La segnaletica verticale è sufficiente ad indicare che l’area di sosta è a pagamento

La presenza della segnaletica verticale con l’indicazione degli orari della sosta e delle relative tariffe è idonea ad indicare che il parcheggio è a pagamento, nonostante l’assenza di delimitazione degli stalli tramite apposite strisce.

Così l’ordinanza dalla Corte di Cassazione n. 6398/19, depositata il 5 marzo. La vicenda. Il Tribunale di Messina rigettava l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva a sua volta rigettato l’opposizione a verbale di contestazione per sosta in parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando. La questione giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Notifica del verbale. La ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto ininfluente la mancanza di attestazione di conformità della copia del verbale oggetto di notifica all’originale. La doglianza risulta però inammissibile avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, nel caso in cui il verbale sia realizzato mediante sistema meccanizzato o di elaborazione, il modulo prestampato notificato poi al trasgressore è parificato al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è dunque assistito da fede privilegiata. Segnaletica. Con una seconda doglianza, viene dedotta l’omessa valutazione degli elementi probatori relativi all’assenza di idonea segnaletica del parcheggio a pagamento. Anche in tal caso la Corte conferma la decisione impugnata in quanto il Tribunale ha accertato concretamente la presenza della segnaletica verticale con l’indicazione degli orari della sosta e le relative tariffe, elementi sufficienti a segnalare che il parcheggio era a pagamento, nonostante l’assenza di delimitazione degli stalli in quanto paralleli all’asse stradale. L’art. 149, comma 2, reg. att. c.d.s. non prevede infatti in tal caso la delimitazione tramite apposite strisce. Si aggiunga inoltre che la consolidata giurisprudenza riconosce la prevalenza della segnaletica stradale rispetto a quella orizzontale e una funzione meramente integrativa dei segnali orizzontali di delimitazione degli stalli all’interno di aree di sosta a pagamento. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 novembre 2018 – 5 marzo 2019, n. 6398 Presidente Lombardo – Relatore Picaroni Ritenuto che C.R. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, pubblicata l’11 gennaio 2017, che ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina n. 2303 del 2012, e nei confronti del Comune di Messina che il Tribunale ha confermato il rigetto dell’opposizione a verbale di contestazione per sosta in parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando che la parte intimata non ha svolto difese che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza. Considerato che il ricorso è inammissibile che la ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione L. n. 689 del 1981, art. 1, commi 2 e 23, art. 201 C.d.S., comma 1, artt. 384 e 385 reg. att. C.d.S., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 277 c.p.c., comma 1 e, richiamando anche i principi di cui alla L. n. 241 del 1990, e gli artt. 2699 e 2700 c.c., contesta l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ininfluente la mancanza di attestazione di conformità della copia del verbale oggetto di notifica all’originale che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. che il Tribunale ha fatto applicazione del principio consolidato secondo il quale, nel caso in cui il verbale sia redatto mediante sistema meccanizzato o di elaborazione, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questo, assistito da fede privilegiata tra le molte, Cass. 18/09/2006, n. 20117 Cass. 25/10/2012, n. 18348 Cass. 06/12/2016, n. 24999 che il motivo di ricorso non prospetta elementi idonei confermare o mutare la giurisprudenza sul punto, mentre è privo di pertinenza il richiamo alla L. n. 241 del 1990, che non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative che con il secondo motivo è denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, commi 2 e 23, art. 37 C.d.S., comma 1, art. 38 C.d.S., comma 5, art. 40 C.d.S., comma 1, lett. F , fig. 2 444 Allegati al Titolo 1 del reg. att. C.d.S., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, e art. 277 c.p.c., comma 1, e si contesta l’omessa valutazione degli elementi probatori dedotti dall’appellante riguardo alla assenza di idonea segnaletica che il motivo è inammissibile che il Tribunale ha accertato in fatto la presenza della segnaletica verticale recante l’indicazione degli orari di sosta e delle tariffe, e ha ritenuto che ciò fosse sufficiente a segnalare che il parcheggio era a pagamento, non rilevando l’assenza di delimitazione degli stalli con le strisce, poiché si trattava di stalli paralleli all’asse stradale per i quali l’art. 149 reg. att. C.d.S., comma 2, non prevede l’obbligo di delimitazione che la decisione è coerente con il principio già affermato da questa Corte a partire dall’ordinanza 12 gennaio 2012, n. 339 ex plurimis, Cass. 29/07/2016, n. 15934 , della prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali rispetto a quelli orizzontali, ai sensi dell’art. 38 C.d.S., comma 2, e della funzione soltanto integrativa svolta, all’interno delle aree di sosta a pagamento, dai segnali orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta, obbligatori soltanto quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine che il motivo, nel prospettare una ricostruzione del quadro normativo peraltro eccentrica, non offre elementi per sottoporre la questione ad un nuovo esame e pertanto risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 che non v’è luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.