Autovelox e agenti poco visibili: multa rimessa in discussione

Riprendono vigore le obiezioni mosse da un automobilista sanzionato per eccesso di velocità. I Giudici della Cassazione spiegano che il cartello che segnala l’apparecchiatura non basta a rendere legittima la multa. Necessario anche che sia assicurata la visibilità per gli automobilisti della postazione di controllo.

Irrilevante la certezza relativa al cartello stradale che segnala agli automobilisti la presenza dell’autovelox. Questo elemento non è sufficiente per dare solidità alla multa per eccesso di velocità, se, come nella vicenda in esame, è messa in dubbio la chiara visibilità dell’apparecchio e degli agenti accertatori Cassazione, ordinanza n. 6407/19, sez. VI Civile - 2, depositata oggi . Visibilità. Scenario è una strada nella zona di Livorno. Lì un automobilista viene inchiodato dall’autovelox consequenziale la multa per eccesso di velocità comminatagli dalla Polizia stradale. Inutile, almeno nei primi due gradi di giudizio, si rivela l’opposizione dell’uomo. Per i giudici, difatti, è decisiva la constatazione che il cartello destinato a segnalare la presenza dell’apparecchiatura per il rilevamento della velocità era posto a distanza regolamentare . Questo elemento, osservano invece i giudici della Cassazione, non può essere sufficiente per ritenere non più discutibile la multa. Ciò perché il Codice della strada specifica che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili e aggiunge che la loro necessaria visibilità costituisce condizione di legittimità dell’accertamento . Su questo punto, quindi, sarà necessario un ulteriore approfondimento in Tribunale, prendendo in esame le obiezioni proposte dall’automobilista e centrate proprio sulla presunta non visibilità dell’autovelox.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 dicembre 2018 – 5 marzo 2019, n. 6407 Presidente D’Ascola – relatore Federico Ritenuto in fatto 1 II Tribunale di Livorno, con sentenza n. 575/2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente, Pa. An. Di. all' opposizione al verbale, emesso in data 04.02.2016 dalla polizia Stradale di Livorno, per violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S., rigettando nel merito la dedotta opposizione. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il cartello che segnalava la presenza di un'apparecchiatura di rilevamento di velocità era posto a distanza regolamentare mentre non era richiesta la chiara visibilità dell'apparecchio e degli agenti accertatori. 2 Contro tale sentenza ricorre con due motivi Pa. An. Di La Prefettura di Livorno non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva. Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui, fermo restando che il cartello di preavviso di rilevamento velocità era presente e posto a distanza regolamentare, mentre non era richiesta la chiara visibilità dell'apparecchio ovvero degli agenti. Il motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata, deve ritenersi in contrasto con l'art. 142 comma 6 bis Cds, in quanto afferma il principio secondo cui non è richiesta, ai fini della legittimità dell'accertamento, la visibilità dello strumento di rilevazione. Invero, la norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che le postazioni di controllo . per il rilevamento della velocità devono essere . ben visibili e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da un ultimo affermata anche da questa Corte Cass.25392/2017, non massimata . Ne deriva la fondatezza della prima doglianza per violazione dell'art. 142 comma 6 bis Cds Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omessa valutazione di un documento, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il Tribunale esaminato i documenti comprovanti la non visibilità dell'apparecchiatura. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Livorno, in persona di diverso magistrato.