Pagamento del risarcimento con assegno poi trafugato: la colpa non è solo della banca ma anche dell'assicurazione

Nel caso di trafugamento di un assegno bancario e incasso della provvista in favore di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice del titolo in ordine ai danni di conseguenza generatisi non esclude che il danno possa essere, in concreto, imputabile anche al concorso colposo dello stesso danneggiato/creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c

Il caso. Una Compagnia di assicurazioni, al fine di disporre il pagamento di un risarcimento, aveva dato istruzioni alla propria banca in ordine alla compilazione e spedizione di un assegno bancario di traenza non trasferibile in favore del danneggiato. Il titolo, tuttavia, spedito a mezzo posta ordinaria, era stato trafugato e l’incasso della provvista era avvenuto in favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario. La Corte di Appello di Torino - in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Biella che aveva rigettato la domanda di risarcimento svolte dalla Compagnia di assicurazioni - accertava la responsabilità della banca negoziatrice ma, in applicazione dell’art. 1227 c.c., accertava altresì il concorso di colpa della Compagnia di assicurazioni e, pertanto, riduceva il risarcimento a carico della banca della misura del 50%. La Compagnia di assicurazioni ricorreva quindi in Cassazione. Sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice? La Corte conferma le statuizioni della Corte d’Appello di Torino confermando il principio espresso anche dalle Sezioni Unite secondo il quale la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice del titolo in ordine ai danni di conseguenza generatisi non esclude che il danno possa essere, in concreto, imputabile anche al concorso colposo dello stesso danneggiato/creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c. Cass. SSUU, n. 12477/2018 . In ordine al concorso di colpa, i profili di negligenza erano stati individuati dalla Corte d’Appello nelle seguenti circostanze di fatto imputabili alla Compagnia di assicurazioni a l’aver compilato l’assegno con la sola indicazione del nominativo del beneficiario, senza indicazione delle altre generalità b l’aver omesso di segnalare che si trattava di un assegno rubato c l’aver spedito il titolo a mezzo di semplice posta ordinaria, in violazione dell’art. 83, r.d. 156/1973. In relazione a quest’ultimo profilo la Suprema Corte incidentalmente osserva che in realtà tale norma si riferisce esclusivamente ai rapporti fra Poste Italiane e cliente e non anche ai rapporti tra quest’ultimo e i terzi e che l’assegno di traenza non è nemmeno ricompreso fra i valori che la norma menziona il ricorrente tuttavia non ha proposto nessuna censura sul punto sicché il ricorso viene integralmente rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 novembre 2018 – 11 marzo 2019, n. 6979 Presidente De Chiara – Relatore Valitutti Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2009, la Fondiaria SAI s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Biella, la Banca Sella s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 16.107,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per il pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, emesso dalla Banca SAI s.p.a., per la liquidazione di un indennizzo assicurativo a favore di un assicurato dalla Fondiaria, effettuato a persona diversa dal legittimo beneficiario. Con sentenza n. 636/2011, depositata il 9 novembre 2011, l’adito Tribunale rigettava la domanda. 2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 712/2014, depositata il 4 aprile 2014, accoglieva l’appello proposto dalla Fondiaria SAI. Il giudice del gravame riteneva che la Banca Sella fosse incorsa nella violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, cd. legge assegni , avendo posto in essere una condotta negligente, per avere consentito ad un terzo non legittimato l’incasso dell’assegno non trasferibile, spedito per posta e trafugato da ignoti soggetti. La Corte reputava, tuttavia, che anche il comportamento della società assicuratrice non fosse esente da colpa, per cui - in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Banca Sella - riteneva ascrivibile l’evento per il 50% a responsabilità della stessa Fondiaria SAI, riducendo il risarcimento dalla medesima richiesto all’importo di Euro 9.406,42, comprensivo di rivalutazione ed interessi calcolati sulla sorte capitale annualmente rivalutata. