L’accertamento della responsabilità da sinistro stradale e del concorso di colpa nel giudizio di merito

In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità dell’evento dannoso, la valutazione della condotta dei singoli soggetti coinvolti, l’accertamento della colpa integrano altrettanti giudizi di merito, sottratti come tali al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da colpevolezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico .

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6558/19, depositata il 6 marzo. Il caso. Un motociclista chiede la condanna in solido al risarcimento danni subiti a causa di un incidente stradale nel quale, egli alla guida della propria moto, si era visto tagliare improvvisamente la strada da una vettura. L’accertamento del concorso di colpa. Sostiene il ricorrente motociclista che l’attribuzione di un concorso di colpa, rilevato dai giudici di merito, sarebbe ingiusta perché l’insieme delle prove dimostrerebbe la totale responsabilità del conducente della vettura. Al riguardo, ricorda la Suprema Corte che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto che ha generato il danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti coinvolti, l’accertamento della colpa, l’esistenza o meno del nesso di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito, sottratti come tali al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da colpevolezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico . A fronte di ciò, il ricorso in esame si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 22 novembre 2018 – 6 marzo 2019, n. 6558 Presidente Frasca - Relatore Cirillo Fatti di causa 1. M.P. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, Ma.Ma.Vi. , S.M. e la CARIGE Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale nel quale egli, alla guida della propria moto, si era visto improvvisamente tagliare la strada dalla vettura condotta dallo S. , il quale si era mosso da una banchina laterale esistente sull’opposto senso di marcia invadendo la corsia percorsa dalla moto. Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, espletate alcune c.t.u. e svolta prova per testi, accolse la domanda dell’attore e, ritenuta la responsabilità esclusiva dello S. nella determinazione del sinistro, condannò tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di Euro 758.968 con il carico delle spese di giudizio, limitando la condanna della società di assicurazione entro la capienza del massimale. 2. La pronuncia è stata impugnata dal M. in via principale e dalla società di assicurazione in via incidentale e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1^ marzo 2017, in parziale accoglimento del gravame incidentale ha riconosciuto un concorso di colpa del 25 per cento a carico del M. , ha conseguentemente ridotto l’entità del risarcimento del danno ed ha compensato integralmente tra le parti le ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre M.P. con atto affidato a due motivi. Resiste la Amissima assicurazioni s.p.a., già CARIGE Assicurazioni, con controricorso. Ma.Ma.Vi. e S.M. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054 e 2056 c.c Sostiene il ricorrente che la sentenza non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la deposizione del teste m. e che l’attribuzione di un concorso di colpa a suo carico sarebbe ingiusta, perché l’insieme degli elementi di prova raccolti dimostrerebbe la totale responsabilità del conducente della vettura, così come riconosciuto dal Tribunale di Latina. 2. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028 e 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205 . Nella specie la Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro in misura del 75 per cento a carico del conducente della vettura, riconoscendo però anche un concorso di colpa a carico della vittima, nella ridotta misura del 25 per cento. La sentenza, infatti, dopo aver accertato la responsabilità dello S. , colpevole di essersi immesso sulla strada dalla banchina laterale senza rispettare l’obbligo di precedenza e tagliando la strada al conducente della moto, ha poi spiegato perché si doveva ravvisare una percentuale di colpa a carico del M. . Questi, infatti, aveva tenuto una velocità che, pur contenuta nei limiti consentiti, non era consona alla situazione dei luoghi a causa della presenza di un dosso per infrastruttura posta a scavalcamento di un canale artificiale tale rallentamento, se osservato, avrebbe certamente consentito al M. una tempestiva frenata o, comunque, il compimento di una manovra eversiva. A fronte di simile ricostruzione, il ricorso si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. In particolare, non sussiste la pretesa violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, nè l’omessa valutazione della testimonianza, perché la Corte di merito ha vagliato i comportamenti di entrambi i conducenti ed ha positivamente attribuito le relative colpe. Entrambe le censure, in definitiva, finiscono col porre alla Corte, dietro l’apparenza della violazione di legge, una censura di vizio di motivazione che esorbita dai limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , nel testo attualmente vigente. 3. Il ricorso, pertanto, è rigettato. In considerazione, peraltro, della gravità del fatto e degli esiti non coincidenti dei due giudizi di merito, la Corte ritiene equa la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.