Precisazioni sulla cedibilità del credito risarcitorio

Il credito di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale è cedibile ai sensi dell’art. 1260 e ss. c.c. e, non sussistendo alcun ostacolo normativo, il cessionario può domandarne il pagamento al debitore ceduto nonostante quest’ultimo sia assicuratore per la r.c.a

Il Supremo Collegio con l’ordinanza n. 4300/19, depositata il 14 febbraio, si è espresso circa la possibilità di cedere il credito avente ad oggetto somme a titolo di risarcimento del danno derivanti da sinistro stradale. La vicenda. Un assicurato vanta nei confronti della s.p.a. assicuratrice un credito avete ad oggetto somme a titolo di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale. Tale credito, però, viene ceduto a una s.n.c., quale carrozzeria. Il problema nasce nel momento in cui la s.n.c., in qualità di cessionario, chiede il pagamento di detto credito alla società assicuratrice, quale debitore ceduto. Sia il GdP che il Tribunale successivamente adito rigettano la domanda di pagamento della s.n.c. affermando che la cessione del credito in questione implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385/1992 , con conseguentemente assoggettamento della disciplina del T.U.B Di conseguenza, la s.n.c. chiede la pronuncia dei Giudici di legittimità. Cedibilità del credito. Il Supremo Collegio ribadisce che il credito di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale è cedibile ai sensi dell’art. 1260 e ss. c.c. Cedibilità dei crediti , potendo il cessionario, in base a tale titolo, domandare, anche giudizialmente, il pagamento al debitore ceduto pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio . Nella specie, la cessione in argomento è priva del carattere della gratuità e costituisce il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale svolta dalla ricorrente. Pe tali ragioni, la S.C. accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 marzo 2018 – 14 febbraio 2019, n. 4984 Presidente/Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 26/5/2016 il Tribunale di Corno ha respinto il gravame interposto dalla società Style Car di P.P. & amp C. s.n.c. in relazione alla pronunzia G. di P. Como n. 1328/2014, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della società Axa Assicurazioni s.p.a. di pagamento del credito cedutole dal sig. Antonio Tinelli, avente ad oggetto somme a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Style Car di P.P. & amp C. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. Resiste con controricorso la società Axa Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1343 c.c., art. 160 T.U.B., D.M. n. 29 del 2009, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole essersi dal giudice dell’appello erroneamente ritenuto che svolga attività di finanziamento con conseguentemente suo assoggettamento alla disciplina dettata dal T.U.B. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio v. Cass., 10/1/2012, n. 51 Cass., 10/1/2012, n. 52 Cass., 3/10/2013, n. 22601 . Orbene, nell’affermare che la cessione del credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione D.Lgs. n. 385 del 1992, ex art. 106 il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. Al riguardo vale altresì osservare che nella specie la cessione in argomento difetta del carattere della gratuità e costituisce non già un’operazione di finanziamento bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere nella specie dall’odierna svolta dalla cessionaria del credito, odierna ricorrente. Dell’impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Como, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Como, in diversa composizione.