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. già Fondiaria SAI s.p.a. nei confronti di Banca Sella s.p.a., affidato a tre motivi, illustrati con memoria. La resistente ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la UNIPOLSAI Assicurazioni denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 34 e art. 43, comma 2, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 1.1. La ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto di ravvisare una sua responsabilità concorsuale - in misura del 50% - nella produzione dell’evento pregiudizievole, conseguente al trafugamento ed al successivo illegittimo incasso, da parte di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, di un assegno di traenza non trasferibile emesso da Banca Sai s.p.a. a favore di un assicurato della Fondiaria SAI, con conseguente necessità per la compagnia assicuratrice di reiterare il pagamento nei confronti del proprio assicurato. Sostiene la ricorrente che - una volta accertata la mancanza di diligenza della banca negoziatrice dell’assegno, nell’identificazione del soggetto che aveva presentato il titolo per l’incasso presso una sua filiale - non avrebbe potuto essere individuato un concorso colposo della compagnia assicuratrice nella determinazione dell’evento pregiudizievole, posto che quest’ultima non aveva in alcun modo preso parte al procedimento mediante il quale, dall’emissione dell’assegno effettuata da Banca Sai alla negoziazione e all’accredito del medesimo effettuata da Banca Sella, l’importo cartolare risulta comunque immesso nel circuito di pagamento . 1.2. La sentenza impugnata sarebbe, altresì, incorsa nella violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 34 - a tenore del quale La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento - avendo attribuito alla Fondiaria una responsabilità concorsuale nella causazione del danno subito, sebbene, per le modalità con le quali è stato negoziato l’assegno trafugato, ossia mediante presentazione del titolo da parte della banca negoziatrice nella stanza di compensazione, previa richiesta di versamento sul conto corrente dell’apparente beneficiario, la ricorrente non avrebbe potuto porre in essere nessun accorgimento e/o attività idonea ad evitare che la provvista sottesa al citato assegno fosse prelevata automaticamente . 1.3. La Corte territoriale - incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - avrebbe, infine, omesso di valutare la deposizione del teste escusso, la cui considerazione avrebbe consentito al giudice di appello di affermare la insussistenza del concorso di colpa della danneggiata nella determinazione dell’evento pregiudizievole. 1.4. La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile. 1.4.1. Certamente erroneo è, invero, l’assunto della ricorrente, secondo cui, una volta accertata la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno, in ordine ai danni di conseguenza generatisi, nessun altro soggetto avrebbe dovuto essere considerato responsabile per la causazione degli stessi , e meno che mai il soggetto che aveva in concreto risentito del danno. Secondo l’indirizzo più recente della giurisprudenza di questa Corte, che ha ricevuto altresì l’autorevole avallo delle Sezioni Unite, la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice non esclude, invero, che il danno possa essere, in concreto, imputabile anche al concorso colposo dello stesso danneggiato/creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c. Cass. Sez. U., 21/05/2018, n. 12477 . 1.4.2. Per quanto concerne, poi, la modalità di pagamento mediante presentazione dell’assegno nella stanza di compensazione, da parte della negoziatrice, la censura è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza Cass., 10/08/2017, n. 19989 . Ed invero, la doglianza proposta è incentrata - come detto - sulle modalità di presentazione del titolo nella stanza di compensazione, da parte di Banca Sella, che non avrebbero consentito alta Fondiaria di evitare il prelievo automatico della relativa provvista, laddove la Corte d’appello p. 10 ha imputato alla società assicuratrice - a titolo di responsabilità concorsuale - il fatto di non avere segnalato in alcun modo che l’assegno era stato trafugato, al fine di evitare che lo stesso fosse accreditato sul conto dell’apparente beneficiario. A tale ratio decidendi della decisione impugnata, peraltro, la ricorrente non muove contestazione alcuna. 1.4.3. Quanto all’omessa valutazione del teste escusso, va considerato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054 Cass., 29/10/2018, n. 27415 . 2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, la UNIPOLSAI Assicurazioni denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 83, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 2.1. Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello abbia richiamato nella decisione impugnata il disposto dell’art. 1227 c.c., comma 2, che prevede l’esclusione del risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l’uso dell’ordinaria diligenza - il che escluderebbe la spettanza stessa del risarcimento richiesto dalla compagnia assicuratrice - laddove la stessa decisione ha finito, poi, per attribuire alla Fondiaria soltanto un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1. 