo e a verifica gli impianti di distribuzione del gas, stante la natura ex se pericolosa del bene gas devesi concludere in senso conforme a quanto statuito da buona parte della giurisprudenza di merito in fattispecie consimili si esamini, ex multis, Tribunale di Latina 12 settembre 2016 , evidenziando che l'indiscutibile pericolosità in astratto dell'attività di distribuzione del gas, ai fini voluti da parte ricorrente quelli di pervenire all'adozione di una tutela urgente ai sensi del dettato normativo dell'articolo 700 del codice di procedura civile , non è sufficiente, essendo indispensabile allegare e dimostrare nel caso specifico e in concreto la sussistenza di un effettivo pericolo. Nel caso de quo mancano allegazioni e prove pertinenti sia circa l'effettivo stato dell'impianto sia circa l'idoneità di quest'ultimo a determinare un periculum insuscettibile di tempestiva tutela in via ordinaria. Si noti vieppiù che un cotale pericolo sarebbe stato di certo accertato dal consulente tecnico d'ufficio, chiamato a far luce su tutti gli aspetti tecnici rilevanti ai fini del decidere si analizzi, in punto, il quesito . Sotto questo profilo, dunque, il periculum non pare sussistente. Sotto il primo profilo, legato alla presenza di gravose sanzioni amministrative previste in caso di mancato rispetto degli stringenti termini previsti per la disalimentazione, come evidenziato dal patrono del resistente non può non ipotizzarsi la maturazione in via esclusiva di un pregiudizio prettamente patrimoniale, di per sé non irrisarcibile né concretante l'irreparabilità richiesta dalla disposizione codicistica contenuta nell'articolo 700 del codice di procedura civile si esamini, ex pluribus, la pronuncia del Tribunale Milano in data 8 luglio 2009 . In particolare, mancando prova di un delicato stato economico di parte ricorrente e/o dell'insolvenza del resistente quest'ultima non desumibile dal mero inadempimento - si esamini la pronuncia della Suprema Corte numero 3010 del 1975 non può pervenirsi al giudizio di irreparabilità indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto da parte ricorrente medesima. Ne consegue il rigetto del ricorso e delle domande tutte attoree. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza. Dovrà essere concesso il beneficio della distrazione a favore del procuratore di parte resistente, che si è dichiarato antistatario. Per questi motivi Il Tribunale di Bergamo rigetta il ricorso e le domande tutte formulate da parte ricorrente. Dichiara obbligata e condanna parte ricorrente alla rifusione, a favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in Euro 5.535,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge. Pone a carico definitivo di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Geometra Gi. Be., come già liquidate nel corso del procedimento. Concede il beneficio della distrazione a favore del procuratore del resistente.