L’improvviso ricovero ospedaliero salva lo straniero dall’ordine di espulsione

Un cittadino peruviano, a fronte del ricovero in ospedale, non rispettava l’ordine di espulsione intimatogli. Situazione che, secondo il GdP, non giustifica l’inosservanza dell’ordine ma gli Ermellini ribattono che, per via del principio di continuità delle cure essenziali , lo straniero ha diritto a permanere nel territorio allorquando il rimpatrio comporterebbe un irreparabile pregiudizio alla sua salute.

Sulla vicenda la Suprema Corte con l’ordinanza n. 6532/19, depositata il 6 marzo. L’ordine di rimpatrio. Il Prefetto di Pordenone intimava al cittadino peruviano l’ordine di espulsione dal territorio italiano concedendogli un termine di 30 giorni per l’esecuzione del provvedimento. Tuttavia, a fronte di un imminente ricovero ospedaliero dello straniero, tale provvedimento non veniva rispettato e, inoltre, il medesimo si univa civilmente con un cittadino italiano. A fronte dell’inosservanza dell’ordine esperito, il GdP convalidava il provvedimento d'esplusione osservando, in particolare, che non vi era la prova che lo straniero avesse subito trattamenti sanitati indifferibili e urgenti comprovanti un grave stato di salute, inoltre, il ricovero era stato predisposto per un futuro intervento chirurgico. Il cittadino straniero ricorre in Cassazione rilevando l’infondatezza della decisione del GdP per non aver tenuto conto dell’unione civile e del ricovero in ospedale. Le garanzia alla salute. In tema di espulsione dello straniero, la Suprema Corte ribadisce che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’impedita esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio . Tale garanzia, segue la Corte, comprende sia le prestazioni di pronto soccorso, ossia di medicina d’urgenza, che tutte le altre prestazioni essenziali per la vita . La Corte, sulla base della circolare del Ministero della salute n. 5/2000 in tema di immigrazioni e condizione dello straniero , sottolinea che per cure essenziali si intende le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie che, seppur non compromettano in modo immediato la salute dell’individuo, possano con il tempo determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti . L’accoglimento. Proprio per il principio di continuità delle cure essenziali, lo straniero ha diritto a conseguire prestazioni terapeutiche o diagnostiche relative ad una patologia nonostante questa non sia pregiudizievole nell’immediato alla salute o alla vita dell’individuo. Nel caso di specie, la S.C. osserva che se il ricorrente avesse adempiuto nell’immediatezza all’ordine di espulsione, sarebbe incorso in un grave pregiudizio alla salute osservazione che conduce all’accoglimento del ricorso, con conseguente assorbimento della censura relativa all’unione civile, essendo irrilevante che il GdP non avesse rinvenuto la prova del grave stato di salute del ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 gennaio – 6 marzo 2019, n. 6532 Presidente Giancola - Relatore Danzia Fatti di causa Il Giudice di Pace di Pordenone ha convalidato il provvedimento del 26.02.2018 con cui il Questore della Provincia di Pordenone ha intimato al cittadino peruviano B.T.V.A. la consegna passaporto-atteso rimpatrio e l’obbligo di presentazione dello straniero alla P.G. atteso rimpatrio. Quest’ultimo provvedimento è stato adottato dopo che il cittadino straniero era stato espulso dal Prefetto di Pordenone con decreto del 06/09/2017, con concessione di un termine di 30 giorni per l’esecuzione del provvedimento. Il Giudice di Pace, al cospetto delle censure del cittadino peruviano che chiedeva l’annullamento del provvedimento di espulsione sul rilievo che in data 11.10.2017 era stato ricoverato per motivi di salute presso l’Ospedale cittadino e in data 17.11.2017 si era unito civilmente con un cittadino italiano - ne ha ritenuto l’infondatezza rilevando a che l’unione civile del ricorrente con il cittadino italiano F.M. era avvenuta successivamente al decreto di espulsione del 6/08/2017 b dalla documentazione medica depositata in atti non emergeva che lo straniero si trovasse in uno stato inabilitante o fosse impossibilitato ad affrontare un viaggio per motivi di salute, non risultando lo stesso neppure sottoposto a trattamenti sanitari indefettibili ed urgenti. In ordine a quest’ultimo punto, il certificato medico del Centro Oncologico di Aviano era del 26.09.2017 e vi era in atti solo la prenotazione di una visita chirurgica per il marzo 2018, risalente al 28.12.2017, con conseguente mancanza di un grave stato precario di salute. Ha proposto ricorso per cassazione B.T.V.A. con cui ha chiesto, oltre all’annullamento del provvedimento di convalida in oggetto, la sospensione del medesimo, affidandolo ad un unico motivo. Il prefetto di Pordenone non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o erronea applicazione di norme del diritto e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta, in primo luogo, il ricorrente, quanto all’unione civile con il cittadino italiano, che l’iter della pratica necessaria per addivenire a tale unione era iniziato prima dell’emissione del decreto di espulsione e comunque la causa ostativa all’espulsione, anche se intervenuta successivamente, doveva essere valutata al momento in cui il provvedimento espulsivo veniva messo in esecuzione. In ordine allo stato di salute, rileva il ricorrente che il suo stato inabilitante è pacifico e comunque, al momento in cui avrebbe dovuto lasciare il territorio, era addirittura ricoverato in ospedale. 2. Il motivo è fondato. Va preliminarmente osservato che il Supremo di questa Corte ha statuito che, in tema di espulsione dello straniero, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. Sez. U, Sentenza n. 14500 del 10/06/2013, Rv. 626889 - 01 conforme sez 6-1, n. 13252 del 27/06/2016, Rv 640224 . Nel proprio percorso argomentativo, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sulla loro stessa linea, si era già posta la circolare del Ministero della salute 24 marzo 200, n. 5, recante indicazioni applicative del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria G.u. 24 marzo 1 giugno 2000, n. 126 , secondo la quale per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti . Infine, le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato come l’art. 35 T.U.I. avesse affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso . Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il Giudice di Pace sia incorso in un errore di diritto nell’interpretazione della norma sopra indicata, avendo lo stesso ritenuto la mancanza di un grave stato attuale di salute sul rilievo che non vi era prova che fossero in atto trattamenti sanitari indefettibili ed urgenti. Tuttavia, lo stesso Giudice di Pace ha dato atto che il ricorrente era in cura presso l’Ospedale Oncologico di Aviano e per il marzo 2018 era fissata una visita chirurgica. È evidente quindi che dall’immediata esecuzione del provvedimento espulsivo il ricorrente potrebbe subire un irreparabile pregiudizio atteso che, proprio per il principio di continuità delle cure essenziali, il cittadino straniero ha diritto a prestazioni terapeutiche o diagnostiche relative ad una patologia che, anche se non pericolosa nell’immediato, potrebbe determinare nel tempo un maggior danno per la salute o rischi per la vita. La censura relativa alla inespellibilità del cittadino straniero, quale conseguenza dell’intervenuta unione civile con un cittadino italiano, è quindi assorbita. Deve quindi accogliersi il ricorso, cassarsi il provvedimento impugnato e disporsi il rinvio anche per le spese di legittimità al Giudice di Pace di Pace di Padova, in persona di diverso magistrato. P.Q.M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese di legittimità al Giudice di Pace di Pace di Padova, in persona di diverso magistrato.