2.2. Sotto tale profilo, l’istante rileva che la Fondiaria Sai si era limitata a costituire la provvista del titolo presso la Banca Sai, che aveva provveduto alla compilazione ed alla spedizione dell’assegno, di talché non avrebbe potuto imputarsi alla medesima, a titolo di concorso colposo nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., nè la compilazione dell’assegno con il solo nominativo del beneficiario, e non con altre indicazioni anagrafiche, peraltro non richieste dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 1, nè il mancato accertamento dell’effettiva consegna al destinatario. Neppure potrebbe essere imputato alla istante, a titolo di responsabilità concorsuale, la mancata richiesta di dissequestro delle somme giacenti sul conto e sulla carta di credito intestati all’apparente beneficiario dell’assegno in questione, dopo che tali somme erano state sequestrate dalla Procura della Repubblica su denuncia di Banca Sella, alla quale soltanto competeva, quindi, la legittimazione ad instaurare un procedimento giudiziario volto a tale dissequestro. 2.3. Quanto, infine, alla spedizione dell’assegno a mezzo posta ordinaria, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 83 del codice postale nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, nel considerare equiparabile l’assegno di traenza - costituente un titolo nominativo intrasferibile - alle carte di valore esigibili al portatore , menzionate dalla norma succitata, il cui invio per posta ordinaria è vietato. 2.4. Le censure suesposte sono inammissibili. 2.4.1. Deve, invero, osservarsi che l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, sempre che, tuttavia, siano sorretti da una motivazione non del tutto illogica, secondo i parametri di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Cass., 10/01/2017, n. 272 . 2.4.2. Orbene, va premesso che - al di là dell’improprio richiamo all’art. 1227 c.c., comma 2 - dal tenore della motivazione dell’impugnata sentenza si evince, in modo inequivocabile, che la Corte territoriale intendeva fare riferimento al comma 1 della medesima disposizione, tanto vero che ha stabilito la misura del concorso di colpa. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha ancorato l’accertamento della colpa concorrente della Fondiaria ai seguenti elementi di fatto a avere compilato l’assegno in questione con la sola indicazione del nominativo del beneficiario, senza l’indicazione delle altre generalità b avere omesso di segnalare che si trattava di un assegno rubato c avere spedito il titolo a mezzo di semplice posta ordinaria, in violazione del R.D. n. 156 del 1973, art. 83. Orbene, per quanto concerne il profilo di responsabilità concorsuale sub a , va rilevato che il giudice di secondo grado ha accertato in fatto che la compagnia assicuratrice aveva subito una precedente truffa e, quindi, sebbene non sia normativamente prevista l’indicazione delle generalità del beneficiario, tale indicazione avrebbe comunque contribuito - secondo una regola di prudenza ed una massima di esperienza - a scongiurare la monetizzazione degli assegni da parte di soggetti malintenzionati . E di certo Fondiaria s.p.a., seppure non avesse materialmente compilato l’assegno in parola, di certo avrebbe potuto chiedere l’inserimento di tali indicazioni nel titolo alla emittente banca SAI. In relazione al profilo sub b , va ribadito che - come dianzi detto nessuna specifica contestazione ha mosso UNIPOLSAI circa la mancata segnalazione dell’avvenuto trafugamento dell’assegno in discussione, non cogliendo - in tal modo - una delle rationes decidendi della sentenza di appello. Quanto al profilo sub c , concernente la mancata richiesta di dissequestro dell’assegno in questione, deve osservarsi che la censura non attiene alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non fonda affatto la decisione su tale elemento, citato solo di sfuggita nel percorso motivazionale. È, pertanto, evidente che le censure suesposte involgono, in parte, accertamenti di fatto motivatamente effettuati dal giudice di merito, in ordine all’accertamento di un concorso di colpa della danneggiata, in parte non colgono le rationes decidendi della sentenza impugnata. 2.4.3. L’unica doglianza che coglierebbe nel segno è quella attinente alla spedizione del titolo con posta ordinaria, atteso che il R.D. n. 156 del 1973, art. 83 si riferisce esclusivamente ai rapporti tra Poste italiane e cliente, e non tra quest’ultimo ed i terzi, e considerato che l’assegno di traenza non è ricompreso tra i valori che la norma menziona Cass., 30/03/2010, n. 7618 . E tuttavia, siffatto profilo risulta assorbito dall’accertata infondatezza delle censure mosse con riferimento agli altri profili di colpevolezza della ricorrente individuati dalla sentenza impugnata. E se è bensì vero che il profilo in questione quello della spedizione dell’assegno con posta ordinaria potrebbe rilevare ai fini della determinazione della misura del concorso, derivando dal suo eventuale accoglimento una riduzione della percentuale di colpa a carico del danneggiato, va tuttavia rilevato che nessuna censura ha proposto la istante sul punto. 3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.