ZTL, il permesso di accesso non può accompagnare la cessione della vettura

Vacilla la linea difensiva di una automobilista romana sanzionata dalla Polizia locale per essere transitata in una zona a traffico limitato senza l’autorizzazione necessaria. La donna ha spiegato di avere acquistato la vettura dal fratello titolare di regolare ‘permesso’ in quanto residente. Ciò però non è sufficiente, secondo i Giudici, per ritenere legittimata anche la nuova proprietaria del veicolo ad accedere alla ZTL.

L’autorizzazione concessa dal Comune per l’accesso con mezzo di trasporto privato in una ‘zona a traffico limitata’ è sì identificata dalla targa ma è riferita esclusivamente alla persona. Ciò significa che la cessione del veicolo non può riguardare anche il ‘permesso’ per la cosiddetta ZTL Cassazione, ordinanza n. 5338/19, sez. II Civile, depositata oggi . Vettura. Scenario della vicenda è la città di Roma. Riflettori puntati sulla condotta tenuta da una donna, sanzionata dalla Polizia municipale per avere effettuato in auto l’accesso in zona ZTL senza titolo autorizzativo . La automobilista contesta però il provvedimento, spiegando di avere acquistato la vettura dal fratello già titolare di autorizzazione in qualità di residente e sostenendo che, quindi, la vettura era regolarmente munita di ‘permesso , rinnovato, peraltro, e con durata quinquennale . Questa obiezione, respinta in Tribunale, convince però i giudici della Corte d’appello, i quali ritengono illegittimi i verbali emessi dalla Polizia municipale. A loro parere è rilevante il racconto fatto dalla donna e centrale anche la mancata prova da parte di ‘Roma Capitale’ della intervenuta revoca del ‘permesso’ . Permesso. A mettere in discussione la vittoria dell’automobilista è la Cassazione, che accoglie il ricorso proposto da ‘Roma Capitale’, ricorso centrato sull’osservazione che il ‘permesso’ di accesso in zona a traffico limitato è collegato non alla vettura bensì alla persona del richiedente per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell’attività lavorativa . I Giudici del Palazzaccio censurano la linea seguita in Appello e chiariscono che è vero che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso, consentendo il controllo ma ciò non vuol dire che il ‘permesso’ sia connesso al veicolo e che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del ‘permesso’ . Vacilla fortemente, quindi, la linea difensiva adottata dall’automobilista. Su questo fronte però dovranno pronunciarsi nuovamente i giudici di secondo grado, valutando però non solo il comportamento tenuto dalla donna ma anche la normativa regolamentare adottata dal Comune per disciplinare l’accesso nelle zone a traffico limitato .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 ottobre 2018 – 22 febbraio 2019, n. 5338 Presidente Correnti - Relatore Picaroni Fatti di causa 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2016 e notificata il 29 febbraio 2016, ha accolto l'appello proposto da La. Be. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 59136 del 2011, e nei confronti di Roma Capitale. 1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione della sig.ra Be. avverso i verbali di accertamento della violazione degli artt. 7 e 201 D.Lgs. n. 285 del 1992 cod. strada e 384 D.P.R. n. 495 del 1992 reg. es. cod. strada , elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Roma per accesso in zona ZTL senza titolo autorizzativo. 2. Il Tribunale ha riformato la decisione. 2.1. Rilevato, in premessa, che l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi, donde l'onere di allegazione e produzione della parte interessata. 2.1. Quanto al merito dell'opposizione, il Tribunale ha evidenziato che l'appellante accedeva alla zona a traffico limitato con la vettura che aveva acquistato nel marzo 2007 da suo fratello - già titolare di permesso in qualità di residente che la vettura era regolarmente munita di permesso, rinnovato in data 14 marzo 2008, con durata quinquennale che Roma Capitale non aveva dato prova della allegata intervenuta revoca del permesso in data in data 31 dicembre 2009. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza Roma Capitale, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso La. Be Ragioni della decisione 1. Il ricorso è fondato. 1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 3, n. 53 [rectius 54], cod. strada, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell'attività lavorativa. 2. La doglianza è fondata. 2.1. La sentenza impugnata muove dall'erroneo assunto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, la cui targa costituisce l'unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non alla persona. Se è vero infatti che la targa costituisce l'unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all'accesso, consentendo il controllo così Cass. 07/10/2015, n. 20130, richiamata dal Tribunale, che ha affermato che il permesso riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, rimanendo il veicolo identico dal punto di vista materiale ma non giuridico, una volta effettuata la nuova immatricolazione , ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso. Peraltro, e diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il giudice deve conoscere la normativa regolamentare adottata dal comune di riferimento per disciplinare l'accesso in zone ZTL, eventualmente richiedendo al comune stesso la documentazione necessaria, essendo evidente che solo all'esito della compiuta ricognizione della disciplina applicabile al caso concreto diventa possibile valutare la sussistenza o non della violazione contestata, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo. 3. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo relativo al regime delle spese di lite, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che riesaminerà la domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.